Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Il collegamento tra negozi, salve le ipotesi di invalidità, inefficacia sopravvenuta o risoluzione di uno dei medesimi, non li priva della loro autonomia funzionale e giuridica, sì che, soprattutto se la stipula dell'uno ha costituito condizione giuridica della stipula dell'altro, è esperibile la domanda di adempimento in forma specifica di quello di essi inadempiuto per consentire la piena attuazione dell'altro negozio, ad esso collegato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT GI, TT NN e TT GO, elettivamente domiciliati in Roma, via Vito Artale n. 7, presso l'avv. Nicolino Sciarra, difesi dall'avv. Giovanni Cerella di Vasto, come da procura in atti;
- ricorrenti -
contro
CO GI e OL MA, elettivamente domiciliati in Roma - Piazza Cavour presso la Canc. Corte CASSAZ. difesi dall'avv. GI Mancini, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 37 del 27 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2001 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vasto, con sentenza del marzo 1992, condannò GI, NN ed GO MA ad arretrare la costruzione che avevano realizzato sul terreno di loro proprietà confinante con quello di GI IC e MA CO, a distanza inferiore a quella che si erano obbligati rispettare con un accordo stipulato con questi ultimi, nonché a risarcire ad essi i danni subiti. GI, NN ed GO MA proposero appello, sostenendo che, avendo essi violato un obbligo convenzionale, non legale, avrebbero dovuti essere condannati soltanto al risarcimento dei danni, non anche all'arretramento della loro costruzione. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato tale appello, osservando che con la detta convenzione GI, NN ed GO MA era stata costituita una servitù, e quindi che la violazione di tale diritto reale rendeva legittima la loro condanna all'arretramento della costruzione da essi realizzata.
GI, NN ed GO MA hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
GI IC e MA CO hanno notificato il controricorso, che hanno poi depositato, dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del loro ricorso GI, NN ed GO MA, denunziando violazione dell'art. 950 c.c., sostengono che l'accordo allegato da GI IC e MA CO a sostegno della loro domanda fu stipulato per consentire ad essi, tutti insieme, di stipulare con il Comune una convenzione edilizia, e che tale collegamento rende applicabile ad esso la disciplina propria di quest'ultima; con la conseguenza che il detto accordo ha effetti obbligatori, e non reali.
La censura è infondata.
Il collegamento negoziale, escluse le ipotesi di invalidità, sopravvenuta inefficacia, o risoluzione di uno dei contratti collegati (che non ricorrono nel caso di specie), ed ovviamente quelle di simulazione e di frode alla legge, non li priva della loro autonomia funzionale e giuridica (vedi in particolare la sentenza di questa Corte e di questa sezione, 21 giugno 1995 n. 7021); ciò vale in particolare quando il collegamento è determinato dal fatto che la stipulazione dell'uno è finalizzata alla realizzazione delle condizioni giuridiche necessarie per la stipulazione dell'altro (come per l'appunto nella specie), dal momento che solo la puntuale ed integrale attuazione dell'uno consente quella dell'altro. Non risulta poi che le convenzioni urbanistiche abbiano, come sostengono i ricorrenti, effetti meramente obbligatori, e che le obbligazioni con essi assunte dai privati non siano passibili di esecuzione in forma specifica.
Nulla sulle spese, perché il controricorso, come detto, è stato notificato in ritardo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001