CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 14490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14490 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31936/2021 R.G. proposto da: BENINI DONATELLA, BENINI ESCAVAZIONI s.r.l. in liquidazione, rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Leoni;
-ricorrenti- contro PROVINCIA di VERONA, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Sorio;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1829/2021, depositata il 29/06/2021. Civile Sent. Sez. 2 Num. 14490 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025 dal Consigliere RA SO Marcheis. Il Pubblico Ministero, in persona della sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell’Erba, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sono stati sentiti i difensori delle ricorrenti e della controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. TE IN, in proprio e quale legale rappresentante della società IN Escavazioni s.r.l. in liquidazione, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale la Provincia di Verona le aveva ingiunto, quale trasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro 985.674, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, avendo asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materiale roccioso calcareo da una cava. Con la sentenza n. 2437/2019 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione. 2. La sentenza è stata impugnata da TE IN, in proprio e quale legale rappresentante della società IN Escavazioni. Con la sentenza n. 1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione TE IN e IN Escavazioni s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, che chiede il rigetto del ricorso. Con atto del 29 giugno 2022 uno dei due difensori della Provincia di Verona ha comunicato di rinunciare al mandato. Memorie sono state depositate dalle ricorrenti e dalla controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, 12 disp. att. c.c., 1 della legge n. 689/1981, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: 3 la Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta (asportazione dal perimetro di cava di materiale legittimamente escavato, ma destinato alla ricomposizione ambientale) la sanzione prevista dall’art. 33, comma 2, della legge regionale n. 44/1982 e consistente nel sestuplo del valore commerciale del materiale escavato in difformità. L’interpretazione e l’applicazione della norma data dalla Corte d’appello non è legittima: il legislatore regionale del 1982 aveva previsto che, quando l’inosservanza delle prescrizioni si fosse sostanziata nella più grave ipotesi di escavazione in difformità, avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione più grave, pari al sestuplo del valore commerciale, mentre per le altre ipotesi si sarebbe dovuto fare luogo alla sanzione in misura fissa;
nel caso in esame, trattandosi di una ipotesi diversa dall’escavazione in difformità, non poteva trovare applicazione la sanzione prevista;
il legislatore veneto solo con la legge n. 13/2018, successiva ai fatti, ha dimostrato di volere attribuire un particolare disvalore all’atto di asportare dal perimetro di cava il materiale legittimamente escavato e ciò ha fatto prevedendo espressamente la specifica violazione sanzionabile e la relativa sanzione. Il motivo è infondato. Questa Corte ha puntualizzato come in tema di cave l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rilevi non solo per il quantum escavato, ma anche per l’alterazione ambientale la cui permanenza è destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialità o antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformità dall'autorizzazione-concessione è integrata non solo dall’illegittimità dell’attività estrattiva, ma anche sotto il profilo dell’alterazione dell’ambiente (v. Cass. n. 5727/2015). Nel caso in esame, con verbale di accertamento del 23 settembre 2013 i tecnici incaricati dalla Provincia di Verona hanno verificato la mancanza nella cava di “non meno di 21.270 metri cubi di materiale associato per il completamento dei lavori di ricomposizione ambientale della cava come previsto dal progetto 4 approvato”. Nel verbale si sottolinea come, sulla base di un sopralluogo precedente effettuato nel 2009, la Provincia aveva segnalato che la ditta aveva raggiunto la volumetria massima di asportazione consentita e la Regione Veneto, con provvedimento del 17 maggio 2010, aveva diffidato la ditta a non asportare ulteriore materiale di scarto. Trattandosi di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, il verbale ha contestato la violazione dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982 (Norme per la disciplina dell’attività di cava) e ha applicato la sanzione prevista dal medesimo secondo comma dell’art. 33, pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità. Le ricorrenti censurano, con il primo motivo, la sussunzione della fattispecie nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 33 della legge regionale, in quanto la violazione contestata consiste non nella escavazione in difformità rispetto all’autorizzazione, ma nell’asportazione in difformità al progetto autorizzato. La censura non è fondata. La disposizione identifica l’illecito nella “inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione”. Nel caso in esame è pacifico che l’asportazione del materiale sia avvenuta in violazione di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, il “progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1191 del 28 marzo 2000”, così che la condotta contestata rientra nella previsione normativa. La successiva legge della Regione Veneto n. 13/2018 – che all’art. 2, comma 2, ha precisato che “la coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava” – ha tipizzato le condotte di chi svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale in difformità dal progetto autorizzato e di chi nello 5 svolgimento dei lavori di coltivazione asporti dalla cava materiale associato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale (art. 28, commi 2 e 5). Ciò conferma e non contraddice – come invece sostengono le ricorrenti – l’interpretazione fornita della disposizione precedente di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 44/1982. Come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, la Corte d’appello ha interpretato la norma attenendosi a quanto detto da questa Corte con le sentenze n. 8811/1996 e n. 3741/1999; tali pronunzie, pur avendo esaminato condotte diverse, hanno stabilito il principio generale secondo cui la funzione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 33 è posta a presidio di interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente, cosicché va applicata a tutte le difformità dell’autorizzazione e non solo a quelle relativa all’estrazione di materiale oltre i limiti di quantità previsti dall’autorizzazione. Se il progetto di ricomposizione ambientale diviene irrealizzabile a causa dell’asportazione dal sito del materiale occorrente al ripristino ambientale, la sua escavazione, sia pure originariamente legittima, diviene difforme dall’autorizzazione perché il materiale estratto non viene utilizzato conformemente allo scopo a cui è destinato secondo l’autorizzazione. Al riguardo, una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4744/2023) ha applicato il primo comma del citato art. 33 riguardo alla coltivazione di una cava senza autorizzazione, affermando che l’attività di scavo, pure autorizzata allo scopo di realizzare un impianto di acquacoltura, era divenuta illecita a causa della destinazione al commercio del materiale, che doveva invece essere lasciato sul sito in quanto necessario per il ripristino dei luoghi. 2) Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.: se si dovesse ritenere che la Corte d’appello abbia affermato che l’asportazione di materiale destinato alla 6 ricomposizione ambientale sia suscettibile di valutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità, va rilevato che sul punto non è stata fatta alcuna indagine in concreto e comunque non c’è stata motivazione al riguardo;
vi è infatti un salto logico tra l’affermazione secondo cui ogni violazione delle previsioni dell’autorizzazione in materia di escavazione comporta l’applicazione della sanzione per cui è causa e l’affermazione secondo cui il caso concreto (che nulla ha a che vedere con l’escavazione in difformità) dovrebbe ritenersi anch’esso suscettibile di valutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità. Il motivo è infondato: il denunciato vizio di mancanza della motivazione non sussiste. Secondo le ricorrenti la Corte d’appello non avrebbe in alcun modo argomentato la valutazione quantitativa della sanzione ad esse irrogata. Al contrario, la Corte d’appello ha determinato il volume del materiale mancante, facendo riferimento alla planimetria del progetto di ricomposizione ambientale, ai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado, e in relazione ad esso ha considerato corretta la determinazione del quantum della sanzione (v. le pagg. 8, 9 e 13 della sentenza impugnata). In realtà, ciò che le ricorrenti contestano è il presupposto del ragionamento della Corte d’appello sul quantum della sanzione, ossia che la sottrazione di materiale destinato alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, costituisca comportamento sanzionabile ai sensi del più volte richiamato art. 33, comma secondo, presupposto corretto come si è appena sopra detto. Non è poi ravvisabile il “salto logico” invocato dalle ricorrenti: il materiale, che in difformità dell’autorizzazione è stato asportato invece di essere destinato alle opere di ricomposizione ambientale, risulta infatti a posteriori essere stato illegittimamente estratto. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 27 novembre 2025. L’Estensore La Presidente RA SO Marcheis NA AS
-ricorrenti- contro PROVINCIA di VERONA, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Sorio;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1829/2021, depositata il 29/06/2021. Civile Sent. Sez. 2 Num. 14490 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025 dal Consigliere RA SO Marcheis. Il Pubblico Ministero, in persona della sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell’Erba, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sono stati sentiti i difensori delle ricorrenti e della controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. TE IN, in proprio e quale legale rappresentante della società IN Escavazioni s.r.l. in liquidazione, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale la Provincia di Verona le aveva ingiunto, quale trasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro 985.674, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, avendo asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materiale roccioso calcareo da una cava. Con la sentenza n. 2437/2019 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione. 2. La sentenza è stata impugnata da TE IN, in proprio e quale legale rappresentante della società IN Escavazioni. Con la sentenza n. 1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione TE IN e IN Escavazioni s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, che chiede il rigetto del ricorso. Con atto del 29 giugno 2022 uno dei due difensori della Provincia di Verona ha comunicato di rinunciare al mandato. Memorie sono state depositate dalle ricorrenti e dalla controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, 12 disp. att. c.c., 1 della legge n. 689/1981, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: 3 la Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta (asportazione dal perimetro di cava di materiale legittimamente escavato, ma destinato alla ricomposizione ambientale) la sanzione prevista dall’art. 33, comma 2, della legge regionale n. 44/1982 e consistente nel sestuplo del valore commerciale del materiale escavato in difformità. L’interpretazione e l’applicazione della norma data dalla Corte d’appello non è legittima: il legislatore regionale del 1982 aveva previsto che, quando l’inosservanza delle prescrizioni si fosse sostanziata nella più grave ipotesi di escavazione in difformità, avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione più grave, pari al sestuplo del valore commerciale, mentre per le altre ipotesi si sarebbe dovuto fare luogo alla sanzione in misura fissa;
nel caso in esame, trattandosi di una ipotesi diversa dall’escavazione in difformità, non poteva trovare applicazione la sanzione prevista;
il legislatore veneto solo con la legge n. 13/2018, successiva ai fatti, ha dimostrato di volere attribuire un particolare disvalore all’atto di asportare dal perimetro di cava il materiale legittimamente escavato e ciò ha fatto prevedendo espressamente la specifica violazione sanzionabile e la relativa sanzione. Il motivo è infondato. Questa Corte ha puntualizzato come in tema di cave l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rilevi non solo per il quantum escavato, ma anche per l’alterazione ambientale la cui permanenza è destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialità o antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformità dall'autorizzazione-concessione è integrata non solo dall’illegittimità dell’attività estrattiva, ma anche sotto il profilo dell’alterazione dell’ambiente (v. Cass. n. 5727/2015). Nel caso in esame, con verbale di accertamento del 23 settembre 2013 i tecnici incaricati dalla Provincia di Verona hanno verificato la mancanza nella cava di “non meno di 21.270 metri cubi di materiale associato per il completamento dei lavori di ricomposizione ambientale della cava come previsto dal progetto 4 approvato”. Nel verbale si sottolinea come, sulla base di un sopralluogo precedente effettuato nel 2009, la Provincia aveva segnalato che la ditta aveva raggiunto la volumetria massima di asportazione consentita e la Regione Veneto, con provvedimento del 17 maggio 2010, aveva diffidato la ditta a non asportare ulteriore materiale di scarto. Trattandosi di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, il verbale ha contestato la violazione dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982 (Norme per la disciplina dell’attività di cava) e ha applicato la sanzione prevista dal medesimo secondo comma dell’art. 33, pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità. Le ricorrenti censurano, con il primo motivo, la sussunzione della fattispecie nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 33 della legge regionale, in quanto la violazione contestata consiste non nella escavazione in difformità rispetto all’autorizzazione, ma nell’asportazione in difformità al progetto autorizzato. La censura non è fondata. La disposizione identifica l’illecito nella “inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione”. Nel caso in esame è pacifico che l’asportazione del materiale sia avvenuta in violazione di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, il “progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1191 del 28 marzo 2000”, così che la condotta contestata rientra nella previsione normativa. La successiva legge della Regione Veneto n. 13/2018 – che all’art. 2, comma 2, ha precisato che “la coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava” – ha tipizzato le condotte di chi svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale in difformità dal progetto autorizzato e di chi nello 5 svolgimento dei lavori di coltivazione asporti dalla cava materiale associato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale (art. 28, commi 2 e 5). Ciò conferma e non contraddice – come invece sostengono le ricorrenti – l’interpretazione fornita della disposizione precedente di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 44/1982. Come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, la Corte d’appello ha interpretato la norma attenendosi a quanto detto da questa Corte con le sentenze n. 8811/1996 e n. 3741/1999; tali pronunzie, pur avendo esaminato condotte diverse, hanno stabilito il principio generale secondo cui la funzione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 33 è posta a presidio di interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente, cosicché va applicata a tutte le difformità dell’autorizzazione e non solo a quelle relativa all’estrazione di materiale oltre i limiti di quantità previsti dall’autorizzazione. Se il progetto di ricomposizione ambientale diviene irrealizzabile a causa dell’asportazione dal sito del materiale occorrente al ripristino ambientale, la sua escavazione, sia pure originariamente legittima, diviene difforme dall’autorizzazione perché il materiale estratto non viene utilizzato conformemente allo scopo a cui è destinato secondo l’autorizzazione. Al riguardo, una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4744/2023) ha applicato il primo comma del citato art. 33 riguardo alla coltivazione di una cava senza autorizzazione, affermando che l’attività di scavo, pure autorizzata allo scopo di realizzare un impianto di acquacoltura, era divenuta illecita a causa della destinazione al commercio del materiale, che doveva invece essere lasciato sul sito in quanto necessario per il ripristino dei luoghi. 2) Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.: se si dovesse ritenere che la Corte d’appello abbia affermato che l’asportazione di materiale destinato alla 6 ricomposizione ambientale sia suscettibile di valutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità, va rilevato che sul punto non è stata fatta alcuna indagine in concreto e comunque non c’è stata motivazione al riguardo;
vi è infatti un salto logico tra l’affermazione secondo cui ogni violazione delle previsioni dell’autorizzazione in materia di escavazione comporta l’applicazione della sanzione per cui è causa e l’affermazione secondo cui il caso concreto (che nulla ha a che vedere con l’escavazione in difformità) dovrebbe ritenersi anch’esso suscettibile di valutazione quantitativa in termini di materiale scavato in difformità. Il motivo è infondato: il denunciato vizio di mancanza della motivazione non sussiste. Secondo le ricorrenti la Corte d’appello non avrebbe in alcun modo argomentato la valutazione quantitativa della sanzione ad esse irrogata. Al contrario, la Corte d’appello ha determinato il volume del materiale mancante, facendo riferimento alla planimetria del progetto di ricomposizione ambientale, ai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado, e in relazione ad esso ha considerato corretta la determinazione del quantum della sanzione (v. le pagg. 8, 9 e 13 della sentenza impugnata). In realtà, ciò che le ricorrenti contestano è il presupposto del ragionamento della Corte d’appello sul quantum della sanzione, ossia che la sottrazione di materiale destinato alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, costituisca comportamento sanzionabile ai sensi del più volte richiamato art. 33, comma secondo, presupposto corretto come si è appena sopra detto. Non è poi ravvisabile il “salto logico” invocato dalle ricorrenti: il materiale, che in difformità dell’autorizzazione è stato asportato invece di essere destinato alle opere di ricomposizione ambientale, risulta infatti a posteriori essere stato illegittimamente estratto. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 27 novembre 2025. L’Estensore La Presidente RA SO Marcheis NA AS