Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 37, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) è legittimato passivamente nei giudizi relativi ai verbali emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca delle relative prestazioni assistenziali adottati dallo stesso Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RI IA GR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/04/00 - R.G.N. 61/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 5 marzo 1999 al Tribunale di Brescia AR GR SI esponeva che a seguito di una visita di revisione effettuata dalla locale Unità sanitaria n. 9 le era stato revocato dal Ministero del Tesoro il beneficio dell'assegno di invalidità e chiedeva che lo stesso Ministero fosse condannato al ripristino;
che, costituitosi il convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata con sentenza del 6 aprile 2000 dalla Corte d'appello, la quale, per quanto qui ancora interessa, riteneva la legittimazione passiva del Ministero convenuto in giudizio;
che contro questa sentenza ricorre il Ministero del "tesoro, mentre la SI resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37, comma 5, l. 23 dicembre 1998 n. 448, negando la propria legittimazione passiva alla causa ed affermando quella dell'Inps;
che il motivo non è fondato poiché, a norma dell'art. 37, comma 5, cit. "nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati allo accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo".
che nella specie, trattandosi appunto di procedimento giurisdizionale iniziato dopo la entrata in vigore della detta legge e relativo ad un provvedimento di revoca, esattamente la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione del Ministero del Tesoro;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10,00, oltre ad euro duemila/00 per onorario, da distrarre a favore dell'avv. Sante Assennato, che dichiara di averle anticipate.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003