Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL PO0424 0 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---- Presidente R.G.N. 20277/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 9906 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.07/12/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2001 -: CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
4814 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1290/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/11/98 R.G.N. 181/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 20277/99 ud. 7 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al RE del lavoro di LA LL Carmelina esponeva di aver presentato domanda all'I.N.P.S. per il conseguimento dell'indennità economica di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa per i periodi dal 10.11.1993 al 10.4.1994 e dall'11.4.1994 al 10.10.1994, lamentando che ingiustificatamente l'istituto previdenziale non aveva proceduto alla erogazione delle provvidenze richieste, anche dopo la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale. Chiedeva pertanto la condanna dell'INPS al pagamento. della somma nella misura quantificata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'IN.P.S. si costituiva deducendo l'improcedibilità della 639/70, e domanda, la decadenza ai sensi dell'art. 47 d. P. R. comunque la prescrizione del diritto;
nel merito, negava che i requisiti per il conseguimento del trattamento ricorressero assistenziale. Con sentenza del 10.2.1997 il RE accoglieva la domanda, riconoscendo in favore della ricorrente il diritto all'indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, condannando l'Istituto alla corresponsione della stessa. Avverso la sentenza interponeva appello l'I.N.P.S., chiedendo la riforma della decisione pretorile ed il rigetto della domanda di primo grado. 3 L'appellata si costituiva, ribadendo le ragioni esposte nella precedente fase del giudizio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. - 5 novembre 1998 il tribunale di Con sentenza del 21 ottobre LA accoglieva l'appello. decisione la LL ha proposto ricorso. per Avverso questa cassazione con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione degli artt. 4, 5 e 15 della legge n.1204 del 1971, in relazione agli artt. 3 e 4 d.lgt. n.212 del 1946 e della legge n. 83 del 1970, nonché dell'art. 5, comma 6, d.
1. n.463 del 1984, conv. in 1. n. 688 del 1984. Deduce altresì il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Contesta in particolare l'affermazione del tribunale secondo cui risulterebbero provati i fatti costitutivi della domanda non ossia la ricorrenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricola comprovata dall'iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi tenuti dallo SCAU.
2. Il ricorso non è fondato. Deve rilevarsi che il contrasto di giurisprudenza insorto in materia è stato risolto dalle SS.UU. (Cass., sez. un., 26 ottobre 4 2000, n. 1133), che hanno affermato, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, che il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.leg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi о il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche al pari dei suddetti verbali ispettivi e perché quest'ultima, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla P.A., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto 5 della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi 0, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Quindi l'iscrizione non è determinante, potendo il giudice apprezzare ogni altro elemento probatorio%;B ed è quanto ha fatto il tribunale valutando i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese rese agli ispettori dell'Istituto. In particolare il tribunale ha considerato che le dichiarazioni rese dalla LL agli ispettori dell'Inps e riportate nei verbali prodotti dall'istituto erano generiche e lacunose. In particolare la LL ha dichiarato di essere nuora del titolare dell'azienda agricola presso la quale avrebbe prestato la propria attività lavorativa, convivente nello stesso stabile in un appartamento di proprietà della suocerà, di avere lavorato quando necessario, in piena autonomia, senza controllo da parte del datore di lavoro e senza il rispetto di alcun orario di lavoro. Il tribunale ha quindi valutato che il vincolo della filiazione faceva ritenere un rapporto di collaborazione nell'ambito familiare, non assimilabile a quello di lavoro subordinato. Tale valutazione è tipicamente di merito e come tale non è censurabile essendo sufficientemente motivata ed con ricorso per cassazione, immune da contraddizioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 6 Ai sensi dell'art. 152 disp. att. che deve ritenersi c.p.c. tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto 1994) - I D prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono , A O S T L S L A essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito O A T B E P I S N I per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa N A T G S O O N manifestamente infondata e temeraria. A E P S D M T I E 0 7 3 1 7 7 9 2 , 9 A 1 A O O D R T T E
PER QUESTI MOTIVI
T S T I I R N G I E E D S R E O rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. chica l Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001 Il consigliere estensore Il Presidente Ettore placaria (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) fievem мосло Phall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 7