Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 14001
CASS
Sentenza 8 novembre 1999

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L'esonero dall'obbligo del servizio militare di leva, e quindi l'irrilevanza penale di un ulteriore rifiuto di prestarlo, allorché per il primo di essi il militare abbia espiato la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio stesso, opera automaticamente, a nulla rilevando che, al momento del successivo rifiuto, l'esecuzione della pena inflitta per il primo non sia ancora interamente avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 14001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14001
    Data del deposito : 8 novembre 1999

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