Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 1
L'onere, imposto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 32 disp. att. cod. proc. pen., di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, per ottenere dallo Stato il compenso dovutogli in base alla normativa sul patrocinio dei non abbienti, deve ritenersi escluso ai sensi dell'art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen. non soltanto nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, ma anche nel caso in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, possa ritenersi accertata l'esistenza di una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto (Fattispecie in cui l'imputato, privo del permesso di soggiorno, aveva eletto domicilio presso un dormitorio pubblico ove non era stato mai reperito e le notifiche erano state effettuate presso il difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2002, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente
Dott. COSTANZO ENZO Consigliere
Dott. DE BIASE ARCANGELO "
Dott. GALBIATI RUGGERO "
Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ABATE RO BO;
MINISTERO del Tesoro;
avverso l'ordinanza del 17/04/2002 del Tribunale di Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Bianchi Luisa;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Con ordinanza del 18 aprile 2002 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso presentato ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 bis disp. att. al c.p.p., 12 l. 30.7.1990, n.217 e 29 l. 13 giugno 1942, n.794, dall' avv.to BO Abate RO, difensore di ufficio di tale ND HA contro il provvedimento che aveva negato al predetto difensore la liquidazione dei compensi dovutigli per la difesa svolta;
riteneva il Tribunale che non essendo nella specie l'imputato stato dichiarato irreperibile ex art. 159 c.p.p., non poteva trovare applicazione l'art. 32 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito, né ricorreva nella specie il requisito richiesto dal co. 2 del precedente art. 32 secondo il quale la corresponsione del compenso è subordinata alla prova dell'inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali.
Ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza l'interessata, attraverso difensore all'uopo nominato, deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 32 bis c.p.p., introdotto dalla l.6 marzo 2001 n.60 sulla difesa d'ufficio. Sostiene la ricorrente che il riferimento all'imputato irreperibile - contenuto nell'art. 32 bis cit. per collegarvi l'esenzione del difensore che lo ha assistito dall'obbligo del previo, inutile, ricorso alle procedure esecutive - non. va inteso in senso tecnico con riferimento ai presupposti che giustificano l'emissione del decreto di irreperibilità ma in senso sostanziale, comprensivo anche delle situazioni in cui la notifica sia stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p.; tale interpretazione si impone, ad avviso del ricorrente,
alla luce della complessiva riforma della difesa di ufficio attuata con la l. n.60 del 2001 che ha voluto rendere effettiva la difesa di ufficio e che parallelamente impone allo Stato di sopportarne l'onere qualora non vi provveda l'interessato, senza imporre inutili attività di recupero nel caso in cui nel procedimento di merito l'imputato sia stato citato presso il difensore ai sensi dell'art.161 co. 4 c.p.p. Fa presente che nel caso di specie l'imputato aveva eletto domicilio presso un dormitorio pubblico dove non era però mai stato reperito e le notifiche erano state effettuate presso il difensore.
Fa presente inoltre che era stato possibile procedere alla notifica del ricorso all'interessato - disposta nel procedimento in esame dal Tribunale di Torino per assicurare la regolarità del contraddittorio - solo dopo che il Tribunale stesso acquisiva di ufficio attestazione circa la posizione anagrafica dello ND (e dei vari nominativi "alias" indicati nel decreto di citazione a giudizio) da parte del Comune di Torino;
ciò in quanto nei confronti di soggetti, come l'attuale e come in generale i cittadini extra-comunitari privi di permesso di soggiorno, gli uffici anagrafici non rilasciano direttamente agli interessati nessun certificato anagrafico che ne attesti la posizione, certificato richiesto necessariamente dagli ufficiali giudiziari per procedere alle notifiche ex art. 143 cod. proc. civ.; pertanto, ove si ritenesse necessario procedere anche in questi casi al recupero del credito nelle forme imposte dal codice di rito civile, nei confronti di tali soggetti non sarebbe possibile nemmeno la costituzione del rapporto processuale.
Ritiene preliminarmente il Collegio, quanto alla ammissibilità del presente ricorso, che, pur nel persistere di opinioni contrarie (così di recente sez. III 18.4.2002, dep.23.5.2002 n. 140, Rea rv.221625), debba prestarsi adesione all'opinione, nettamente maggioritaria, che riconosce la ricorribilità per Cassazione, sulla base della previsione generale rappresentata dall'art. 111 Cost., delle decisioni con cui l'autorità giudiziaria decide in ordine ai reclami nei confronti dei provvedimenti in tema di liquidazione dei compensi al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio (e pertanto, atteso il richiamo alle modalità previste dalla l. 30 luglio 1990, n.217 contenuto nell'art. 32 co. 2 disp. att. al cod. proc. pen., anche in materia di liquidazione del compenso al difensore di ufficio) in considerazione della natura decisoria del provvedimento impugnato, capace di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Si tratta di un orientamento che ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, sia in sede penale, (con la sentenza n. 25 del 6.12.99 Di Dona, rv.214693) che in quellà civile (con la sentenza 14.6.2000, n. 434 rv.537567). Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicato. Come è noto, per rendere effettiva la difesa di ufficio attraverso la concreta realizzazione del diritto del difensore di ufficio a percepire la retribuzione, la l.6 marzo 2001, n.60 ha introdotto gli artt. 32 e 32 bis disp. att. al c.p.p. in base ai quali, in via generale, il difensore, per ottenere dallo Stato il compenso dovutogli, si deve far carico di esperire previamente nei confronti dell'assistito (indagato, imputato, condannato) inadempiente la procedura esecutiva per il recupero dei crediti professionali;
solo quando tale procedura sia risultata infruttuosa, sorge l'obbligo per lo Stato di subentrare nel pagamento, nei limiti previsti dalla normativa sul patrocinio per i non abbienti. Dall'onere della previa escussione del debitore, il difensore è esentato nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile, ritenendosi in tal caso evidentemente inutile esperire un tentativo di recupero del credito nei confronti di un soggetto di cui è stata accertata l'irreperibilità.
A tale ultimo riguardo, nel fare riferimento alla irreperibilità, l'art. 32 bis non precisa di quale nozione si tratti, se cioè ci si riferisca soltanto al soggetto che sia stato dichiarato irreperibile nel procedimento penale ovvero se è anche colui che pur essendo stato inizialmente rintracciato nel procedimento, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irreperibilità.
Ritiene il Collegio che - fermo restando il primo dei suddetti casi - dal sistema sopra delineato possa ricavarsi la conseguenza che dall'onere del previo esperimento della procedura esecutiva il difensore è esentato altresì in tutti i casi in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità - possa ritenersi. accertata l'esistenza di una situazione di irreperibilità del soggetto. Ciò si evince dal tenore dell'art. 32 disp.att., che nel richiedere la condizione che il difensore d'ufficio "dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" non può non riferirsi altresì all'ipotesi in cui il difensore si sia trovato nella impossibilità di esperire la procedura medesima, per essere appunto irreperibile la persona e di tale impossibilità abbia fornita dimostrazione all'autorità adita.
Tale dimostrazione era stata fornita nel caso di specie, avendo il difensore provveduto a notificare l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dello ND con consegna al pubblico ministero ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.. Si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino che provvederà a valutare la richiesta liquidazione della parcella.
p.t.m.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino per la liquidazione della parcella.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 FEBBRAIO 2003 .