Sentenza 7 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si sosteneva che per configurare l'induzione non è necessaria un'iniziativa specifica dell'agente, essendo sufficiente che egli si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del soggetto passivo, traendo vantaggio dall'atto dell'incapace senza attivarsi per impedirne il compimento ed il conseguente pregiudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/1999, n. 13308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13308 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello della Penna Presidente del 7.10.1999
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Bottalico " N. 1190
3. Dott. Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Danza " N. 19479/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova in data 17.3.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Padova, con sentenza del 17.9.1999 pronunciata ai sensi degli artt. 438 ss cpp, assolveva AS NO per insussistenza del fatto dal reato di cui agli artt. 81 cpv e 643 cp contestatole perché in più occasioni avrebbe abusato dello stato di deficienza psichica di AB NI inducendola a versarle somme di danaro per l'importo di L. 500.000= mensili con la prospettiva di risolvere i problemi di salute dell'ammalata mediante lettura dei tarocchi.
La pronuncia assolutoria veniva giustificata con il rilievo che, pur essendo emersa con certezza dalle indagini peritali la patologia psichica della NI, caratterizzata da marcata nevrosi con tratti "istrionico - narcisistici", era mancata la prova sicura di un comportamento attivo dell'imputata volto ad indurre l'ammalata ad elargire somme di danaro in suo favore.
Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Padova denunciando violazione e falsa interpretazione dell'art. 643 cp sotto il profilo che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di merito, ai fini dell'induzione del soggetto passivo, non sarebbe necessaria una iniziativa specifica dell'agente, essendo sufficiente che questi si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del primo;
cioè nulla abbia fatto per impedire alla vittima di compiere l'atto giuridico pregiudizievole. Il difensore della EN ha depositato memoria contestando la legittimità della interpretazione dell'art. 643 c.p. alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Diritto
Il ricorso non appare fondato.
Nei motivi dedotti a sostegno si riconosce che la mera ricezione di danaro, approfittando dell'altrui debolezza psichica, non è sufficiente a configurare il reato ipotizzato, in quanto "è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico, "principio, questo, ripetutamente affermato da questa Corte suprema e richiamato dallo stesso ricorrente.
Orbene, nel caso specifico è stato insindacabilmente verificato dal giudice di merito in fatto - senza che la motivazione al riguardo appaia inficiata da errori logici e giuridici - come le modalità del rapporto tra le due donne, acclarate essenzialmente attraverso le dichiarazioni della NI, mancassero di sicuri elementi indicatori di quella attività apprezzabile di induzione della stessa ad elargire somme di danaro approfittando del suo stato di debolezza psicologica. Il ricorrente non investe ovviamente con le proprie censure simile valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità perché motivata in modo congruo;
ma, per sostenere la fondatezza dell'impugnazione, postula un'interpretazione della norma incriminatrice (art. 643 c.p.), che sarebbe coerente con il principio giurisprudenziale su richiamato, alla cui stregua, peraltro, non occorre che la proposta diretta al compimento dell'atto parta dal colpevole, bastando che costui si sia giovato ed abbia approfittato delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo sì da rafforzare nel medesimo la decisione pregiudizievole adottata e da impedire l'insorgere di una volontà contraria alla stessa. Da simile orientamento, espresso in varie decisioni di questa Corte, invero, si trae l'illazione interpretativa secondo la quale l'art. 643 c.p. impone a chi si trovi di fronte ad un soggetto in stato di palese debolezza psichica, che abbia adottato la decisione di compiere un atto giuridico pregiudizievole, "di attivarsi perché l'incapace possa mutare la sua volontà", in quanto per la persona psicologicamente debole" il fatto di non assistere ad alcuna critica della propria determinazione" si traduce "in approfittamento" rappresentando "una non lieve spinta psicologica della sua attuazione".
Orbene, ritiene il collegio che, a prescindere dal rilievo come una simile prospettazione della fattispecie in esame non appaia del tutto aderente a quella verificata dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie dallo stesso vagliate in maniera congrua, la interpretazione propugnata finisce per svuotare di significato normativo il concetto di induzione che nella ipotesi criminosa ex art. 643 c.p. costituisce invece un requisito essenziale della condotta commissiva dell'agente, concretandosi comunque in una apprezzabile attività di pressione psicologica alla quale non può essere nemmeno equiparata la mera richiesta, rivolta al soggetto passivo, di compiere l'atto giuridico pregiudizievole. In effetti, non appare rispondente al dato normativo la tesi che dilata il significato dell'induzione fino al punto da configurarne la sussistenza anche in una condotta semplicemente omissiva, cioè nel "non essersi attivato" al fine di impedire l'atto, sia pure a proprio vantaggio, poiché il detto elemento qualificante del comportamento materiale dell'agente, nella sua accezione letterale e giuridica, esige pur sempre un'attività apprezzabile di suggestione, pressione morale e persuasione per determinare la volontà minorata del soggetto passivo (ex plurimis, in tal senso, cfr. Cass., sez. II, n. 183144 del 1990), la quale nel caso specifico è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua in ordine alla carenza di prove convincenti sulla sua configurabilità. D'altra parte, lo stesso giudice ha ritenuto di poter negare, dandone adeguata giustificazione sulla base del rapporto che si era venuto a determinare fra le due donne, l'esistenza di un nesso causale delle elargizioni in danaro della parte lesa con le condizioni personali dell'imputata, atto a suffragare la ipotesi della induzione sulla base di un comportamento implicito di quest'ultima ma inequivocabilmente volto, per fatti concludenti, a determinare la volontà della minorata psichica in maniera pregiudizievole per la sua situazione patrimoniale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1999