CASS
Sentenza 3 gennaio 2023
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/3/2022 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero,, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/3/2022, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava RO TO colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs n. 152 del 2006 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per aver negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. con motivazione apparente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/11/2022 Il Presidente CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Il Tribunale di Torre Annunziata ha negato la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che "dall'istruttoria non si ravvisa alcuna connotazione dei fatti come relegabili nell'alveo di non meritevolezza della pena". 5. Con questa affermazione, peraltro priva di un qualunque elemento specializzante (non ricavabile neppure dalla precedente parte motiva), la sentenza ha dunque disatteso la lettera e la ratio dell'istituto in esame, con il quale si prevede che - dati taluni limiti edittali del reato - la punibilità sia esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, cod. pen., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (come da definizione contenuta nei successivi commi 2 e 3). 6. Ebbene, questi due parametri non sono stati esaminati affatto dal Tribunale, né risultano in alcun modo evincibili dal corpo della motivazione, neppure per implicito. 7. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto. Si dichiara corrunque irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 30 novembre 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero,, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/3/2022, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava RO TO colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs n. 152 del 2006 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per aver negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. con motivazione apparente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/11/2022 Il Presidente CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Il Tribunale di Torre Annunziata ha negato la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che "dall'istruttoria non si ravvisa alcuna connotazione dei fatti come relegabili nell'alveo di non meritevolezza della pena". 5. Con questa affermazione, peraltro priva di un qualunque elemento specializzante (non ricavabile neppure dalla precedente parte motiva), la sentenza ha dunque disatteso la lettera e la ratio dell'istituto in esame, con il quale si prevede che - dati taluni limiti edittali del reato - la punibilità sia esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, cod. pen., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (come da definizione contenuta nei successivi commi 2 e 3). 6. Ebbene, questi due parametri non sono stati esaminati affatto dal Tribunale, né risultano in alcun modo evincibili dal corpo della motivazione, neppure per implicito. 7. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto. Si dichiara corrunque irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 30 novembre 2022