Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA OME DEL POPOLO ĮTALI.0 1.1. 5.3. 0.1 SAZIONE LA CORTE SUPRENAD Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G. N. 15987/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere- Cron. 2474 Dott. Pietro CUOCO ->Consigliere- Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere - Ud.19/10/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio - dal Sig. --SOLE.24.ORE TOMAT RINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO per diritti L. 3000 27 GEN. 2001 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente - CANCELLERIA
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta al Sig. AGOSTINI 2000 delega in atti;
per diritti L. 13 FEB. 2001 4295 controricorrente IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 1055/97 del Tribunale di UDINE, depositata il 01/12/97 R.G.N. 82/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign.NO MA ha convenuto, con ricorso del 10.11.94, l'INAIL innanzi al Pretore Udine affinchè l'istituto previdenziale fosse condannato a corrispondergli la rendita ipoacusia di origine professionale. Il Pretore ha rigettato la domanda ritenendo che il relativo diritto si fosse prescritto ai sensi dell'art. 135 comma 2 dpr n.1124/1965. Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Udine che ha, con sentenza del 1.12.97, rigettato l'appello. Il sign. MA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 104, 111, 112, e 135 dpr 1124/1965,2697, 2727, 2935, 2943 cc. Nella censura formulata dal ricorrente sono individuabili due distinti profili: a- il ricorrente assume che le decisioni della Corte Costituzionale che hanno avuto ad oggetto l'art. 135 dpr n.1124/1965 -norma individuativa del termine di decorrenza del diritto a percepire la rendita per inabilità permanente non hanno inciso sul primo comma della norma in questione per effetto del quale la prescrizione decorre dal primo giorno di assenza dal lavoro cagionata dalla malattia professionale. Risulta dagli atti che esso ricorrente,nel 1989, aveva iniziato un nuovo ciclo di lavoro con le stesse mansioni di saldatore,con un nuovo datore di lavoro, e che l'attività a rischio continuava ancora all'atto del deposito del ricorso introduttivo. Ne deriva che la prescrizione ai sensi del predetto primo comma della norma in questione, non aveva cominciato il suo decorso alla data ritenuta dal Tribunale. b Il decorso della prescrizione era stato interrotto - tale effetto aveva sortito il ricorso amministrativo in data 8.7.1992 menzionato dal Tribunale nella decisione impugnata ai sensi dell'art.2943 applicabile alla fattispecie in esame. с il convincimento del Tribunale relativo alla contezza della malattia sin dal momento dell'esame audiometrico costituisce non un corretto ricorso alle presunzioni ai sensi dell'art. 2727 cc, bensì una serie di supposizioni che non hanno probabilità e che non presentano affatto una connessione possibile, verosimile e ragionevole. In relazione a tali censure la Corte rileva che il Tribunale, ha premesso che per effetto degli interventi della Corte Costituzionale sulla norma in questione, (n.206/1988,31/1991,312/1993) il momento di decorrenza della prescrizione è quello in cui l'inabilità, di grado superiore al minimo, si è "manifestata"; momento da identificarsi con la sua emersione. Ad avviso dello stesso la condizione patologica idonea a dar diritto a rendita era conoscibile da parte dell'assicurato sin dal momento in cui fu emesso il primo referto audiometrico (28.5.91) risultando verosimile che chi aveva eseguito lo stesso spiegasse -a chi si era sottoposto al relativo esame secondo criteri di comune ' esperienza, l'entità della patologia. 2 Sicchè, egli potette acquistare contezza di una malattia indennizzabile sin da quell'epoca - e prima del certificato medico del successivo 3 agosto- solo confermativo della prima diagnosi. Né possono esservi dubbi sull'origine professionale della ipoacusia avendo l'assicurato esposto che il proprio lavoro si era costantemente svolto in ambienti rumorosi. Il Tribunale svolge anche altre argomentazioni sulla conoscibilità della malattia indennizzabile;
sebbene quello sulla deontologia professionale e sul correlativo obbligo di informazione del sanitario che eseguì il predetto esame audiometrico sembra centrale. b- Rileva ancora come la contiguità temporale fra l'esame audiometrico, il certificato medico e la presentazione della domanda è un ulteriore elemento che fa presumere che sin dal 28 maggio l'assicurato abbia maturato la consapevolezza di essere affetto da ipoacusia di natura professionale di grado indennizzabile e che, pertanto, la tecnopatia si sia manifestata in tutti i suoi elementi sin da quella data. Tale essendo la decisione del Tribunale,i primi due profili della censura sono inammissibili: esse attengono a questioni nuove di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata ,solo incentrata- come si è detto- sulla predetta questione della conoscibilità della malattia indennizzabile da parte dell'assicurato, ed in relazione ad essa non viene formulata alcuna censura di omessa pronuncia. Quanto all'ultimo profilo concenente il convincimento del Tribunale che,in via presuntiva ha ritenuto che dovesse ritenersi che il medico che eseguì l'esame 3 audiometrico, per verosimile deontologia professionale, abbia reso edotto il lavoratore che dallo stesso emergeva una ipoacusia indennizzabile ( ma il Tribunale suffraga il suo convicimento anche con altri argomenti),sicchè da tale referto egli ebbe contezza della stessa, il ricorrente muove una mera critica allo stesso, priva,però di denuncia di vizi logici o di motivazione:sicchè la censura è espressiva di mero dissenso in ordine la convincimento del giudice di merito e risulta, nella presente sede inammissibile. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese. Roma 19 ottobre 2000 t Il Consigliere es. Loccato Guglielm Il Presidente Popis be ummis Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 27 GEN 2001. I 0 A 3 D S 1 3 , S . 5 IL COLLABORATORE O A T L T . R DLCASSA L , DI CANCELLERIA A N O E ' A R B S L P 3 E L I U S I S A Z N O E P 7 E S D - T S D R I 8 A - O I N T C 1 S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A G E A E , O D L O T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D