Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/01 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 07/03/01 R,G N. 333/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Potenza NN AR OR conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro instando per il riconoscimento del suo diritto al ripristino della pensione di inabilità ex art. 13 della legge 118 del 1971, revocatale a seguito di verifica sanitaria,
effettuata in data 19 giugno 1996 dalla Commissione medica Superiore per le pensioni di guerra ed invalidità civile.
Disposta consulenza d'ufficio il Tribunale di Potenza rigettava la domanda attrice.
A seguito di gravame della OR, la Corte d'appello di Potenza con sentenza del 7 marzo 2001 rigettava l'appello e dichiarava non luogo a provvedere sulle spese. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte N osservava che il Ministero del Tesoro non era legittimato passivo atteso che l'art. 11, comma 1^, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nel porre la distinzione tra il procedimento di accertamento della esistenza dei requisiti sanitari, ed il procedimento per la concessione delle provvidenze economiche, ha assegnato le relative competenze, da un lato, alle Commissioni mediche ed al Ministro del Tesoro e, dall'altro, al Prefetto ed al Ministro dell'Interno, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, nelle controversie promosse dagli interessati dinanzi al giudice ordinario la legittimazione passiva, o meglio, la titolarità passiva del rapporto controverso, spetta al Ministero del Tesoro per le cause aventi ad oggetto l'accertamento sanitario, ed al Ministero dell'Interno per quelle aventi ad oggetto l'erogazione e la concessione delle provvidenze economiche.
Avverso tale sentenza NN AR OR propone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo. Il Ministero del Tesoro non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso NN AR OR deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, 4 del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1996 n. 425 e 37, comma 5^, della l. 23 dicembre 1998 n. 448,
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (primo motivo) nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia(secondo motivo).
Più specificatamente la ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha errato nel ritenere la carenza della legittimazione passiva del Ministero del Tesoro perché il regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, prima, e la legge n. 425 del 1996, poi, hanno previsto che la permanenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici della Commissione medica superiore o della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del Tesoro (art. 4 della legge n. 425 del 1996).
In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione Generale dei servizi vari del Ministero del Tesoro provvede, poi, entro 90 giorni dalla data della visita, alla revoca della provvidenza in godimento con effetto dalla data della verifica. Contro il decreto di revoca è poi ammessa, alla strega della summenzionata normativa, azione giudiziaria avanti al giudice ordinario. Da tale assetto ordinamentale si evince, pertanto, che legittimato passivo è il Ministero del Tesoro, quale organo preposto sia all'accertamento del requisito sanitario che al controllo della permanenza dello stato invalidante.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite, ha statuito che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari non prevista nel citato art. 11 della legge-delega n. 537 del 1993, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza garantito dall'art. 38 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000 n. 529). Orbene, nella fattispecie in esame la Corte d'appello di Potenza, in ragione del tempo in cui la OR ha spiegato la propria domanda, ha correttamente negato la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, per essere competente, alla stregua del principio innanzi enunciato, il Ministero dell'Interno, versandosi in una ipotesi di richiesta di condanna, previo ripristino della prestazione revocata, al pagamento della pensione di inabilità dal momento della suddetta revoca.
Per andare in contrario avviso e ritenere nel caso di specie legittimato passivo il Ministero del Tesoro, non vale il richiamo alla disciplina legale, contenuto nel ricorso.
È stato già affermato da questa Corte che solo ai sensi dell'art. 37, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) è legittimato passivamente nei giudizi relativi ai verbali emessi dalle Commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca delle relative prestazioni assistenziali adottati dallo stesso Ministero(cfr. Cass. 3 marzo 2003 n. 3140 cui adde Cass. 14 gennaio 2003 n. 446). È stato però anche precisato che la suddetta normativa può trovare applicazione solo per i procedimenti giurisdizionali iniziati - diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie - dopo la sua entrata in vigore(cfr. al riguardo in motivazione: Cass. 3 marzo 2003 n. 3140 cit.). Alla presente fattispecie non è applicabile ratione temporis al d.lgs. n. 269/2003. Per concludere il ricorso va: rigettato.
In ragione della mancata costituzione del Ministero nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004