Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità, stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ha carattere ordinatorio e non perentorio - in assenza di una esplicita previsione in tal senso -, con la conseguenza che la sua inosservanza non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
La pubblicità è l'anima del commercio, lo sanno anche i bambini. A Gioi Cilento, nel paese dei miei genitori dove ho avuto la fortuna di vivere per alcuni anni della mia infanzia, la notizia alla comunità in ordine alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile (immancabilmente nel mese di agosto quando molti di coloro che erano emigrati in tutto il mondo vi facevano ritorno per la celebrazione della festa del santo patrono), era comunicata da un incaricato del Comune che, di strada in strada, dopo aver soffiato energicamente in un corno di vacca ed aver emesso un suono udibile da chiunque a molta distanza, diffondeva la fatidica notizia, facendola precedere dalla seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15705 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Francesco Luigi - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato MARIO RACCO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO AG, elettivamente domiciliato in ROMA LGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FIORINI, che lo difende unitamente all'avvocato RENATO COGLIATI, giusta delega in atti;
- controricorrente contro
BANCA SAN PAOLO TORINO - SANPAOLO IMI SPA, in persona del suo legale rappresentante "pro-tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO MAGNIFICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CASSA RISPARMIO DI GENOVA IMPERIA CARIGE SPA, CASSA RISPARMIO DELLE PROVINCE S.P.A. LOMBARDE CARIPLO SPA;
- intimati -
avverso la sent. n. 953/00 del Tribunale di LECCO, sezione unica civile emessa il 18 dicembre 2000, depositata il 19 dicembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco Di NANNI;
udito l'Avvocato MARIO RACCO;
udito l'Avvocato GIANCARLO FIORINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Nell'esecuzione forzata, condotta in danno di UN OL, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Lecco, con ordinanza del 28 novembre 1998, ha disposto un nuovo incanto dell'immobile pignorato, richiamando i modi e le condizioni di vendita stabilite in una precedente ordinanza di vendita.
L'incanto è stato tenuto il giorno 14 gennaio 1999 ed il bene posto in vendita è stato aggiudicato a IA ON.
2) UN OL, con ricorso al giudice dell'esecuzione del 18 gennaio 1999, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita ed ha chiesto che ne fosse dichiarata la nullità.
Il ricorrente ha dichiarato che nella pubblicità ordinaria e in quella straordinaria era errata la data dell'incanto (era indicato il giorno 19 novembre 1998 anziché il giorno 14 gennaio 1999) ed era dichiarato che la vendita sarebbe avvenuta senza incanto, anziché con incanto. Ha aggiunto che gli errori non erano stati sanati dalla nuova pubblicazione, perché questa era avvenuta con la forma dell'"errata corrige" e perché non era stata autorizzata dal giudice.
3) L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 10 dicembre 2000. Il tribunale ha ritenuto che il termine tra la data della pubblicità e l'incanto non è perentorio e che, pertanto, il ricorrente non poteva ricavare dal mancato rispetto di esso la nullità dell'atto di aggiudicazione.
4) UN OL ha proposto ricorso per cassazione, depositando anche memoria.
La spa SA MI e IA ON resistono con controricorso. Gli altri intimati spa CA e spa IP non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'eccezione, d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente ON, non è fondata.
Il ON sostiene che contro la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è ammesso il ricorso ordinario per cassazione, ma non considera che è pacificamente ammesso quello straordinario ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, nel quale il primo si può convertire, fatti salvi i limiti di quest'ultima forma d'impugnazione, quanto ai motivi deducibili.
2) Con l'unico complesso motivo il ricorrente si riferisce agli errori contenuti nell'avviso rettificato della pubblicità dell'ordinanza di vendita, di cui denuncia la nullità per gli stessi motivi indicati nell'atto di opposizione.
In questa sede UN OL sostiene che, in punto di "essenzialità" della pubblicità della vendita, la decisione adottata dal tribunale è carente di motivazione ed in contrasto con il disposto dell'art. 152 c.p.c., in base al quale il termine fissato nell'ordinanza di vendita doveva essere considerato perentorio. Il ricorrente aggiunge che, in ragione dell'affermata natura del termine, gli errori della pubblicazione non potevano essere in alcun modo sanati.
2.1. I problemi di diritto che debbono essere risolti riguardano il se, nell'espropriazione forzata immobiliare, la pubblicità di un nuovo incanto, non compiuta in maniera efficace per gli errori in essa contenuti, possa essere validamente rettificata con una nuova pubblicità ed il se sia valida la rettifica compiuta non nel termine di dieci giorni stabilito dall'ordinanza ripetuta.
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte al quesito è stata già data risposta negativa, in considerazione della natura non perentoria del termine e della conseguente assenza di un'esplicita previsione di nullità sul punto, perché è stato ritenuto, a proposito di quello per il versamento della cauzione, che il termine è ordinatorio e può essere quindi prorogato dal giudice dell'esecuzione esplicitamente o anche implicitamente fino a che non abbia avuto inizio l'incanto: sent. n. 2971 del 1975. Queste conclusioni possono valere anche per quanto riguarda la fissazione, disposta dall'art. 576 c.p.c., primo comma, n. 4, del termine, entro il quale la pubblicità deve essere effettuata, perché questo termine non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita.
Anche per questo termine, infatti, vale il principio che, in assenza di un'esplicita previsione sul punto, esso non può essere considerato che sia perentorio: art. 156 c.p.c. 3) Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione ha dato atto che la pubblicità sul foglio degli annunzi legali era stata rettificata, dando corso all'asta, e si può ritenere che abbia considerato efficace la nuova forma di pubblicità della vendita, come sostanzialmente è affermato nella sentenza impugnata. La possibile obbiezione, che il debitore, scaduto il termine, poteva fare affidamento sul fatto che non si sarebbe proceduto ad incanto, non può essere presa in considerazione, perché si collega ad una valutazione degli interessi del debitore che non è giuridicamente tutelata: Cass. 15 aprile 1993, n. 4470. Il richiamo ad una giurisprudenza contraria ai principi ora esposti - costituiti da Cass. 23 novembre 1985 n. 5826 e 1^ settembre 1999, n. 9212 - non è pertinente, perché, con le decisioni indicate è stato affermato che nelle fattispecie considerate non era applicabile l'art. 2929 c.c. 3) Il ricorso, quindi, è rigettato.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00, per spese, in favore di ON e in Euro 2.100,00, di cui Euro 100 per spese in favore della Banca S. Paolo di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2003