Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2002, n. 6519
CASS
Sentenza 3 dicembre 2002

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L'onere, imposto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 32 disp. att. cod. proc. pen., di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, per ottenere dallo Stato il compenso dovutogli in base alla normativa sul patrocinio dei non abbienti, deve ritenersi escluso ai sensi dell'art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen. non soltanto nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, ma anche nel caso in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, possa ritenersi accertata l'esistenza di una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto (Fattispecie in cui l'imputato, privo del permesso di soggiorno, aveva eletto domicilio presso un dormitorio pubblico ove non era stato mai reperito e le notifiche erano state effettuate presso il difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2002, n. 6519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6519
    Data del deposito : 3 dicembre 2002

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