Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, il reato consistente nel destinare ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate (art. 40, comma primo, lett. c) del D.Lgs. 26 aprile 1995, n. 504) si consuma nel momento della sottrazione del prodotto alla destinazione prevista per legge. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta univoca ed idonea ad integrare il reato la condotta consistita nell'aver scaricato del gasolio - destinato all'esportazione in regime di sospensione dell'accisa e dell'IVA - in un deposito di carburanti per usi nazionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2460
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21563/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Pallara Angelo, difensore di fiducia di UR RE, n. a Zurigo (Svizzera) il 26.4.1966;
e di LL ES, n. a Otranto il 23.2.1966;
avverso la sentenza in data 30.11.2007 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, in data 7.3.2005, vennero condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa ciascuno, quali colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di SU RE e EL SC in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, loro ascritto per avere destinato ad uso diverso 29.402
litri di gasolio destinato all'esportazione e, pertanto, soggetto a sospensione dell'accisa e dell'I.V.A..
I militari della Guardia di Finanza di Otranto avevano accertato che il carburante di cui alla contestazione, trasportato con l'automotrice tg. BG810WX ed annesso rimorchio tg. AA30484, destinato al rifornimento della motonave Orion Star, battente bandiera panamense, era stato,
invece, scaricato in un deposito di proprietà della ditta EL Carburanti.
In punto di fatto i giudici di merito hanno ritenuto non attendibile la tesi difensiva sostenuta dagli imputati, secondo i quali il trasferimento del gasolio nel deposito della EL Carburanti era stato erroneamente eseguito, di sua iniziativa, da un dipendente della ditta, mentre il SU si era allontanato dal luogo ove era parcheggiata l'automotrice con rimorchio in attesa dello scarico del carburante nella cisterna della motonave.
Avverso la sentenza ha proposto ricorsi il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con identici motivi di gravame i ricorrenti denunciano:
1) la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e commi 3 e 4, nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce, in sintesi, che l'operazione, concretatasi nello scaricare il gasolio destinato alla cessione in esenzione da accisa e dalle altre imposte - gasolio che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non è affatto di colore diverso come quello destinato ad uso agevolato - in un deposito autorizzato di carburante destinato all'esportazione, non costituisce di per sè un fatto univocamente dimostrativo della intenzione di destinare il predetto carburante ad uso diverso da quello per il quale la cessione è sottratta al pagamento dell'imposta.
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce che i giudici di merito hanno disatteso le deduzioni difensive degli imputati, secondo le quali il trasferimento del gasolio in un silos della ditta EL Carburanti era stato eseguito per errore da un dipendente della predetta ditta, tesi peraltro suffragata dalla testimonianza del predetto dipendente, ZZ, sulla base di affermazioni apodittiche non dimostrative della falsità della deposizione del teste;
che, peraltro, nel caso in esame era stato anche dimostrato che la motonave Orion aveva effettivamente necessità del rifornimento di carburante in questione, in quanto lo stesso è stato successivamente eseguito tre giorni dopo il fatto.
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al giudizio di comparazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. 4) violazione ed errata applicazione del D.Lgs n. 504 del 1995, art.44, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza.
Si deduce che la disposizione citata richiama solo sotto il profilo procedurale le disposizioni della legge doganale, mentre sotto il profilo sostanziale la confisca è regolata dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p.. Si osserva, quindi, che ai sensi dell'art. 240 c.p., nel caso in esame si versa in ipotesi di confisca facoltativa, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto indicare specificatamente le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare la misura di sicurezza patrimoniale anche al serbatoio nel quale è stato versato il gasolio, mentre le pronunce dei giudici di merito sono del tutto carenti di motivazione sul punto.
I ricorsi non sono fondati.
in relazione al primo motivo di gravame la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che "lo scarico in serbatoi del deposito che erano destinati al carburante per usi nazionali è condotta più che idonea ed univoca a configurare il rato contestato, tanto più che non consta la possibilità di stivaggio di carburante per esportazione...".
Sicché la deduzione contenuta in ricorso, secondo la quale detta condotta non avrebbe avuto carattere univoco in quanto si trattava di un serbatoio destinato a contenere carburante destinato all'esportazione, è meramente assertiva e non corrisponde ad alcuna censura formulata nella sede di merito in ordine all'accertamento di fatto ovvero a qualsivoglia prova dell'assunto sostenuto in ricorso. Peraltro, per i prodotti soggetti ad accisa il regime fiscale viene determinato al momento della cessione del carburante a soggetto operante in regime di esenzione dall'imposta, sicché una volta ceduto il carburante in regime di esenzione dall'accisa, la sottrazione a detta destinazione implica automaticamente la violazione della normativa di cui alla pronuncia di condanna. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura dei ricorrenti costituisce esclusivamente una contestazione, basata su rilievi di natura fattuale, del convincimento espresso dai giudici di merito in ordine alla assoluta inattendibilità della tesi difensiva prospettata dagli imputati e del teste escusso.
Valutazione, supportata da una motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.
Il terzo motivo di gravame è infondato.
La sentenza risulta puntualmente motivata in ordine al rigetto della richiesta di un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche con particolare riferimento al fatto che il EL, il quale soltanto aveva formulato la richiesta in appello, era gravato da un precedente specifico, nonché in generale mediante il riferimento alla gravità dei fatti.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 44 stabilisce che "I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale". Il riferimento contenuto nel predetto articolo, pertanto, non riguarda affatto norme procedurali non meglio precisate dai ricorrenti, bensì il disposto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art.301, ai sensi del quale è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, (cfr. sez. 3, 4.5.2001 n. 17977; sez. 3, 24.2.2003 n. 8768, Cervasio G., RV 224169).
Si tratta, pertanto, di ipotesi di confisca obbligatoria per la cui applicazione non occorre alcuna motivazione da parte del giudici di merito, salvo l'accertamento che la cosa soggetta alla misura di sicurezza rientra in una delle categorie precisate dalla norma, punto sul quale vi è adeguata motivazione della sentenza di primo grado, che per l'uniformità della decisione integra quella di appello. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009