Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15705
CASS
Sentenza 21 ottobre 2003

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In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità, stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ha carattere ordinatorio e non perentorio - in assenza di una esplicita previsione in tal senso -, con la conseguenza che la sua inosservanza non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    La pubblicità è l'anima del commercio, lo sanno anche i bambini. A Gioi Cilento, nel paese dei miei genitori dove ho avuto la fortuna di vivere per alcuni anni della mia infanzia, la notizia alla comunità in ordine alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile (immancabilmente nel mese di agosto quando molti di coloro che erano emigrati in tutto il mondo vi facevano ritorno per la celebrazione della festa del santo patrono), era comunicata da un incaricato del Comune che, di strada in strada, dopo aver soffiato energicamente in un corno di vacca ed aver emesso un suono udibile da chiunque a molta distanza, diffondeva la fatidica notizia, facendola precedere dalla seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15705
Data del deposito : 21 ottobre 2003

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