Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B 02 3 7 8 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.17186/00 Composta aai Magistrati: -Cron. 5370 Erminio Ravagnani Presidente Bruno Battimie lo Rel. - Consigliere -Rep. Florindo Minichiello 34 -Cd. 21.10.02 Stefanomaria Evangelista OggeLic: 3,4 Lavoro 42Gabriella Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da VI, difesc dall'ay . Giuseppe Spagnuolo, ir CONTINO virtù di procura speciala a margine dal ricorso, con domici- lio eletto in Roma presso suo studic in via della balduina n. 66 ricorrente 6086
contro
LA DORIA S.p.A., in persona dell'amministrators delegato le- gale rapp.te p.t., sig. Andrea Ferraioli, difesa dall'avv. vincenzo Barbato del Foro di Nocera Inferiore, in virtù di speciale inprocuza calze al concontroricorso, domicilio eletto in Roma, via A. Aubry n. 3 presso lo studio dell'avy. Giorgio Boccadamo con or corrente per annullamento della sentenza del Tribunale di Nocera In- 44/2000 in data 26 maggio 2000 (R.G. 99/981.ferior Odi a La ciazione della causa svolta nella pucblica udienza del 2 ottobre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiellc;
udi c l'avy. Luisa Cantatore per dologa dell'avv. Giuseppe Spagnuolo;
udite l'avv. VI Barbato;
udite i P.M. in persona del Bostituto Procuratore Generals Cannelli, che ha concluso per il rigetto deldo OM ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nocora Inferiore, respingenco l'appello, ha confermato sentenza del Pretore del luogo r. 1075/98, con la quale era stata i- gezzata a comarca proposta da NT VI per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato- 800. Ta DO рог avere egli avoratogli dalla relifesercizio commerciale della moglic durante il periodo di assenza per malattia. - promesso che la contestazione degli addebiti 1- Tribunale exa sufficientemente specifica, contenendo 'indicazione dell'arco Lemporale in cui 5 naro svolti fatti, a culla rilevando che non ossero stati indicati, ad uno ad uno, giorni in cui il dipendente ora stato sorpreso a lavorare nel -ha osservato che la condotta del lave- negozio della moglic ratore era contraria ai doveri di fedeltà, lealtà o diligenza immanenti al vincolo di collaborazione Lavorativa, in quanto L'impegno profuso dal Todes mo nell'esercizio Commerciale delia moglie, sebbene compatibile CCг. lo stato di malattia che giustificava assenza, eza tuttavia doneo a ritardarne la guarigione. Ne era quindi derivata la insanabile compro- missione del vincolo fiduciario. Avverso questa decisione NT VI ricorro por cassa- zione con quattro motivi, llustrati anche da memoria. 10- ria s.p.a. resiste con contror.corso. Mctivi della cecisione Con il primo motivo, denunciando violazione e false applica zione degli artt. 2119 2110 c.c., 1175- 176, 2597 c.c.. 3 e 5 . 15 luglio 1966 r. 604, 18 .. 20 maggio 1970 n. 300, non- cné vizio di activazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ri- corrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto сле il comportamento del lavoratore durante 'assenza per malattia ha compromesso i rapporto di fiducia tra lo parti, pur avendo fermato che l'attività extraiavo- intensi sforzi Fisici e non aggravò la rativa non richies malattia. 3 Il motivo è infor.dato. E' vero che il Tribunale ha affermato che il lavoro svolto dal ON nel negozio della moglie non era incompatibile con le infermità certificate (lombocciata - gia acute sinistra), LLLLavia lo stesso Giudice ha aggiunto, receperco le conclusion: della consulenza tecnica d'ufficic, la collaborazione del NT alla conduzione che esercizio commerciale del coniuge, secondo modalità nor. del comportanti peraltro intensi sforzi fisici, 9 tuttavia ri- oniedenti movimenti in iporos ons one (prelievo, spostamento flessione del tronco (apertura ee sistemazione della mor o), dei locali , sia stata sicuramente affaticar.te ес abb svolto un effetto ritardante del pieno recupero fisico cel lavoratore>>, pur senza aggravarne lo stato di malattia. Ora, questa parte della motivazione della sentenza impugnata ron è stata censurata efficacemente dal ricorrente, il quale ron ha spiegato perché l'impegno in attività lavorativa che esigeva la sopportazione di sforzi fisici >>, come motiva la sentenza, non incidesse sullo stato di salute del lavoratore, ritardanco la guarig one de la lomboscia algia, a causa in par dell'affaticamorzo della colonna vertebrale, causato, ticolare, dalle manovre di sc_lovamento e abbassamento della saracinesca del negozio (v. c.t.o. richiamata dal Tribunale]. Giustamente, quindi, il Collegio di merino ha ritenuto, in linca con la giurisprudenza della Corte (Cass. 7 giugno 1995 n. 6399; 2 novembre 1995 n. 11355; 10 agosto 1996 n. 7/31 che i NT sia venuto meno al suo precipue dovere di con- Lribuire 41 superamento, nel più breve tempo possibile, di quello stalo di malattia che, pur essendo i impedimento alla collaborazione (quale operaio qualificato) con l'azienda da- Lice a lavcrc, nondimeno gli consentiva di lavorare altro- VS. Con - 1 secondo molive, denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 7 L. 20 maggio 970 г. 300, il ricorrente si ducle che l icenziamento sia stato irrogato senza La preventiva esauriente contestazione dell' acdebito. Infall la società non aveva indicato i giorni di assenza in cui sa- rebbe stata prestaza attività Lavorativa in favore della mo- qlie. Ed invero isu Lava dagli atti che roi giorni 21 e 25 novembre 1996 eg i si cra recato presso strutturo sanitarie po con relli medici. In quoqii stessi giorni certamer s non poteva trovarsi nel negozio della moglie. 'Empor Lanza della contestazione nella forra dovuta € Cor Osservaza derivarcbbe dal fatto che egli avrebbe potuto fornize le opportuno giu- stificazioni per ciascuno dei giorni indicati. Il motivo è infondalo. Come risulta dalis sentenza impugnata le assenze per malattia si protrassero tra l'ottobre e il di- cembre del 1996, periodo durante il quale il Continc prestó attivita lavorativa nel negozio della moglie. Ora, la censura in esame si presla a quo ordini di considera- zioni, che ne cimostrano l'assoluta inconsistenza. Innanzitutto, è del tutto rilevar e che in que (ma anche in più giorni compresi nei sudde==> ampio arco temporale il NT e sia dedicato ad altre incombenze, una volta accer- tato che nelle restanti giornale avcrò con continuicé, com- Dronettendo le possibilità di una ragida guarigione. In se- condo l ogo, il Iatto che nelle date da lui indicate ai sia recato presso strutture sanitarie, non esclude che rolle al- tre ore fosse presente rol negozio. erzo motivo denuncia a violazione dell'art. 2106 c.c. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla gravità dei fatti commessi, requisito necessario per giusti- ficare la sanzione inflitta. Anche questo motivo è privo di Condamento. Il Tribunale ha ina t ilecuto, cor trasparente riferimento all'arm 2104 C.C che la violazione dei fondamentali doveri di fedeltà e d collaborazione presentasse caratteristiche di particolare gravità, in quanto i NT era incorso in numerose assor.ze anche nel biennio anteriore al 1996. Portarlo, dedicandosi ad avrebbe ritardato la guarigio- al ività lavorativa che re indifferenza per il Documento NT dimostro piena no, The arrecava all'organizzazione aziendale. Proprio perché in precedenza aveva fatto mancare, sia pure giustificatamente, suo apporto lavorativo, in occasione del nuovo periodo di nalattia avreobo dovuto ancor più impegnarsi per acceleraro, 6 per quanto possibile, la guarigione, anziché dedicarsi ad a:- tività incompatibili con talc finalità. Non è quindi da riscontrarsi a gura contraddizione nel giudi- zio di proporzionalità, ovvia apparendo la radicale сопрго- issione della fiducia. Trfatti, non si vedo come i datore di lavoro possa continuare A face afficarorto sulla leale e corretta collaborazione di un proprio dipendente, che si sol.- Bragga al dovero primario di rendere possibile la prestazione lavorativa acvuta, attraverso comportament... idoce a non ri- Cardare i recupero della capaciLà a svolgere le mansioni contrattualmente assuile. Il quarto motivo a liene a quella parte della sentenza neli quale viene fatto riferimento alle assenzo pregresse. A lcaverso la denuncia di un vizio di motivazione, il ricor- rents sostiene che tali assenze non furoro oggetto di conte- slazione;
cha la scelta del tempo ibero, anche durante le malattie giustificate e rcali, non incontra ur vincolo d± ri- spolo delle esigenze protettive degli interess del datore di lavoro che, nella specie, il consulento tecnico del Gic- dice aveva escluso qualsiasi incompatibilità tra l'attività d collaborazione nel negozio della moglie e il recupero fi- $300.>>. Anche quest'ultime motivo è infonda Lo. ☐ Tribunale ha ber calorito che il licenziamento I irrogato in relazione alle asser Ze de: periocc ottobre dicembre 1996 e che le 53еnze del precedente biennio non rilevavano a giustificazione del provvedimento espulsivo, ma concorrevano a descrivere il cen teaco lavorativo nel quale la condotta sanzionata si incor: - va, rivelando marcaza indifferenza per le esigenze aziendali. come impiegare il tempo libero durante Ne e sceita sul le pause lavorative può essere confusa con i doveri che incombo- no al lavoratore in mal itia. i ssib le infine, la denuncia di contraddittorienė dolia motivazione, motivata rediarte un generico riferimento contenuto della consulenza tecnica d'ufficio. Invero, se- condo il ricorrente, 'accertamento operato attravCISO 0.0.2. ha escluso qualsiasi incompatibilità tra la prestazic- ne di collaborazione del Lavoratore con la moglie . .0 21 recupero fisico>>>>. Poiché Tribunale, richiamando la cit.a., ha affermato pre prio il contrario, e cioè che il lavoro e negozio della - glio ritardava la guarigione, in quanto comportava movirerti nocivi ed affaticanti la co_orna vertebrale, il ricorrente avzebbe dovuto iportare i passi dell'elaborato peritale che smenter do gli assunti della sentenza, suffragherebbero la sua cansura. Cio non é avvenuto, essendosi i NT limitato al un apodittica denuccia di contraddittorictà, prima di ri enunciazioni D argomentazion delia chiawi specifici aq c.t.. . 3 0 11 ricorso Va conclusivamento rigetualo, COT ia conseguenza al ngge in ordine alle spese. D.C.M. a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pago - mesto dolle spese in euro 17,50, citre ad euro 2.500,00 (duc milaciamecento/00) per onorario. Cosi deciso in Roma ji 21 ottobre 2002. Il Presidenle Alex m'. Ravagnani Consigliero estensore Buns Balimiell IL CANCELLIERE Deportato a Cancelleria 17 FEB. 2005 IL CANCELLIERE 3 : 3 D 5 . 0 2 . 0 . 1 T R A ' L L E D O G O E T L T I R I A D N