Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
L'esonero dall'obbligo del servizio militare di leva, e quindi l'irrilevanza penale di un ulteriore rifiuto di prestarlo, allorché per il primo di essi il militare abbia espiato la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio stesso, opera automaticamente, a nulla rilevando che, al momento del successivo rifiuto, l'esecuzione della pena inflitta per il primo non sia ancora interamente avvenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 14001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14001 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 08/11/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 952
3. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 26449/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
C.MIL.APP. di ROMA
Nei confronti di:
NN AR N. IL 13.05.1974
Avverso la sentenza del 17.12.1998 C.MIL.APP. di ROMA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Garino, che ha concluso per l'a.c.r. alla corte militare d'appello di Napoli e per la manifesta infondatezza della q. di l. corte;
Osserva in fatto e diritto.
1. - Con sentenza in data 17.12.1998 la corte militare d'appello confermava quella 3.3.1998 del tribunale militare di Cagliari, che aveva assolto PI AR dal reato di diserzione aggravata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sul rilievo che, pur configurandosi l'assenza dal servizio protrattasi dopo una prima sentenza di condanna come un nuovo reato di diserzione, l'imputato, il quale senza alcun motivo aveva totalmente rifiutato il servizio militare, doveva ritenersi esonerato dall'obbligo di pretestarlo, a norma dell'art. 14.5 l.
8.7.1998 n. 230, avendo già espiato in forza della prima condanna la pena della reclusione per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il p.g. presso la corte militare d'appello, denunziando l'erronea applicazione della citata norma a un fatto di rifiuto totale del servizio militare antecedente all'espiazione della pena inflitta per il primo reato e, per questo profilo, l'illegittimità costituzionale della medesima norma per l'irragionevole disparità di trattamento della situazione disciplinata rispetto a quella inerente ai motivi di coscienza regolata dal 4^ comma dell'art. 14 l. cit.
2. - Il p.g. non contesta il lineare iter argomentativo posto dal giudice di merito a fondamento della decisione: i fatti di assenza realizzati dal PI vanno interpretati come manifestazioni di un immotivato e totale rifiuto del servizio militare di leva, cui è applicabile la disposizione dell'art. 14.5 l. n. 230/98, per la quale opera automaticamente l'esonero, e quindi l'irrilevanza penale di ulteriori rifiuti, "quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva". Ha però rilevato in linea di fatto che l'imputato, al momento dell'inizio della contestata assenza - 29.3.1996, giorno di emissione della precedente sentenza di condanna per l'analogo, primo, reato di diserzione -, non aveva ancora espiato la pena inflittagli con la medesima sentenza. Il p.g. ricorrente, da un lato, invoca il dato testuale, asseritamente ostativo all'irrilevanza penale della manifestazione di rifiuto intervenuta prima dell'espiazione della pena, e, dall'altro, manifesta seri dubbi di legittimità costituzionale circa siffatta interpretazione letterale che non sarebbe idonea a spezzare "la spirale delle condanne". Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento. Essendo evidente l'intento del legislatore di porre fine alla "spirale delle condanne" per una serie indeterminata di fatti di diserzione, l'interpretazione strettamente letterale dell'art. 14.5 l. n. 230/98, come proposta dal ricorrente p.g., deve cedere il passo a considerazioni logico-sistematiche che portino a soluzioni coerenti sia con i significativi interventi della Corte costituzionale (cfr., in particolare, la sentenza n. 343/93) che con le nuove e più liberali norme in materia di obiezione di coscienza. Non appare infatti coerente sostenere la tesi interpretativa più restrittiva (quella della rilevanza penale dei successivi fatti di rifiuto immotivato e totale del servizio militare, se antecedenti all'espiazione della pena per il primo episodio di diserzione), disancorata da ogni apprezzamento del contesto logico-sistematico della vicenda normativa, e nel contempo invocare il deciso intervento della Corte costituzionale per sanare il paradosso di un'irragionevole disparità di trattamento tra - ontologicamente identiche - condotte di rifiuto del servizio militare, l'una dettata da motivi di coscienza e l'altra dettata da motivi diversi o senza motivo alcuno.
Tra più, e alternative, soluzioni ermeneutiche il giudice non può scegliere quella costituzionalmente corretta, perché coerente, non solo con l'effettiva ratio legis, ma anche con i valori di rilevanza costituzionale sottesi all'intervento legislativo: in particolare, quello di evitare l'innesco di quel perverso meccanismo, noto come "spirale delle condanne", che condiziona pesantemente la vita stessa di una persona la quale, persistendo nel rifiuto, commetta una serie indeterminata di reati di diserzione. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999