Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OPOL ITA LANO010 4 6 / 0 1 LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto Denn de - SEZIONE SECONDA CIVILE response to precontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 16935/98 2161 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. Rep. 323 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - Ud. 05/10/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Pichleste sepia studio S EN TENZA IL SOLE 24 ORE - sul ricorso proposto da: per diri 6000. C SNC, in persona dell 1 2.5 GEN. 2001 CAB DI PINESSI Meri leg.rappr.p.t.MARIO PINESSI, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato CICCHIELLO FRANCO, che lo difende dal Sig.CICCHIELLO 6000 unitamente all'avvocato D'ADAMO GERARDO, giusta delega per diritti L. il- 8 MAG. 2001 in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA LL CESARINO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato 2000 VICINI DOMENICO, che lo difende unitamente DOS10783 5 1585 all'avvocato PETTOELLO RICCARDO, giusta delega in -1- atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta Copia esecutiva la sentenza n. 893/97 del Tribunale di avverso dalSig. ✓ per diritel 1.28000+8 BERGAMO, depositata il 24/07/97; 28 GIU 2001.131 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Franco CICCHIELLO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
NCELLERIA udito l'Avvocato Domenico VICINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 471757 Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per il OF421758 rigetto del ricorso. DF47175 COF471760 DF471753 OF471754 BE145543 養 BE145550 -2- 16935/98 - 1 - Oggetto: danni da responsabilità precontrattuale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 4.12.95, la C.A.B. di IN e C. S.n.c. premesso che a conclusione di lunga trat- tativa aveva raggiunto un accordo con NO EL per l'acquisto d'una porzione d'immobile a questi appar- n. 76, tente, sita in Castelli Calepio alla via Marconi per il prezzo di £ 280.000.000; che s'era impegnata ad acquistare detto immobile, al prezzo così stabilito, pre- via verifica, presso le competenti autorità, della compa- tibilità degli ambienti con la destinazione del piano interrato a laboratorio artigianale e del piano terreno a sala biliardo, con l'intesa che, al positivo esito di ta- li accertamenti, si sarebbe proceduto immediatamente al rogito notarile di trasferimento della proprietà; che sulla base degli accordi raggiunti e con l'ausilio delle planimetrie consegnate dal EL, aveva commissionato al geom. Cancelli il progetto per il riattamento degli ambienti in base alle indicate esigenze d'uso, ed aveva ottenuto dalla U.S.L. competente per territorio l'atte- stato d'idoneità degli stessi, per la finalità rispetto alla quale era stata condotta la trattativa d'acquisto; che, immotivatamente, il EL aveva opposto un netto all'invito alla stipula del rogito;
che tale rifiuto comportamento, integrante la violazione dei doveri gene- rali di buona fede di cui all'art. 1337 CC e conseguente responsabilità precontrattuale, le aveva causato un danno costituito dalle spese vive sostenute nel corso delle 16935/98 - 2 -trattative dell'affare non andato a buon fine conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Grumello del Monte, NO EL chiedendone la condanna al paga- mento della somma di £ 4.250.000, oltre interessi legali rivalutazione nei limiti della competenza del giudicee adito. Costituendosi in giudizio, il EL contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto, evi- denziando come nessun accordo fosse mai stato raggiunto con la controparte per la compravendita dell'immobile in questione, tanto meno per il corrispettivo ex adverso de- dotto;
che, in realtà, con la società C.A.B. v'erano sta- ti soltanto contatti prodromici all'instaurarsi d'una trattativa, durante i quali non s'era parlato del prezzo di vendita dell'immobile, non essendo neppure disponibili le planimetrie dello stesso. Con sentenza 3.6.96, il giudice di pace rigettava la domanda condannando la società C.A.B. alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Avverso tale decisione la C.A.B. S.n.c. proponeva appello cui resisteva il EL. Con sentenza 24.7.97, l'adito tribunale di Bergamo ritenuto che le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado non consentissero d'affermare essersi tra le parti raggiunto un qualsivoglia accordo, neppure di mas- sima, sul corrispettivo della compravendita nell'unico incontro svoltosi tra le stesse;
che, infatti, dei due estranei presenti all'incontro ed escussi come testi, 16935/98 - 3 l'uno avesse escluso essersi parlato di prezzo, mentre l'altro avesse indicato un prezzo addirittura di molto superiore a quello indicato dalla stessa appellante, su- scitando ovvi dubbi sulla sua attendibilità; che tale ri- sultato dell'istruttoria si riflettesse negativamente sulle aspettative dell'appellante, particolarmente in una fattispecie relativa a contratto per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam;
che la mancan- za d'una precisa indicazione del prezzo di vendita fosse circostanza tale da rendere di per sé privi dei necessari requisiti di serietà e concludenza i contatti preliminari intercorsi tra le parti e da escludere la configurabili- tà, in concreto, d'un legittimo affidamento, in capo all' appellante, sul perfezionamento d'un contratto non defi-- nito in uno dei suoi elementi essenziali, che, inoltre, l'istruttoria svolta non avesse neppure evidenziato con il necessario grado di certezza probatoria la contrarietà a buona fede del comportamento tenuto dall'appellato, es-- sendo rimasto privo di specifico riscontro l'assunto se-- condo cui sarebbe stato tempestivamente informato della intenzione della C.A.B. d'addivenire alla conclusione del contratto dopo il positivo responso dell'autorità ammini-- strativa respingeva l'appello. Avverso tale sentenza la C.A.B. di IN & C. S.n.c. proponeva ricorso per cassazione con un solo ar- ticolato motivo illustrato anche da successiva memoria. Resisteva NO EL con controricorso. 16935/98 MOTIVI DELLA DECISIONE -Con il proposto motivo la ricorrente denunziando violazione od erronea applicazione "d'una norma di legge e segnatamente dell'art. 1337 CC” e vizio di motivazione richiamati i principi di diritto regolatori della fat- - tispecie normativa invocata, illustra i fatti di causa evidenziando come, in ragione degli stessi, nel caso in esame sussistessero tutte le condizioni di fatto perché fosse ravvisabile una responsabilità precontrattuale del- la controparte e si duole che, ciò nonostante, il giudice d'appello non sia pervenuto a tale conclusione. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie о con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibi- lità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della dispo- sizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuri- 16935/98 5 diche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stes- se nell'ambito d'una valutazione comparativa con le di- verse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibi- li dalla motivazione della sentenza impugnata. All'esame del ricorso non risulta, peraltro, neppu- re sviluppata alcuna argomentazione in diritto inerente alla denunziata violazione dell'art. 1337 CC, del quale il ricorrente si limita a riportare l'interpretazione da- tane da questa Corte in alcune sue pronunzie senza, tut- tavia, motivatamente imputare al giudice del merito d'es- sersene discostato, e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non ri- guardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalla richiamata norma, risul- tando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea in- terpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice. Anche sotto tale profilo, peraltro, il motivo ri- sulta inidoneamente formulato e, comunque, infondato. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- ne di carenze о lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire 16935/98 6 agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal ed, in giudice del merito al convincimento della parte particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acqui- siti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni al- l'ambito della discrezionalità di valutazione degli ele- menti di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi - com'è, appunto, per il motivo di ricorso per cassazione quello in esame in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esa- 16935/98 7 me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- emergenze istruttorie che siano state le parti e le ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze al fine di consentire al giu- processuali, è necessario, dice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od er- roneamente valutati, che il ricorrente specifichi il con- tenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come appunto nella specie, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle va- lutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisi- zioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell' adottata decisione e, tanto meno, inammis- sibili richiami per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio. 16935/98 8 Nella specie, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma solo a prospettare una diversa in- terpretazione degli accertamenti in fatto e, quindi, già sol per questo inammissibile, neppure risulta adeguata- mente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia la pretesa erronea od insufficiente valutazione, giacché, difformemente dai richiamati prin- cipi, vi si omette di riportare per esteso il contenuto degli atti istruttori dei quali si assume l'erronea va- lutazione operandosi, invece, un richiamo per relationem agli atti della precedente fase o per riassunto, secondo la soggettiva lettura della deducente, ovvero ancora per estrapolazione di singole loro parti che, avulse dal con- testo complessivo dell'atto e collegate con altre parti d'emergenze istruttorie parimenti riassunte od estrapola- te, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati ve- rosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dalla dedu- cente stessa ma indubbiamente insuscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, inidonei a fornire qualsivoglia sup- porto al controllo sulla decisività d'un eventuale riesa- me delle risultanze in questione ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adotta- te dal giudice a quo. Le tesi esposte nelle censure mosse alle dette so- luzioni, d'altronde, in quanto basate sulla valorizzazio- ne di singoli parziali elementi di giudizio, tratti per di più da alcune soltanto delle emergenze istruttorie, mancano d'una disamina complessiva delle emergenze stesse 16935/98 A e d'una valutazione comparativa con le argomentazioni che nell'impugnata sentenza sono, per contro, sviluppate sul- la base del complesso degli elementi di giudizio acquisi- ti e non su di una visione settoriale di essi, per il che conseguono il risultato di prospettare una critica non valida e convincente ma si traducono, sostanzialmente, in un'argomentazione di solo fatto inammissibilmente intesa alla revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito mentre manca la prospettazione di vizi dell'iter logico seguito dal detto giudice, unici rile- vanti, come già evidenziato, ai fini d'una censura di tale iter ex art. 360 n. 5 CPC. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su considerazioni del tutto condivisibili in ordine all'attendibilità dei testi ed alla conferenza delle loro deposizioni, su di una dettagliata disamina dei vari ele- menti di giudizio risultanti dagli atti, su razionali valutazioni dei comportamenti delle parti secondo ipotesi coerenti con l'id quod plerumque accidit;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva della ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. L'esaminato motivo non meritando accoglimento il 16935/98 10 ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 1.678.000 delle quali £ 1.500.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 5.10.2000. Il Presidente Il Cons est. IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 60000 310.000 homa 25 GET 2001 IL CANCELLIERE 17 APR. 2001 UP CO Reguiratain 18312 ain. 12