Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva "preso una fissazione" per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7571 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.4.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 879
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 37325/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA ZO nato Napoli il 15.5.1941 avverso la sentenza del Pretore di Napoli in data 19.3.1998 Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per la conversione del ricorso in appello. IA ZO venne tratto a giudizio per rispondere "del reato di cui all'art. 612 C.P. per avere minacciato EL CO LO di danno ingiusto con la seguente frase '...mio figlio ha dei problemi psichici, ha preso una fissazione per voi e per vostra madre. Io non so che cosa puo' fare quando è nervoso, può anche mettervi un coltello nella pancia ... Andate a dirlo ai C.C. ... se succede qualcosa ha l'art. 29, avete capito?'"; in Napoli il 24.10.92.
Con sentenza in data 19.3.98 il Pretore di Napoli dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di Lire cinquantamila di multa ed inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Il IA ha proposto il ricorso immediato per cassazione con il quale denuncia 1) violazione dell'art. 612 c.p.: per integrare il reato di minaccia è necessario che l'avverarsi del male prospettato dipenda dalla volontà dell'agente; nella fattispecie egli si era limitato a rendere edotta l'interlocutrice telefonica in ordine alle condizioni psichiche del figlio ed alla conseguente possibile pericolosità dello stesso, senza prospettare alcun male che potesse conseguire ad una propria iniziativa;
2) mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si era dato credito alla versione dell'accusa.
Va premesso che, se pure il ricorso con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, nella particolare fattispecie non trova applicazione il disposto del III comma dell'art. 569 c.p.p. che prevede la conversione del ricorso in appello nel caso che venga dedotto, appunto, il vizio di motivazione;
deve infatti ritenersi che tale disposizione trovi applicazione soltanto quando per la decisione dell'impugnazione sia necessario scendere all'esame del vizio di motivazione e non pure quando, come nella fattispecie - nella quale il vizio di motivazione viene dedotto soltanto sulla attendibilità della versione dell'accusa in ordine alla pronuncia della frase di cui al capo di imputazione - tale esame non abbia luogo. Quanto sopra premesso la Corte ritiene che l'addebito in cui al capo di imputazione non integri gli estremi del reato di minaccia previsto dall'art. 612 c.p. per il quale non è sufficiente la prospettazione di un male futuro essendo altresì necessario che il verificarsi di detto male dipenda dalla volontà dell'agente. E nella fattispecie, secondo quanto risulta dal diffuso capo di imputazione (al quale come sopra accennato la motivazione della sentenza nulla aggiunge limitandosi a considerare attendibili le dichiarazioni precise della EL CO in ordine alla pronuncia di quella frase da parte dell'imputato con riferimento a fatti condominiali) il IA prospettò, sì, un male futuro, ma un male il cui avverarsi dipendeva non dalla volontà e dalla futura condotta del IA stesso, bensì da quelle del figlio di questi che "aveva problemi psichici" ed "aveva preso un fissazione per la EL CO e la di lei madre".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999