Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta prima del deposito della sentenza oggetto del gravame, non essendo ipotizzabile una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscerne le argomentazioni in fatto e in diritto in essa apprezzate e sulle quali la critica gravatoria deve appuntarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/1999, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Bruno FRANGINI - Presidente;
del 17.12.1999
2) Dott. Gianfranco TATOZZI - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Ennio MALZONE - Consigliere;
N. 4787
4) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel.; REGISTRO GENERALE
5) Dott. Ruggero GALBIATI - Consigliere;
N. 25436/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE LO, n. in Mestre il 13.11.1964; avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Venezia in data 12 maggio 1998;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva:
1. Con ordinanza del 12 maggio 1998 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposta da RE LO avverso la sentenza del Pretore della stessa città - Sezione Distaccata di Mestre - del 20 maggio 1993, con la quale il RE era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, c.p.. Rilevava la Corte territoriale che i motivi del gravame erano stati presentati il 1^ giugno 1993, prima del deposito della sentenza, avvenuto il 4 giugno successivo, ed essi erano, perciò, necessariamente generici, non essendo idonei a censurare le ragioni, all'appellante a quel momento ignote, per le quali il Pretore aveva affermato la sua responsabilità.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando il vizio di motivazione: la genericità dei motivi - assume - "non può derivare tout court dall'antecedenza dell'impugnazione rispetto al deposito della sentenza, dovendo evidenziarsi soltanto dalla lettura dell'appello in questione";
deduce che, nella specie, nell'atto di gravame erano stati dettagliatamente indicati "sia i punti oggetto dell'impugnazione, sia le ragioni per le quali riteneva ingiusta la decisione...", essendo stato egli perfettamente in grado di anticipare le argomentazioni, fondandosi la sua difesa sulla "deposizione del coimputato Baron, che lo scagiona totalmente dalla commissione del reato oggetto d'imputazione".
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondati i motivi addotti a suo sostegno.
Ha altra volta ritenuto questa Corte che l'impugnazione proposta prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione medesima inammissibile: invero, il secondo comma dell'art. 585 c.p.p. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, nelle ipotesi ivi indicate;
la ratio della norma è individuabile nella esigenza che, dovendo il gravame contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581, lett. c), c.p.p.), non è ipotizzabile una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscere, attraverso il suo deposito, le argomentazioni, di diritto e di fatto, in essa apprezzate, e sulle quali, specificamente, la critica gravatoria deve appuntarsi (così Cass., Sez. I, n. 3900/1997; id., Sez. VI, n. 3389/1996; id., Sez. VI, n. 3580/1995; id., Sez. VI, n. 626/1993). Peraltro, a non diverse conclusioni, nel caso di specie, si perveniva anche alla stregua del diverso orientamento giurisprudenziale altra volta espresso da questa Corte, secondo il quale la presentazione della impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è, di per sè, causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, tanto dovendo valutarsi in concreto, sulla base delle censure in concreto, appunto, dedotte (Cass., Sez. V, n. 241998; id., Sez. VI, n. 991/1998; id., Sez. I, n. 2951/1997; id., Sez. VI, n. 2400/1996). Correttamente, difatti, i giudici del merito hanno ritenuto generici i motivi di gravame, con i quali l'appellante, dopo aver premesso che "l'impugnata sentenza... appare del tutto illogica e sfornita degli elementi indispensabili per fondare un giudizio di colpevolezza...", tanto affermandosi prima ancora di conoscere su quali argomenti quel giudizio di fondava, riproponeva la enunciazione della sua tesi difensiva in fatto, che il giudice di merito non solo aveva disatteso (circostanza nota all'impugnante già con la lettura del dispositivo della sentenza), ma sulla quale si era anche intrattenuto puntualmente, dando ragione motivazionale del perché "la tesi non convince": la specificità dei motivi imponeva che venissero esplicitate dall'appellante le "specifiche ragioni" che sorreggevano la sua richiesta assolutoria, a fronte di quanto altrettanto specificamente rilevato al riguardo dai giudici del merito, ignorato dall'appellante evidentemente proprio perché il gravame era stato proposto prima di conoscere le motivazioni della sentenza.
4. Alla inammissibilità del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in lire un milione, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000