Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4812
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il collegamento tra negozi, salve le ipotesi di invalidità, inefficacia sopravvenuta o risoluzione di uno dei medesimi, non li priva della loro autonomia funzionale e giuridica, sì che, soprattutto se la stipula dell'uno ha costituito condizione giuridica della stipula dell'altro, è esperibile la domanda di adempimento in forma specifica di quello di essi inadempiuto per consentire la piena attuazione dell'altro negozio, ad esso collegato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4812
    Data del deposito : 2 aprile 2001

    Testo completo