Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2025, n. 33518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33518 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
33518-25
Composta da
Ercole AP
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati demiticativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposte dalla legge
- Presidente -
C.C.
Sent. n. 1264/2025 24/09/2025 R.G.N. 18923/2025
GE AN
EP NN R. CI - Relatrice -
RT OS OL Di CO AV
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN SA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del G.I.P. del Tribunale di Bologna
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EP NN IA CI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 12 maggio 2025, a precisazione del precedente provvedimento del 16 aprile 2025, ha disposto che l'autorizzazione, data a AN SA, <<doveva essere intesa come autorizzazione a poter usufruire dei colloqui telefonici richiesti nei limiti massimi consentiti dalla normativa richiamata»: così si legge nella motivazione della suddetta ordinanza redatta a mano in calce ad
una nota con la quale la direzione dell'istituto, nel quale il AN si trovava detenuto, aveva chiesto chiarimenti su quale fosse il regime dei colloqui da riservare all'indagato. Va detto che, con provvedimento del 16 aprile 2025, erano stati autorizzati contatti quotidiani dell'indagato con la figlia minore, anche mediante videochiamate, secondo il regime stabilito dall'art. 39, comma 3, d.P.R. n. 30/2000.
2. Avverso l'ordinanza del 12 maggio 2025 l'indagato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, deducendo la violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 30/2000, per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto di applicare al ricorrente le limitazioni ai colloqui in carcere con i famigliari stabilite dal comma 2 di detta disposizione normativa per i detenuti per uno dei delitti indicati dall'art.
4-bis Ord. pen., nonostante il ricorrente non fosse stato condannato in via definitiva per alcuno di tali delitti, ma sottoposto a misura cautelare. Non sarebbe stato considerato, inoltre, che il ricorrente è padre di una bambina di età inferiore a dieci anni. Il Tribunale di Bologna - dinanzi al quale il ricorso era stato presentato - ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificata l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va premesso che, secondo l'orientamento da ultimo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. (così in Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga, Rv. 250801; in senso conforme Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, Rv. 224603-01; in senso contrario Sez. 4, n. 2222 del 07/04/2000, Bresciani, Rv. 216486-01). Il principio, dapprima formulato con riferimento ai detenuti in espiazione di pena definitiva, è stato esteso, con gli ovvi necessari adattamenti, anche all'ipotesi in cui la detenzione tragga titolo non da una condanna definitiva, ma da una misura cautelare. Si è affermato, in particolare, che il criterio della giustiziabilità dei provvedimenti che incidono sulla condizione del detenuto sta nella natura dell'interesse regolato, dovendosi distinguere tra provvedimenti
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giurisdizionali e provvedimenti amministrativi a seconda che essi cadano o meno su posizioni di diritto soggettivo;
in questa seconda ipotesi, al relativo procedimento può e deve riconoscersi natura di "giudizio", e alla decisione carattere giurisdizionale. Nella specifica materia dei colloqui ci si trova in presenza sicuramente di diritti soggettivi, parte integrante del trattamento;
e alla conclusione di un'indiscriminata protezione nella materia dei colloqui è agevole pervenire anche considerando che l'immanente collegamento con l'esecuzione penale e con il regime della pericolosità intramuraria, intesa anche quale limite alla fruizione di strumenti di trattamento, lasciano difficilmente intravedere l'esistenza di un paradigma di provvedimento che sia espressione di discrezionalità amministrativa (Sez. unite Gianni, cit.). D'altro canto è principio di civiltà che a colui che subisce una restrizione carceraria-preventiva o definitiva sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, comprimibili solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, di ordine processuale. Il Collegio ritiene di conformarsi a quest'ultimo indirizzo, che esprime certamente una esegesi costituzionalmente orientata a fronte di provvedimenti che, decidendo sulle istanze di colloquio dei detenuti, possono risolversi in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare (da ultimo: Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514-01).
3. Tanto precisato sulla esperibilità del ricorso per cassazione, deve rilevarsi che, con il provvedimento gravato, il Giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di chiarimenti sulla frequenza dei colloqui, che l'indagato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, avrebbe potuto avere, ha affermato genericamente che i colloqui erano autorizzati nel numero massimo consentito dalla normativa richiamata. Tale asserzione integra il vizio di motivazione apparente. Il provvedimento impugnato, infatti, non indica né la frequenza dei colloqui autorizzati né la normativa applicabile al caso concreto e le ragioni della loro limitazione.
Considerato che
, in osservanza dell'obbligo generale di motivazione, stabilito dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. a pena di nullità, il giudice deve pronunciare provvedimenti chiari e completi, fornendo una, sia pure sommaria, giustificazione logica delle conclusioni assunte, ne discende la nullità del
provvedimento impugnato, connotato da motivazione sostanzialmente inesistente. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, Sezione GIP, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, Sezione GIP, in diversa composizione.
Così deciso il 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
EP NN IA CI
Il
I Presidente
Ercole AP
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 09 OTT 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Gina Cirimele
Il Presidente
Ercole AP