Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / 61177 N 4 A / A R 6 I 2 T E S R . . I 0 68 35/ 02 R L . A G L P . E T A REPUBBLICA ITALIANA D R . U B L B E A A I D T D R I A T 1 S E I 3 N T 1 E R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N . E A E I N T S A E A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERONE Presidente R.G.N.17053/1998 Dott. Antonio FICO Consigliere Dott. Nino Cron.43408 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 14/02/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Procedimento SE N TENZA Transazione Effetti - sul ricorso proposto da: Cessazione materia del contendere AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Inammissibilità del ricorso. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro "FRATELLI BASSILICHI S.p.A.", n.q. di incorporante della Bassilichi Sviluppo S.p.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Roberto Checconi, rappresentata e N. difesa, giusto mandato in calce al controricorso, dagli 8 0 8 Avv.ti Pasquale Russo del Foro di Firenze e Francesco D'Ayala Valva del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Boccioni n.
4 - controricorrente avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez. 7 n.7/07/98 del 24-02-1998, depositata 1'11-05-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per 1'Amministrazione ricorrente l'Avv. Arena dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Bassilichi Sviluppi S.r.L., con sede in Firenze, dopo essere stata ammessa a finanziamento pubblico per un ammontare di L.1.430.000.000, con riferimento ad un progetto di sistema informativo regionale per i beni culturali, incassava le prime due erogazioni, sulle quali il Ministero dei Beni Culturali tratteneva l'IVA, rispettivamente per L.661.487.605 e per L.685.723.878. La società, ritenendo l'imposta non dovuta, ne chiedeva il rimborso, e formatosi sull'istanza il silenzio- rifiuto, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Firenze. n.264/06/95 L'adita Commissione, con decisione che il ritenendol'impugnazione accoglieva campo difinanziamento in questione non rientrasse nel applicazione IVA. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato 1'1-10-1998, ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 6-11-1998 la contribuente ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Con memoria 2-02-2002, notificata alla controricorrente il 4-02-2002, 1'Amministrazione ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. du Con il medesimo atto veniva evidenziato che in data 28- 04-1999 era intervenuta transazione, della quale in allegato si produceva copia, alla cui stregua il contenzioso doveva ritenersi definito, avendo la Bassilichi Sviluppo S.p.A., riconosciuto l'imponibilità IVA del finanziamento ricevuto e rinunciato ai ricorsi prodotti. MOTIVI DELLA DECISIONE Rep. 683, Il Collegio rileva che con atto 28-04-1999 aggiuntivo alla originaria convenzione, la società resistente ha espressamente riconosciuto l'imponibilità in quanto ai fini IVA delle prestazioni contrattuali effettuate nell'esercizio d'impresa e, quindi, il proprio obbligo tributario. Rileva, altresì, che con il detto atto la contribuente ha rinunciato ai ricorsi tributari proposti, ed anche agli effetti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez.7, n.7/07/1998, impugnata in questa sede. laRileva, infine, che la convenzione contenente transazione, nonchè la rinuncia che è stata accettata dall'Avvocatura Generale "anche nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con integrale compensazione delle spese di lite", risulta essere stata notificata il 4-02-2002 alla contribuente, e, quindi depositata in atti ai sensi dell'art.372 C.p.C.. Ciò posto, ritiene la Corte non che si possa accedere ad una declaratoria di estinzione del processo, in assenza dei presupposti per ricondurre la fattispecie alla previsione dell'art.390 C.p.C.. Manca, infatti, una espressa manifestazione di volontà di rinuncia al ricorso di legittimità da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ed, inoltre, la convenzione non risulta sottoscritta. da parte degli avvocati che risultano officiati della difesa della Bassilichi S.p.A. nel giudizio di legittimità (nell'atto transattivo la società risulta assistita da altro avvocato). Il Collegio è, invece, dell'avviso che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile, dovendo ritenersi essere venuto meno l'interesse al ricorso e, quindi, il potere dovere del giudice di pronunciare sull'originario thema decidendum. Infatti, con la scrittura transattiva versata in atti, le parti hanno compiutamente definito il contenzioso alle condizioni evidenziate, e ritenute satisfattive. pertanto, considerarsi cessata la materia del Deve, contendere, ed essere adottata coerente statuizione, preclusiva dell'esame del merito. A tale formula conclusiva, di carattere processuale, infatti, il Collegio ritiene di far ricorso, reputando di doversi così adeguare а quanto, recentemente, affermato dalle SS.UU. della Corte. Queste, infatti, con sentenza n. 368 del 18-5-2000, nel rimeditare una serie di questioni, alle quali la There giurisprudenza di legittimità non aveva dato risposte univoche, hanno enunciato il principio, che si condivide, secondo il quale "ove nel corso di giudizio di legittimità sia intervenuta una transazione od altro fatto che importi la cessazione della materia del statuizione non comporta unacontendere, la relativa decisione nel merito della causa e si risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l'interesse ad una definizione del giudizio e quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, interesse che deve sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche in quello della decisione". Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricor so. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 14 Febbraio 2002. Il Presidente Dott. Merone Antonio Il Consigliere Relatotore Estensore Dott. Anzoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA ARE 01 13 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ Ballista 6 8 E 9 1 N 5 / O 4 . I / Z N 6 2 A A . R I B R T . R . S P . I L A D L G A T A E L D U . E R B D B E I A I T T S R A N N T I 1 E E 3 S S R 1 I E E . A T N A M