Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio: dal Sig. ---SOLE 24 ORE AULA "B" per diritti L. 3000- 13 15 MAR CANCELLIERE IN N 3 1 8 6 0 1 ! REPUBBLICA oggetto LAVORO LA CORT S REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere R.G.N.19730/98- Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 6592 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.15.01.2001 da GIANCARLOC RI P PA rapp.to e difeso dall'avv. Vitantonio Ripoli, del Foro di Milano, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazzale Clodio, n. 27, presso lo studio dell'avv. Elio Ripoli, giusta donnciliats d'ufficio de ultimo Toprocura speciale a margine del ricorso, e de la cancelleria della Corte Supreme di tesse reВиргиния ricorrente
contro
INTERTRASPORT s.p.a. rapp.to e in persona del Presidente Vincenzo Locatelli, Alessandro Cicolari, del Foro di Bergamo, difeso dagli avv.ti 1 456 e Gerardo Vesci, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 22, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 00366/98 del 02.04/28.04.1998, R.G. n. 01618/97, notificata il 09 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 febbraio 1997 il Pretore di Bergamo, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da LO CR contro la Intertrasport s.p.a., alle dipendenze della quale, nonostante la stipula di un contratto fra le parti di lavoro autonomo, esso ricorrente aveva premesso di aver lavorato dal 12 dicembre 1994 al 21 marzo 1995 con l'incarico di creare nuove fasce di mercato, di seguire la clientela già acquisita dalla società e da essa indicatagli applicando le tariffe della società, di ripristinare rapporti interrotti e rivitalizzare quelli in crisi, riconosceva al CR la invocata natura subordinata 2 del rapporto, e condannava la società al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 2.277.000, dichiarava quindi che la disdetta anticipata del contratto costituiva illegittimo licenziamento, e condannava la società a risarcire il danno in misura di cinque mensilità ed a corrispondergli indennità sostitutiva della reintegrazione nella misura in quindici mensilità. Il Tribunale di Bergamo, ricostituitosi il contraddittorio, rigettava integralmente la domanda del CR;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale, in sintesi: premesso il principio che la volontà espressa dalle parti in ordine alla natura dell'istaurando rapporto di lavoro, desumibile dal nomen iuris sottoscritto dalle parti, può essere efficacemente contrastata solo dalla prova (rigorosa) della sussistenza dei diversi elementi della natura opposta, non poteva non rilevarsi, dall'atto in esame, la chiara e dichiarata intenzione di instaurare un rapporto di lavoro autonomo;
ciò era confermato ricorrente allorché, in sede di interrogatorio dallo stesso libero delle parti, e nonostante la denunzia di un simulato rapporto di lavoro autonomo, si era espressamente ammesso che solo nella esecuzione del contratto si erano verificate le condizioni del diverso rapporto di lavoro subordinato;
atteso il carattere intellettuale delle prestazioni nelle quali sono 3 h ravvisabili elementi che incidono, attenuando, ma non escludendolo, il vincolo della subordinazione, doveva anche in concreto rilevarsi la insussistenza della sovraordinazione gerarchica in capo al datore di lavoro;
le assunte circostanze del ricevimento delle direttive sui clienti da visitare, delle relazioni settimanali sui risultati delle visite, del rendiconto delle uscite, dell'osservanza di orario di ufficio, della retribuzione fissa mensile, dell'impegno relativo a clienti non del ricorrente e della collaborazione dell'intera attività dell'ufficio anche in settori estranei alle competenze, in quanto compatibili con entrambe le nature in discussione del rapporto, e come risultanti dalle esaminate indicazioni in contrario,prove testimoniali con rilevanti costituivano solo quegli elementi sussidiari di valutazione, inidonei, pertanto, ad una efficace contestazione del nomen iuris di cui sopra;
quanto alle domande subordinate, quella risarcimento del danno per comportamento della diretta al società in violazione del principio di buona fede infondata perché nell'esercizio del diritto di recesso era tale diritto era previsto dal contratto e la società lo aveva esercitato nel rispetto dei termini ivi previsti, senza che dagli elemento istruttori fossero emersi elementi di un abuso di esso e, quanto a quella relativa alla integrazione dei compensi fissati nel contratto, poiché la somma determinata dalle parti era correlata all'opera prestata dal CR e ne 4 costituiva il compenso, non c'era spazio per l'applicabilità dell'art. 2233 c c.., che pur sempre presuppone il difetto di accordo delle parti sul punto. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il il richiesto motivi di censura CR demandando a due annullamento della decisione impugnata. La Intertrasport s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso CR LO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su in punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la natura e la continuità dell'attività, la forma della retribuzione, la mancanza di una minima organizzazione in capo al prestatore di lavoro costituivano connotati propri del lavoro subordinato;
a tali elementi non era stata data dal Tribunale la giusta valutazione, sommariamente ritenuti criteri residuali e insufficienti, ed anzi il giudice di merito aveva pretermesso ogni riferimento alla circostanza che il CR nel marzo 1995 era stato incaricato, con altri, di attività non allo stesso competente e del tutto nuova anche per la società (sviluppo del settore traffici marittimi e aerei); l'autonomia goduta dal CR era pari a quella degli altri addetti al settore commerciale, per 5 p la loro adibizione al lavoro esterno e a lavoro interno in mancanza del primo;
le medesime relazioni sull'attività del CR erano redatte allo teso modo dagli altri addetti al citato settore, e il Tribunale aveva omesso qualsiasi confronto tra le citate attività, avendo invece valutato in assoluto quella del ricorrente;
tutti tali elementi erano risultati dalla prova testimoniale. Con il secondo motivo di ricorso CR LO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175. 1375 e 1378 con riferimento alla domanda di illegittimitàC.C. del recesso, e 2237 c.C. quanto alla domanda di rideterminazione compenso;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoriadel motivazione su un punto decisivo della controversia per entrambe le domande, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 51 c.p.c.: quanto alla prima domanda subordinata, esso ricorrente, da poco "strappato" alla concorrenza della società, aveva svolto l'attività preliminare necessaria alla relazione commerciale con la clientela acquisita, così precludendosi la possibilità di spendere altrove il proprio portafoglio clienti;
la società, esercitando il diritto di recesso, ha sottratto al CR la possibilità di godere dei benefici di tali acquisizioni per la rimanente durata del rapporto;
l'immediato esercizio del diritto di recesso costituisce, in mancanza di qualsiasi altra motivazione, violazione del principio di esecuzione del 6 contratto secondo buona fede;
quanto alla seconda domanda, quest'ultima era diretta a verificare l'incongruità del compenso, previsto per un terzo di quello annuo previsto, sui presupposti che l'opera fino ad allora prestata in realtà era prodromica ai risultati quanto meno di un intero anno, che i clienti contattati dal CR rimanevano nel patrimonio societario, e che i contratti non conclusi per effetto delle maggiori tariffe applicate dalla Intertrasport potevano essere riagganciati dalla società con il mutamento della politica tariffaria;
la scarna motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto di tale domanda, integrava i vizi denunciati. Preliminarmente va esaminata la conciliazione di cui al processo verbale della Commissione Provinciale di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo, intercorsa tra le parti e i rispettivi procuratori, di data 10 novembre 2000, depositata il 12 gennaio 2001, con del giudizio di allegata istanza congiunta per estinzione cassazione per cessazione della materia del contendere, depositato in pari data. La detta conciliazione e transazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in questa sede, ancorché non idonea perché stipulata in sede sindacale, per una declaratoria di estinzione del giudizio, rivela certamente la insussistenza di qualsiasi interesse delle parti alla Я 7 coltivazione della presente impugnazione per cessazione della materia del contendere, peraltro inequivocabilmente espressa nella stessa istanza congiunta di estinzione del giudizio. Il ricorso, pertanto, in conformità alla richiesta del Procuratore Generale, va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere carenza di interesse. Sussistono giusti motivi, in conformità alla stessa volontà espressa dalle parti (vedi istanza congiunta di estinzione del giudizio, con sottoscrizione dei procuratori per rinunzia al vincolo di solidarietà), per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, e interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparelle N O Giuseppe Ianniruberto S E E A D I I N S S L L I H L Shill L L O A ' O V I I V 1 I A - N IL CANCELLIERE V G S 8 - I O O 4 Depositato in Cancelleria S N D I S I N I - 5 MAR 2001 V I N C S A ' Ɑ M Í D oggi, I E I R R P N G T U I E O V S IL CANCELLERE I E V T E L 0 7 1 L V O ' S S I Ɑ V O I 8