Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B LIRE 3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 009 24 / 0 1 CG575419 CG575394 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat : Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N.11387/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Cron. 1880 Rep. Dott. AS PICONE Consigliere Ud. 12/10/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RB AS, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza F. Muzii n. 11, presso l'avv. Michele Brandi Bisogni, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio IL SOLE 24 OF dal Sig. ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENOPEA COMBATTENTI E REDUCI per diritti L. 23 GET 2001 s.r.l., in persona del presidente e legale IL CANCELLIERE elettivamenterappresentante avv. Riccardo Troise, domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. Flaminia della Chiesa d'Isasca, e rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo, giusta procura 4215 1 speciale a margine del controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 585 del Tribunale di Napoli depositata il 28 gennaio 1998 (R.G. n. 47588/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Michele Brandi Bisogni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I1 Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 28 gennaio 1998, ha confermato la decisione con la quale il Pretore della stessa città aveva rigettato la domanda proposta da AS RB nei confronti dell'Istituto di vigilanza privata Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l. e diretta ad ottenere la differenza tra la retribuzione normale ricevuta e quella globale di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, in relazione alle festività non lavorate, computate a partire dal 1989. 2 Nel respingere l'appello del RB, il Tribunale ha ritenuto la inapplicabilità della normativa di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260 e successive modifiche, invocata dall'appellante ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto per le festività infrasettimanali, data la della retribuzione almancanza del presupposto dipendente non in misura fissa. La diversa tesi sostenuta dal ricorrente, di non essere cioè retribuito in misura fissa, è stata confutata dal giudice del gravame, il quale ha osservato come la disciplina collettiva prevedesse invece in modo esplicito la corresponsione della retribuzione in : che, seppure misura mensile, con un compenso riferito ai giorni di effettiva prestazione : lavorativa, faceva riferimento oltre che alle ferie, al congedo matrimoniale, alle altre assenze retribuibili, anche "alle festività e alle ex festività nazionali godute", rimanendo escluse solo le festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale. Ha quindi concluso il giudice del merito che il criterio di effettività, assunto come parametro contabile, non riguardava le festività infrasettimanali così come tutte le altre assenze 3 per cause che avessero comportato il diritto alla retribuzione. Per la cassazione della pronuncia del Tribunale ricorre il lavoratore con un solo articolato motivo. L'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente il Collegio la del controricorso, in quantoinammissibilità notificato il 29 luglio 1998, ben oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., scaduto il 29 giugno 1998 (il giorno 28 era domenica), essendo stato il ricorso notificato il 19 maggio 1998. il Con l'unico mezzo di annullamento ricorrente denuncia violazione dell'art. 14 ccnl del 1987 e dell'art. 49 ccnl del 1991, violazione delle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e sostiene innanzitutto che la determinazione della retribuzione a mese ha rilievo soltanto ai fini della scadenza del pagamento, percependo egli il compenso mensile non per ventisei giorni ma sempre per un numero inferiore di giornate, con la conseguente applicazione della normativa da lui invocata. Per il trattamento economico dovuto per 4 appello, ed in effetti le argomentazioni svolte con il ricorso per cassazione si presentano assolutamente coincidenti con quelle riportate nel ricorso in appello, di cui sostanzialmente il esclusi gli opportuni ricorso per cassazione, (oltre alla intestazione dell'atto, adattamenti l'inserimento dei primi tre capoversi di pag. 3), è copia. E la giurisprudenza di questa Corte ha già in altre occasioni avuto modo di evidenziare che laddove il ricorso per la cassazione della merapronuncia di appello costituisca una riproduzione delle censure proposte avverso la sentenza di primo grado, non sono soddisfatti i requisiti di specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata (Cass. 20 marzo 1999 n. 2607, Cass. 20 aprile 1998 n. 4013). Si è infatti rilevato che "in tal caso una simile deduzione non risponde al concetto stesso di motivo inteso come elemento integratore di una impugnazione in genere e di quella limitata, come il ricorso per cassazione, in particolare, perché risulta preclusa alla Corte di legittimità l'indefettibile interpretazione del contenuto della censura in relazione ad un determinato punto della sentenza impugnata, e, comunque, non viene 6 infrasettimanali prosegue il le festività ricorrente si deve perciò fare riferimento alla - retribuzione globale di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio. Critica inoltre la sentenza del Pretore, perché, incontroversa la circostanza della retribuzione in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito di tali giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, sono immotivate le conclusioni cui perviene il medesimo giudice. Aggiunge infine che, anche se retribuito in misura fissa, egli avrebbe diritto alla retribuzione globale di fatto per le festività non lavorate in base all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, disponendo il comma terzo di tale norma che ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta oltre alla retribuzione globale di fatto compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Le censure proposte non possono essere accolte. Innanzitutto si deve rilevare che esse, come ha asserito lo stesso ricorrente (v. pag. 2 del ricorso), riproducono quelle già dedotte in 5 soddisfatta l'esigenza di una chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza, delle ragioni su cui tale censura si fonda" (cfr. in motivazione la citata Cass. 20 aprile 1998 4013). In realtà, con il ricorso n. proposto in questa sede, il lavoratore continua a censurare la sentenza di primo grado, espressamente richiamata alla ottava pagina del medesimo atto, mentre trascura le argomentazioni su cui si fonda la sentenza qui impugnata, in parte diverse da quelle di primo grado, ignorando completamente le deduzioni in base alle quali il Tribunale ha escluso che il criterio di effettività assunto come parametro contabile riguardi le festività e tutte le assenze per cause che comportino il diritto alla retribuzione, asserendo invece che questa compensa tutte le assenze retribuibili, fra cui le festività, con la conseguenza che il ricorrente era retribuito in misura fissa. Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo avere riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 47 ccnl 1987 e 50 e 67 ccnl 1991, secondo cui ai lavoratori che nel corso del mese avessero prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro, assentandosi soltanto per ferie, festività o per congedo matrimoniale, ovvero per altre cause che avessero comportato il diritto alla retribuzione, sarebbe stata corrisposta l'intera retribuzione mensile, intendendosi compensati, secondo l'esplicita formulazione delle clausole contrattuali, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le festività e le ex festività nazionali godute, con esclusione soltanto delle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale: in tale ultima ipotesi, secondo la esplicita previsione contrattuale richiamata in sentenza, qualora non si fosse proceduto a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, sarebbe spettato al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione. Quanto alla censura concernente l'art. 14 e l'art. 49 dei ccnl di categoria rispettivamente del 1987 e 1991 si deve aggiungere, quale ulteriore motivo di inammissibilità, che il ricorrente si è limitato a dedurre la loro violazione, senza denunciare vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in cui sarebbe incorso il giudice del merito, in relazione ai 8 quali soltanto l'interpretazione delle clausole dei : contratti collettivi di diritto comune, allo stesso giudice istituzionalmente devoluta, è censurabile in cassazione. Né, senza considerare le suesposte ragioni di inammissibilità del motivo di ricorso, sussiste la denunciata violazione delle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90. L'art. 5 della prima legge come sostituito dall'art. 1 della seconda, nel determinare il trattamento economico sulle ricorrenze festive indicate si riferisce ai lavoratori dipendenti retribuiti "non in misura fissa" e la giurisprudenza di questa Corte ha di recente ribadito (v. sentenza 11 luglio 2000 n. 9206) che nella ipotesi di lavoratori retribuiti in misura fissa che abbiano fruito del riposo durante le festività non coincidenti con la domenica, agli stessi non spettano emolumenti suppletivi rispetto alla retribuzione corrisposta e riguardante indistintamente l'intero periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva, in quanto il trattamento erogato per la prestazione lavorativa, considerato globalmente e nell'insieme delle sue normali componenti, è riferibile pro quota a tutte le giornate caratterizzate da siffatte pause, ed in quanto per i lavoratori retribuiti in misura fissa non si pone un problema di individuazione della composizione della base di computo del trattamento per le festività infrasettimanali. Questo indirizzo non è - al quale è conforme la sentenza impugnata dalla in contrasto con l'orientamento elaborato eake sentenza delle Sezioni Unite di questa 3 aprile 1989 n. 1608, richiamata dal ricorrente, ove si è precisato che l'esclusione nel nostro ordinamento di una nozione onnicomprensiva di retribuzione vale solo nell'ipotesi in cui la voce retributiva da calcolare abbia origine contrattuale, ma non quando sia la legge a fissare gli inderogabili criteri per la determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo dell'emolumento, come appunto nella ipotesi di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90. La quale però, come si è detto innanzi, non è applicabile per i dipendenti che siano retribuiti in misura fissa, e perciò per includere le indennità, cui fa riferimento il ricorrente, nella retribuzione da considerare ai fini della determinazione del trattamento previsionerivendicato occorreva una specifica contrattuale, neppure dedotta dal lavoratore. 10 Infine, il ricorrente non può utilmente invocare a sostegno della sua pretesa la norma di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (come sostituito dall'art. 1 legge n. 90 del 1954), poiché tale disposizione riguarda i salariati che retribuiti in misura fissa, prestino la loro opera nelle festività previste dalla legge, ipotesi ben diversa da quella prospettata del ricorrente, il quale, come da lui evidenziato nella prima pagina del ricorso per cassazione, ha richiesto "la differenza per i giorni di festività non lavorate". Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, considerata la inammissibilità del controricorso e non avendo la società resistente espletato altra attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Miles Антоніо Каможен ½ 11 Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 23 GEN. 2001 I D E IL COLLABORATORE A , S 0 O R S PT CANCELLERIA 1 3 L P A . U 3 L T T S 5 O , R B A . A I S ' N E L D P L S 3 A E I T 7 D - S N I 8 O G S - P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , O G E O R E T T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L E O D