Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7571
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva "preso una fissazione" per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7571
    Data del deposito : 22 aprile 1999

    Testo completo