Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione fondata su causa nota può essere presentata nel giudizio, secondo la previsione dell'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari e quindi sino al momento immediatamente successivo al compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, sicché non è sufficiente, perché possa dirsi ammissibile, che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 492 c.p.p. - Dichiarazione di apertura del dibattimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2005, n. 40524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40524 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1472
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 21929/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ES UA e D'ES LU;
avverso l'ordinanza, in data 11/04/2005, della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'ND UA e D'ND LU, tramite il difensore, ricorrono avverso l'ordinanza, in data 11/04/2005, della Corte d'appello di Napoli con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dei giudici del tribunale di Torre Annunziata, sostenendo che l'istanza era stata proposta entro i termini di cui all'art. 38 cod. proc. pen. dovendosi comprendere entro il termine previsto in tale norma anche il tempo in cui il P.M. formula le sue conclusioni.
Il motivo è infondato.
La dichiarazione di ricusazione deve avvenire fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p., relativo alle questioni preliminari. Tale ultima norma prevede che le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". Ne consegue che, ai fini del rispetto del prescritto termine, non basta che la dichiarazione di ricusazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p. occorrendo invece che essa sia proposta, appunto, subito dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento. (Conf. Cass. pen., sez. 6, 13/05/1998, Ullo, 212245; sez. 1^, 24/06/1999, Gasperoni, 214658; sez. 6^, 22/01/2003, Di Donato, 223784).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, come si ricava dalle stesse argomentazioni del ricorrente, dato che la ricusazione fu proposta all'udienza del giorno 02/11/2004, mentre, conformemente all'orientamento giurisprudenziale citato, avrebbe dovuto essere proposta all'udienza del giorno 11/10/2004, subito dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti. Va, perciò, rigettato il ricorso e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005