Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2013, n. 39482
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Integra il reato di bancarotta semplice documentale l'imprenditore che tenga in modo sintetico il libro degli inventari, tale da non esprimere in maniera analitica i singoli elementi patrimoniali, rendendo necessario, ai fini della loro ricostruzione, il ricorso al libro giornale ed al mastro dei conti.

Commentario1

  • 1Bancarotta distrattiva: serve il pericolo concreto nella “zona di rischio penale” (Cass. Pen. n. 30469/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2013, n. 39482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39482
Data del deposito : 27 giugno 2013

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