Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sè, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la "res" e l'evento.
Commentario • 1
- 1. App. Roma, sez. III, 20-10-2009 , in tema di danni sofferti in manifestazione sportiva, e responsabilità del gestore dell’impiantoMariangela Claudia Calciano · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10687 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI NC, UA CONCETTA NQ DI ESERCENTI LA PA POTESTÀ SUL MINORE PI LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALFREDO SERRANTI 49, presso lo studio TARTAGLIA - avvocato FRANCESCA FERRARO, difesi dall'avvocato LORENZO MAZZEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN REMO 1, presso la CASA PETTORINO, difeso dall'avvocato MARIO PETTORINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RO CI, RO NC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1603/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 17/06/98 e depositata il 07/07/98 (R.G. 918/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato IU BENEDETTO (per delega Avv. L. MAZZEO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1991, IN OL e ET AR esponevano che il giorno 27 luglio 1990, il loro figliolo CE, per recuperare un sandalo ("zoccolo") in un terreno di proprietà di IR, IN e IU OM, aveva riportato lesioni a causa dei detriti giacenti sul terreno. Convenivano dunque in giudizio i OM, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. Proposto appello, la Corte d'appello di Napoli lo rigettava con condanna alle spese.
Avverso questa sentenza IN OL e ON AR, quali esercenti la potestà sul figlio minore CE OL, propongono ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi. IU OM resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e insufficiente motivazione. Nell'ambito del motivo, poi, articolano distinte censure. Innanzi tutto censurano la sentenza impugnata che aveva posto a base della decisione la consulenza tecnica di parte del dott. Ianuario e, inoltre, non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alle presunzioni che essi avevano evidenziato. Più precisamente deducono che la Corte di appello non "avrebbe dovuto necessariamente ritenere operanti le presunzioni eccepite (inesistenza di recinzione, esistenza di ruderi nel fondo e di blocchi di cemento costeggianti la strada ma comunque nella proprietà dei OM, dislivello di soli quindici centimetri tra la strada e il fondo), ma quantomeno giustificare e motivare la loro inapplicabilità". Lamentano, poi, che la motivazione della sentenza era criticabile laddove aveva ritenuto la responsabilità della madre, per non aver esercitato una più attenta sorveglianza sul minore, ed era contraddittoria in ordine all'accertamento della pericolosità della cosa.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscono al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza manca l'esame di punti decisivi della controversia. Diversamente quando il ricorrente censura il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 19 aprile 1996, n. 3723; 8 novembre 1996, n. 9744; 13 aprile 1999, n. 3615; 6 agosto 1999, n. 8383). Ciò premesso, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dei OM affermando per un verso che la cosa che si assumeva aver provocato il danno non era di per sè pericolosa, per altro verso che la tesi dell'incidente prospettata dagli appellanti non aveva trovato riscontro nelle prove testimoniali. A fronte delle due rationes decidendi poste a base della decisione ed entrambe idonee autonomamente a sorreggerla risulta chiaro che le doglianze del ricorrente sono volte a censurare il convincimento stesso del giudice di merito.
In particolare, non è rilevante il profilo della non ammissione della prova per presunzioni avendo la Corte di merito fondato il proprio convincimento sulle prove testimoniali. Neppure è rilevante il profilo se il dott. Ianuario fosse consulente di parte o d'ufficio, dal momento che non è su questo specifico punto che fonda la decisione. Senza considerare che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire in proposito più specifici elementi. Infine, la critica all'affermazione del giudice di merito che secondo cui la madre avrebbe dovuto evitare che il minore si sottraesse alla sua sorveglianza, da un lato, è priva di rilevanza, in quanto nella causa non si discute circa la responsabilità o meno della madre, ma della pericolosità della cosa che avrebbe determinato il danno e della dinamica dell'incidente, dall'altro è nuovamente rivolta alla valutazione dei giudici di merito, che hanno utilizzato l'argomento in questione a conferma dell'assenza di responsabilità dei proprietari del terreno.
Non si ravvisa poi la contraddittorietà della motivazione, nei termini indicati dai ricorrenti, in ordine alla ritenuta assenza di pericolosità della cosa. Senza considerare poi che il punto in questione non è comunque decisivo, poiché se pur l'art. 2051 non richiede la prova dell'esistenza di una specifica intrinseca pericolosità della cosa in sè, lo stesso non prevede un esonero per il danneggiato dall'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso di causalità tra la res e l'evento (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276). E sul nesso di causalità non è stata raggiunta la prova, avendo anzi la Corte territoriale escluso, dando una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quello indicato dai ricorrenti, che il danno fosse conseguenza della potenziale lesività della cosa. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell'art. 2051, per avere la sentenza impugnata escluso che il terreno in questione fosse da considerarsi cosa pericolosa per i detriti ivi giacenti e per la mancanza di recinzione. Sembra sufficiente osservare che, come si è detto, la sentenza si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla: la ricostruzione del fatto, operata sulla base delle prove testimoniali, difforme da quella indicata dai ricorrenti e tale da escludere la responsabilità dei OM;
l'assenza di pericolosità della cosa che avrebbe prodotto il danno. Quand'anche dunque si dovesse ritenere che il terreno, per le particolari condizioni nelle quali era tenuto, fosse in sè pericoloso, con conseguente applicazione dell'art. 2051, cionondimeno la decisione non potrebbe essere censurata avendo escluso per altro verso la responsabilità dei proprietari del terreno.
Nell'ambito dello stesso motivo si deduce la falsa applicazione degli artt. 2047 e 2048 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto la madre responsabile dell'omessa custodia del figlio. Come si è in precedenza osservato, il profilo è privo di rilevanza, essendo stato utilizzato dalla Corte d'appello per confermare che non sussisteva la responsabilità dei proprietari del fondo, che era stata, comunque, esclusa sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella prospettata dai ricorrenti.
La domanda va pertanto rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di IU OM seguono la soccombenza. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese per gli altri intimati che non hanno svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore di IU OM, che liquida in lire 103.000 per spese e in lire duemilionicinquecentomila per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 10 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001