Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2003, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 (1 Z Y A 1 R . 6 N T 2 S - . I A I .R G B се P E R . . L R D A L T L A IN 0 1 082 / 03 A E . U D D B B I I A E S T A REPUBBLICA I T R N E N I 1 T S 3 E R I 1 S E A É . T N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 21803/99 Presidente 23554/99 Consigliere Cron. 2387 Dott. Vittorio Glauco EBNER DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Vincenzo FICO - Rel. Consigliere Ud.11/06/02 Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66779 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da CAMPANIA, in persona del DIREZIONE REG. ENTRATE elettivamente domiciliato in Ministro pro tempore, 1'AVVOCATURAROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2002 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2623 legis;
-1
- ricorrente -
contro
MU PA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 23554/99 proposto da: MU PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale - la sentenza n. 171/98 della Commissione avverso tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo Con ricorso 5.2.1991 AO MU, beneficiario per il 1983, quale dipendente del Credito Italiano s.p.a., trasferito d'ufficio ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione a norma dell'art.51 C.C.N.L. aziende di credito, dalla banca non assoggettato a tributo, ha impugnato l'avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni notificatogli dall'Ufficio Imposte Dirette di Avellino il 7.12.1991, deducendo: l'intervenuta prescrizione;
l'esclusiva legittimazione passiva del proprio datore di lavoro, quale sostituto di imposta, in relazione all'accertamento e alle conseguenze dello stesso, comprese le sanzioni;
la non imponibilità del contributo perché di natura risarcitoria. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso sotto il profilo della intassabilità del contributo, respingendo le altre eccezioni, e la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.48, 1° comma, D.P.R. n.597/73 e dell'art.48, 1° comma, D.P.R. n.917/86. Il ricorrente ha altresì denunciato l'omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo, ma tale deduzone è rimasta su un piano di mera enunciazione, non avendo trovato esplicitazione nel ricorso. L'intimato ha resistito con controricorso, col quale ha sollevato l'eccezione di inamissibilità del ricorso perché proposto anche dalla Direzione regionale delle entrate per la Campania, ed ha contestualmente spiegato - sebbene impropriamente - ricorso incidentale, che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo di un diverso procedimento e col quale ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi e vanno trattate con precedenza, per il loro carattere pregiudiziale e assorbente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, perché proposto anche dalla Direzione regionale delle entrate per la Campania, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta col ricorso incidentale;
ricorso, quest'ultimo, da ritenere peraltro inammissibile, non contenendo alcuna censura avverso la sentenza della Commissione Regionale ed essendo sufficiente il controricorso per la riproposizione di eccezioni sollevate col ricorso introduttivo. La prima eccezione priva di rilevanza concreta, essendo il ricorso riconducibile unicamente all'Amministrazione finanziaria centrale, benché contenga anche l'indicazione dell'ufficio periferico, la seconda è infondata. Il fatto, invero, che il D.P.R. n.600/73, invocato dal controricorrente, imponga al datore di lavoro, all'atto del pagamento di somme di cui all'art.48, di operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal percipiente (art.23), ovvero definisca il "sostituto" d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" (art.64), non toglie che anche il "sostituito" debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed alle conseguenze proprie dello stesso (Cass.11 agosto 2000, n.10613; Cass. 21 marzo 2000, n,3330). Né la carenza di legittimazione del sostituito può discendere da divieto di doppia imposizione di cui all'art.67 dello stesso D.P.R. n.600/73. Tale norma esime il sostituito dal pagare l'imposta già pagata dal sostituto (comma 2), ma non lo esime dall'accertamento e da tutte le conseguenze dello stesso finché il tributo non sia stato versato. Col motivo proposto il Ministero ha dedotto la piena tassabilità del contributo sul canone di locazione in quanto costituente reddito di lavoro dipendente e non risarcimento del danno, come invece ritenuto dai giudici di merito. La censura è fondata. E' ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento non richiesto ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione, sicché devono essere assoggettate a tassazione, ancorché non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto, costituendo componenti del reddito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.597/73, nella specie applicabile ratione temporis, che dell'art.48 D.P.R. n.917/86 (tra le altre, Cass. 30 ottobre 2001, n.13482; 21 novembre 2000, n.15048; 22 settembre 2000, n.12578; 2 agosto 2000, n.10149; 7 giugno 2000, n.7703; 8 marzo 2000, n.2611; 18 febbraio 2000, n.1842). Va dunque accolto il ricorso principale e, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata e va altresì rigettato il ricorso introduttivo del contribuente non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Spese compensate per giusti motivi.
p.q.m.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma 11.6.2002 il cons. est.i) ༠༧༠, ༠g་ il presidente esta DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN. 2008 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N, S MATERIA TRIBUTARIA