Sentenza 5 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0 101 0 1 REPUBBLICA ALINA DE POR IT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro R. G. 21973/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 104 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- Rep. N. 662. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- Ud. 16.11.2000 3. " Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 5.66 Paolo Stile -Consigliere- Richiesta copia studig dal Sig. Sole 24 h ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000 SENTENZA 11-5 GEN 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto DA ER SA OV, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma, Via Flaminia 141, presso lo studio dell'Avv. Roberto Chi- UFFICIO COPIE riaco, che la rappresenta e difende per procura a margine del ri- Rilasciata copia legale KHAILal Sig. per dinti L. ✓ corso 11 4.2.21. Ricorrente IL CANCELLIERE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- 4741 CANCELLERIA sidente legale rappresentante pro tempore Avv. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Rita Ra- 2 spanti, in virtù di procura in calce al controricorso, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144, presso la sede legale dell'Istituto Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 10042 del Tribunale del Lavo- ro di Roma del 12.12.1997/26.5.1998 nella causa iscritta al n. 238 del R. G. anno 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rita Raspanti per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 4.1.1994 l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 21.5.1993, con la quale era stato riconosciuto il diritto di TE VA RO alla ren- dita per infortunio sul lavoro per inabilità permanente nella misu- ra del 15 %, con condanna dell'istituto all'erogazione della rela- tiva prestazione, oltre interessi. L'INAIL sosteneva l'insussistenza della condizione riscontrata dal consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado. La RO da parte sua proponeva autonomo appello riguardante gli interessi e la rivalutazione. All'esito il Tribunale di Roma con sentenza 12.12.1997/26.5.1998 accoglieva l'appello dell'INAIL e conse- 3 guentemente rigettava la domanda proposta dalla RO. In particolare il Tribunale rilevava che la mancata ed ingiustifi- cata presentazione dell'assicurata alla visita medica, disposta dal consulente tecnico di ufficio di secondo grado, unitamente alla mancanza di sufficienti elementi probatori a sostegno della do- manda, giustificava il rigetto della domanda stessa per difetto di prova sulla condizione addotta dalla richiedente. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione la RO con unico articolato motivo, al quale resiste con
contro
- ricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente deduce insufficienza di motiva- zione, sommaria valutazione di circostanze obiettive e mancata applicazione dei principi stabiliti da questa Corte circa l'onere probatorio in materia previdenziale. In particolare la RO sostiene che il Tribunale ha semplicisti- camente ed intempestivamente attribuito all'assicurata l'intento di sottrarsi all'ispezione corporale senza valutare le momentanee difficoltà, in cui era venuta a trovarsi in relazione al ricovero in ospedale a causa di un infortunio, e il periodo esiguo concesso dal consulente tecnico di ufficio quale differimento della visita medica;
aggiunge che se tale situazione fosse stata approfondita ex officio dal giudice, quale peritus peritorum, sarebbe emersa l'insussistenza di un qualsiasi intento doloso o colposo di sot- trarsi al mezzo istruttorio in questione. 4 Da parte sua l'INAIL nel contrastare l'assunto della ricorrente osserva che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova con adeguata valutazione del comportamento processuale tenuto dalla RO. Ciò premesso in ordine alle opposte linee difensive, questa Corte ritiene prive di pregio le censure mosse dalla ricorrente all'impugnata sentenza. Il Tribunale ha valutato gli elementi addotti dalla ricorrente a so- stegno della domanda ritenendoli del tutto insufficienti e ha te- nuto conto del contegno processuale della RO, che non si presentò né il giorno fissato per il giuramento del consulente tecnico di ufficio né alle date successivamente concordate per la visita non giustificando né documentando in alcun modo le asse- rite difficoltà. Tale condotta ingiustificata, concretizzandosi in un rifiuto a sottoporsi ad accertamenti specialistici disposti dal giudice di appello in relazione ai motivi di gravame, e in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico- legali, equivale al mancato sod- disfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda. Invero nelle controversie previdenziali, come quella di specie, nelle quali sia stata disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si confi- gura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consi- stente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce pre- 5 supposto imprescindibile dell'accertamento medico. Pertanto la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla disposta visita medica, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'inabilità perma- nente a seguito di infortunio, può giustificare il rigetto della do- manda per difetto di configurabilità di tale situazione (in questo senso Cass 12 dicembre 1995, n. 12662; Cass. 28 aprile 1995, n. AQ 4751). OTTL Alla luce delle esposte considerazioni può dirsi che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte affermati da questa Corte e in precedenza richiamati, indicando con chiarezza e precisione le ragioni del proprio convincimento. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella domanda della soccombente una pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- F gittimità. F Così deciso in Roma addì 16 novembre 2000 Grylicken auk Il Consigliere relatore estensore Il Presidente alessandro be Reusis Sta IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 5 GEN. 2001 I B A oggi, , ° S 0 O S 1 L IL COLLABORATORE A 3 A OL L . M T 3 E , T DI CANCELLERIA O 5 R B R A P I . S 'A E E D N L T P R L S A O E I 3 T 7 S D N - I O G 8 S - P O 1 N M E A 1 I S D A I E E D , A G O E G O T R E T T N IT S L SE I R G I A E L D R L O E D