Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sè non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di infortunio lavorativo, in relazione al decesso del conducente di un autotreno, in precedenza colpito da altro infarto, che nella giornata aveva svolto la prestazione di lavoro senza che risultasse alcuna circostanza rilevante nel senso indicato nel principio sopra esposto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12685 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NA, RN OR e RN NI, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che li difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - in persona del dirigente generale della Direzione centrale prestazioni Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo difendono con procura speciale per notaio Tuccari di Roma del 29.11.2000 (rep. 55622);
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 3541 in data 16 novembre 1999 (R.G. 233/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 10.1.2003: il Cons. Dott. Pietro Cuoco che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Roberto Amodeo per delega dell'avv. Assenato e Rita Raspanti;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rimini, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, rigettando la domanda proposta dagli eredi di ER VE per l'accertamento che questi era deceduto a causa di infortunio sul lavoro verificatosi il 12 gennaio 1994.
Il Tribunale ha rilevato che non era stata acquisita alcuna prova dell'intervento di una causa violenta in occasione di lavoro, essendo il VE deceduto per insufficienza coronarica acuta mentre espletava la sua normale attività lavorativa, senza aver compiuto sforzi o lavorato in condizioni comunque gravose e di disagio. La cassazione della sentenza è chiesta dagli eredi del VE con ricorso per un unico motivo;
resiste l'Inail con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, degli art. 1687 e 2050 c.c., degli art. 26, lett. g) e 32 d.P.R 393/1959,
nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Si sostiene che la fatica fisica stressante compiuta dal VE, conducente di autotreno, in occasione delle operazioni di scarico (anche ad ammettere che non le avesse eseguite personalmente), integrava la causa violenta, a nulla rilevando che lo sforzo rientrasse nell'ambito della prestazione lavorativa abituale e senza il concorso di circostanze anomale, considerata altresì la condizione fisica del lavoratore che aveva già avuta una prima crisi cardiaca pochi giorni prima (come accertato dalla consulenza tecnica espletata in primo grado), nonché il carattere di attività pericolosa da riconoscere a quella di guida di autotreno, circostanze che il Tribunale aveva omesso di considerare. Il ricorso non può essere accolto.
La necessaria, netta, distinzione tra malattia professionale e infortunio sul lavoro, richiede l'identificazione, perché un evento possa qualificarsi come infortunio, di una causa violenta, quale prevista, ai fini dell'indennizzabilità, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965. La causa violenta consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive.
Con specifico riguardo all'infarto cardiaco, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, precisando che la brusca rottura dell'equilibrio organico deve in qualche modo collegarsi causalmente al lavoro svolto dall'assicurato, in relazione a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assorte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, in modo da poterli considerare, sia pure in termini di mera probabilità, quali fattori almeno concorrenti (concorrenza non esclusa dal fatto che le conseguenze lesive si determinino nel quadro di una situazione morbosa preesistente) alla produzione di una lesione organica con azione rapida ed intensa, in modo da escludere dalla nozione giuridica di infortunio il semplice effetto logorante esercitato sull'organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro. Di questo principio è stata fatta applicazione ammettendosi la riconducibilità dell'infarto alla fattispecie di infortunio lavorativo allorché risultassero comprovate particolari circostanze e modalità dell'attività lavorativa: prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni (Cass. 14085/2000); sforzi fisici ancorché rientranti nei compiti abituali (Cass. 4736/1994;
11559/1995; 7822/2000; 13982/2000), particolari condizioni ambientali di temperatura o altro (Cass. 5966/1988; 13741/2000);
stress emotivi determinati da eventi anomali (Cass. 4155/1987;
2634/1990;
9888/1998); necessità di condurre a termine il servizio iniziato malgrado la manifestazione di un malore (12798/2000). Non si può quindi ritenere che l'infarto in quanto tale integri di per sè la causa violenta, senza la necessità di individuare una causa che agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo, ne' che sia sufficiente, per riconoscere un'eziologia lavorativa, il solo fatto di lavorare (come sembra, invece ritenere, Cass. 13982/2000 che per quanto detto sopra, finisce per assimilare l'infortunio alla malattia professionale e si discosta perciò dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra menzionato). La sentenza impugnata, pertanto, ha applicato correttamente la volontà della legge al caso concreto, accertato nei termini seguenti: ER VE, conducente di autotreno, si era mosso dalla sua abitazione alle ore 8, aveva prelevato il veicolo dal parcheggio sito a poca distanza dall'abitazione e alle ore 9,30 giungeva presso la ditta dove doveva consegnare un carico di marmi;
effettuate le operazioni di scarico (cui il VE non partecipava), si accingeva a ripartire per una nuova consegna quando veniva colpito dal malore.
Da tale accertamento (insidacabile in questa sede e, del resto neppure contestato dai ricorrenti, se non con la mera affermazione circa la partecipazione alle operazioni di scarico), si evince come non sia risultata alcuna causa esterna qualificabile come violenta, anche nell'ampia accezione accolta dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, sicché non può annettersi alcun valore decisivo alla circostanza del precedente infarto subito (che si denuncia non essere stata considerata dal Tribunale), in difetto di qualsiasi elemento sul quale fondare neppure un giudizio di probabilità che l'episodio non si sarebbe verificato se il VE si fosse astenuto dal prestare l'attività lavorativa. Nè la notoria gravosità della prestazione lavorativa di un conducente di autotreno può giovare alla tesi dei ricorrenti, atteso che il Tribunale ha accertato che vi era stata un'attività di guida durata poco più di un'ora.
Nulla da provvedere sulle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. al c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003