CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16048 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo o ( UA (RE LA Seitn-&-ivt'm 111 1206'/V/9 7-9 Stov2,9 RA/V/ SFIvS.< °FU' 4(tr. 131.-EIS C00. PEA Penale Sent. Sez. 1 Num. 16048 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TI AN ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di strumenti od oggetti atti a offendere, nella sua ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 6 agosto 2019 in Napoli, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello con apertura a farfalla, con lama di 9,9 cm, utilizzabile per l'offesa alla persona. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di esprimersi in ordine alla richiesta di applicazione della causa dì non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen., nonostante la difesa avesse espressamente formulato le rispettive richieste nell'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe in maniera illogica da una parte riconosciuto la lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e, dall'altra, rigettato la richiesta di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza della doglianza relativa alla mancata valutazione della richiesta ex art. 131-bis cod. pen., che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 1.1. Nel caso in esame, come evidenziato dal ricorrente, il Tribunale, pur avendo accertato la lieve entità del caso, ha omesso di rispondere in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur invocata dalla parte, come emerge dalla stessa lettura della sentenza impugnata. Il riconoscimento di tale vizio della motivazione impone di per sé l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. Tuttavia, non è necessario un rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto, atteso che la presenza dei presupposti positivi e l'assenza delle cause ostative stabilite dalla legge per il riconoscimento dell'invocata causa 2 di non punibilità sono evidenti nella situazione fattuale e negli aspetti soggettivi descritti nella sentenza impugnata. Si deve rilevare, infatti, come dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta per il fatto che TI AN lasciava cadere il coltello di cui era in possesso senza opporsi in alcun modo al controllo della polizia giudiziaria e senza tentare di nasconderlo artatamente a bordo del veicolo. Non trattandosi di comportamento abituale posto in essere dall'imputato, che risulta incensurato e non essendovi le altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen. si devono rilevare in questa sede tutti i presupposti per il suo riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett. L), cod. proc. pen., che consente alla Corte di cassazione di decidere annullando la sentenza impugnata, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266589; Sez. 6, del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è punibile per particolare tenuità del fatto e il comportamento dell'imputato non risulta abituale, così come lo stesso Procuratore generai tia richiesto nella requisitoria scritta depositata agli atti, attesa la mancanza di motivazione sul punto, nonostante la specifica e circostanziata deduzione di appello, la sussistenza degli elementi positivi indicati dall'art. 131-bis cod. pen. e l'assenza delle cause ostative ivi previste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Così deciso il 05/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo o ( UA (RE LA Seitn-&-ivt'm 111 1206'/V/9 7-9 Stov2,9 RA/V/ SFIvS.< °FU' 4(tr. 131.-EIS C00. PEA Penale Sent. Sez. 1 Num. 16048 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TI AN ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di strumenti od oggetti atti a offendere, nella sua ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 6 agosto 2019 in Napoli, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello con apertura a farfalla, con lama di 9,9 cm, utilizzabile per l'offesa alla persona. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di esprimersi in ordine alla richiesta di applicazione della causa dì non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen., nonostante la difesa avesse espressamente formulato le rispettive richieste nell'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe in maniera illogica da una parte riconosciuto la lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e, dall'altra, rigettato la richiesta di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza della doglianza relativa alla mancata valutazione della richiesta ex art. 131-bis cod. pen., che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 1.1. Nel caso in esame, come evidenziato dal ricorrente, il Tribunale, pur avendo accertato la lieve entità del caso, ha omesso di rispondere in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur invocata dalla parte, come emerge dalla stessa lettura della sentenza impugnata. Il riconoscimento di tale vizio della motivazione impone di per sé l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. Tuttavia, non è necessario un rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto, atteso che la presenza dei presupposti positivi e l'assenza delle cause ostative stabilite dalla legge per il riconoscimento dell'invocata causa 2 di non punibilità sono evidenti nella situazione fattuale e negli aspetti soggettivi descritti nella sentenza impugnata. Si deve rilevare, infatti, come dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta per il fatto che TI AN lasciava cadere il coltello di cui era in possesso senza opporsi in alcun modo al controllo della polizia giudiziaria e senza tentare di nasconderlo artatamente a bordo del veicolo. Non trattandosi di comportamento abituale posto in essere dall'imputato, che risulta incensurato e non essendovi le altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen. si devono rilevare in questa sede tutti i presupposti per il suo riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett. L), cod. proc. pen., che consente alla Corte di cassazione di decidere annullando la sentenza impugnata, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266589; Sez. 6, del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è punibile per particolare tenuità del fatto e il comportamento dell'imputato non risulta abituale, così come lo stesso Procuratore generai tia richiesto nella requisitoria scritta depositata agli atti, attesa la mancanza di motivazione sul punto, nonostante la specifica e circostanziata deduzione di appello, la sussistenza degli elementi positivi indicati dall'art. 131-bis cod. pen. e l'assenza delle cause ostative ivi previste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Così deciso il 05/12/2022