Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta semplice documentale l'imprenditore che tenga in modo sintetico il libro degli inventari, tale da non esprimere in maniera analitica i singoli elementi patrimoniali, rendendo necessario, ai fini della loro ricostruzione, il ricorso al libro giornale ed al mastro dei conti.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta distrattiva: serve il pericolo concreto nella “zona di rischio penale” (Cass. Pen. n. 30469/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2013, n. 39482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 27/06/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 2028
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 44293/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IO N. IL 02/06/1957;
EL IA N. IL 03/07/1968;
avverso la sentenza n. 1731/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. ASSOGNA A., per EL.
RITENUTO IN FATTO
1. IO CA e AT EL, quali amministratori in epoche diverse della Linea srl, dichiarata fallita con sentenza in data 22-10-2004, erano ritenuti responsabili, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 17-2-2012, che confermava sul punto quella del Tribunale di Forlì in data 18-5-2009, del reato di bancarotta impropria semplice (capo B) per tenuta irregolare ed incompleta delle scritture contabili nel triennio anteriore al fallimento, in particolare per esposizione non analitica dell'inventario nel libro degli inventari, in cui erano indicati valori sintetici tali da non esprimere i singoli elementi patrimoniali e da rendere obbligato il ricorso al libro giornale e al mastro dei conti.
2. I predetti hanno proposto ricorso con atti separati a firma dei rispettivi difensori.
3. La SI deduce vizio di motivazione sotto due profili. Il primo: la corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza del reato per mancata analiticità del libro inventari nonostante il curatore avesse escluso condotte rilevanti penalmente e il CT dell'imputata avesse ritenuto quel libro tenuto in modo formalmente corretto.
Il secondo: la sentenza aveva trascurato che la SI, ex dipendente della società, aveva sempre agito sotto le direttive impartite dal commercialista del socio di maggioranza.
4. Il TT deduce con un primo motivo violazione di legge con riferimento agli artt. 2214 e 2217 c.c. e mancanza o contraddittorietà della motivazione. Un profilo di contraddittorietà era ravvisato laddove la corte territoriale aveva dapprima riferito come il curatore avesse escluso l'irregolare tenuta delle scritture per poi attribuire allo stesso curatore, oltre che al CT del PM, il rilievo della mancata analiticità del libro inventari. Il ricorrente rilevava poi che l'art. 2217 c.c., non esige l'analiticità di esposizione del libro inventari, analiticità per contro imposta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, a fini fiscali, norma peraltro non richiamata ad integrazione del precetto penale.
5. Con il secondo motivo TT eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 22-4-2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La doglianza, comune ai due gravami, di contraddittorietà della motivazione per essersi dato atto dapprima che il curatore non aveva rilevato fatti penalmente rilevanti nella tenuta della contabilità, poi che il predetto aveva, invece, accertato la mancata analiticità del libro degli inventari, è manifestamente infondata in quanto la corte territoriale ha valorizzato, a sostegno della conferma della condanna per il reato sub B), principalmente gli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM, mentre l'assenza di rilievi del curatore in ordine alla contabilità è stata ricordata in sentenza in sede di trattazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale sub A), per il quale è stata pronunciata assoluzione. 3. È poi aspecifica la censura della SI circa la mancata considerazione delle diverse conclusioni del suo CT di parte, in quanto non accompagnata dalle ragioni di esse ne' dai motivi per i quali sarebbero più convincenti di quelle del CT del PM, mentre l'asserito vizio motivazionale per non essersi tenuto conto che l'imputata, ex dipendente della società, aveva sempre agito sotto le direttive impartite dal commercialista del socio di maggioranza, ignora che il reato è punito anche a titolo di colpa.
4. Non proposta in appello e comunque visibilmente priva di consistenza è la doglianza di violazione di legge avanzata dal TT che pretenderebbe di legittimare la tenuta in modo sintetico del libro degli inventari, tale da non esprimere i singoli elementi patrimoniali e da rendere obbligato il ricorso al libro giornale e al mastro dei conti, solo perché l'aggettivo "analitico" non è menzionato nell'art. 2217 c.c., essendo invece citato nella normativa fiscale. La tesi è tanto ardita quanto manifestamente senza fondamento se si considera che la norma in questione impone l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, il che ne sottintende ed esige l'analiticità, essendo il concetto stesso di inventario sintetico una contraddizione in termini, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dar conto delle attività e passività dell'impresa, facendo venir meno la funzione del libro relativo.
5. L'inammissibilità dei ricorsi rende inapplicabile la prescrizione del reato verificatasi il 1-6-2012 e quindi dopo la sentenza di secondo grado (l'indicazione del maturare della causa estintiva al 22- 4-2012, contenuta nel ricorso TT, è erronea non tenendo conto della sospensione di mesi 1 e gg. 12 dal 6-4-2009 al 18-5-2009).
6. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1.000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma a carico di ciascun ricorrente in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013