Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18274 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 18274 /0 2 IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10480/00 Consigliere Cron. 43055 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.15/10/02 LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS w ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI UMBERTO FABIANI, VINCENZA GORGA, giustaPICCIOTTO, GIUSEPPE delega in atti;
ricorrente
contro
TI UC, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato 2002 4017 SALVATORE САВІВВО, che lo rappresenta e difende, -1- овоща giusta delega in atti, e da ultime d'ufficiod'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
controricorrente avverso la sentenza n. 8213/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 18/09/99 R.G.N. 582/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato JENI per delega FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano del 12 giugno 1998 l'NP proponeva appello avverso la sentenza n. 1656/98 del locala PR del lavoro, con la quale era stato condannato a pagare a IA OR, che era titolare di pensione a carico della Gestione speciale dei coltivatori diretti, l'assegno per il nucleo familiare con decorrenza dal dicembre 1994; costituitosi il pensionato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, il Tribunale, espletata consulenza contabile, con sentenza del 18 settembre 1999, in parziale riforma della statuizione di primo grado, dichiarava non dovuto il supplemento di pensione e le altre provvidenze collegate alla Gestione autonoma, e condannava l'Istituto al pagamento della somma di £ 12.474.378 per differenze pensionistiche calcolate fino al giugno 1999, oltre interessi. Il Tribunale, osservava in fatto che il OR, che aveva versato 36 anni di contribuzione come lavoratore dipendente, nel proporre domanda di pensione aveva segnalato di avere versato anche i contributi alla Gestione speciale coltivatori diretti per un anno e mezzo, e ciò, secondo le regole interne dell'Istituto, aveva comportato l'erogazione della pensione nella Gestione speciale con la applicazione delle disposizioni relative ai carichi di famiglia più sfavorevoli rispetto a quelle vigenti per i pensionati dell'AGO; attraverso la consulenza si era accertato che l'importo della pensione nella Gestione speciale, pur essendo superiore di circa 20.000 lire rispetto a quella da liquidare nella gestione AGO, era però di gran lunga inferiore a quest'ultima con il cumulo degli assegni familiari per la medesima previsti dalla legge n. 153 del 1988; in tale caso, osservava il Tribunale, la totalizzazione dei contributi dei due diversi tipi aveva finito col danneggiare il pensionato, per cui, ravvisando nell'ordinamento il principio secondo il quale va liquidato il trattamento più favorevole, il Tribunale condannava l'NP a riliquidare la pensione secondo la disciplina della gestione obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed a 1 corrispondere al OR anche gli assegni familiari richiesti, detratto quanto già ricevuto sulla base delle regole proprie delle Gestione autonoma. Avverso detta sentenza l'NP propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste il OR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'NP denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell'ultrapetizione, in riferimento all'art. 2 commi 1 e 12 bis del DL 69 del 1988 convertito in legge n. 153 del 1988, per avere il Tribunale modificato la prestazione goduta dal OR, sostituendo la pensione in godimento nella gestione autonoma, con la pensione a carico dell'AGO, senza che alcuna domanda sul punto venisse avanzata dall'interessato, il quale, con il ricorso introduttivo, aveva solo chiesto l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione in godimento, e non già la riliquidazione della pensione. Il ricorso va accolto, essendo palese il difetto di ultrapetizione in cui è incorso il Tribunale. Ed infatti con il ricorso introduttivo il OR, titolare di pensione a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, aveva chiesto, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, ossia l'applicazione della disciplina dei carichi di famiglia prevista per la diversa gestione lavoratori dipendenti, che in relazione ai carichi familiari, è più favorevole rispetto a quella prevista dalla Gestione speciale. Il PR aveva accolto la domanda e l'NP aveva appellato, negando il diritto al superiore trattamento preteso perché non applicabile al tipo di pensione in godimento. Il Tribunale, con la sentenza impugnata ha modificato il titolo della pensione, trasformandola da prestazione a carico della Gestione autonoma dei coltivatori diretti, avente sua propria disciplina, con quella diversa ed avente diversa disciplina a carico del fondo lavoratori dipendenti, senza che il pensionato avesse mai avanzato la relativa richiesta. Essendo dunque stata 2 violata la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI del presente giudizio. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 583
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenzo Miles MoMo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.3 DIC. 2002 IL CANCELLERS/ 3