Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, legge n. 1338 del 1962 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita prevista dallo stesso articolo, in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di omissione contributiva deve essere dimostrata mediante prova scritta, avente data certa ex art. 2704, cod. civ., essendo invece consentito provare anche con altri mezzi, la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione. L'esistenza del rapporto di lavoro può inoltre essere provata anche con atto pubblico proveniente dall'autorità amministrativa o da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, che attesti detto elemento in quanto a sua diretta conoscenza o perché risultante da atti di ufficio, ma non può essere provata mediante una certificazione rilasciata dal sindaco, attestante che il richiedente ha svolto una attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, dato che nessuna norma attribuisce al sindaco il potere di certificazione in ordine all'esistenza di rapporti di lavoro nell'ambito del territorio comunale (nella specie, la certificazione rilasciata dal sindaco conteneva una mera rappresentazione di fatti e circostanze accertati a distanza di tempo mediante assunzione di sommarie informazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO GIANNETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 203/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/03/00 R.G.N. 549/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.10.1996 al RE di Bergamo LU RR esponeva di aver chiesto la pensione di anzianità in data 16.10.1990 previo riscatto dei contributi prescritti per l'attività svolta come coadiuvante nell'attività di commercio al minuto di generi alimentari di cui era titolare la suocera per il periodo fra il 27 giugno 1963 ed il 31 dicembre 1995; rilevato che l'INPS aveva respinto entrambe dette domande, il RR chiedeva al RE di condannare l'Istituto alla erogazione della pensione di anzianità a decorrere dalla domanda amministrativa. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda deducendo che nella specie mancava la prova del lavoro subordinato. Il RE, con sentenza resa il 12 dicembre 1997, dichiarava il diritto del RR a percepire la pensione di anzianità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 e versamento all'INPS della relativa riserva matematica. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza qui impugnata, accogliendo l'appello dell'Istituto, riformava la decisione pretorile e rigettava la domanda del RR.
In motivazione il Tribunale osservava che il RE, in mancanza di altre prove, aveva tratto il convincimento dell'esistenza del dedotto rapporto di collaborazione da una attestazione del sindaco del Comune di Sorto il Monte alla quale non poteva attribuirsi il valore proprie dell'atto pubblico, in quante nessuna norma attribuiva al sindaco il potere di certificare l'esistenza di rapporti di lavoro nell'ambito del territorio comunale. Di conseguenza doveva ritenersi non provato il rapporto di lavoro subordinato.
Per la cassazione di tale sentenza il RR ha proposto ricorso con un motivo. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando genericamente violazione di legge, il ricorrente sostiene che l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 consente al lavoratore di provare il rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi documento di data certa e che il Sindaco, in forza dei poteri sull'anagrafe ed in materia di sanità e ordine pubblico, nella sua qualità di ufficialo di Governo è munito certamente di poteri certificativi, sicché nella specie non si può negare valore giuridico alla certificazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda.
Il ricorso è infondato.
Il quarto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 stabilisce che, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, il datore di lavoro è tenuto a produrre all'INPS "documenti di data certa" dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il successivo quinto comma autorizza lo stesso lavoratore, quando non possa farlo il datore di lavoro, a costituire la riserva matematica provando l'esistenza e la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 566 del 22.12.1989, ha dichiarato l'illegitimità di detta norma nella parte in cui, "salva la necessità della prova scritta" sull'esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione. A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, pertanto, la necessità della prova scritta con data certa ex art. 2704 c.c. sussiste solo per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo invece consentito provare con altri mezzi la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione (Cass. N. 10947 del 1995, Cass. N. 12672 del 1992). Questa Corte, peraltro, ha ritenuto che l'esistenza del rapporto di lavoro possa essere provata anche da atto pubblico proveniente da autorità amministrativa o pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede, limitatamente a quanto a sua diretta conoscenza o risultante dagli atti di ufficio, avendo in tal caso il documento, in mancanza di querela di falso, la fede privilegiata propria degli atti pubblici (Cass. N. 8995 del 1987). Tale natura ed efficacia di atto pubblico non può però attribuirsi ad una certificazione, come quella prodotta all'INPS dal ricorrente, con la quale il Sindaco attesti che il richiedente risulta aver lavorato coree coadiuvante presso il negozio di generi alimentari della suocera dal 27 giugno 1963 al 31.12.1975. Infatti ne' la legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, ne' il d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, ne' altra legge speciale, attribuiscono al sindaco il potere di certificazione sull'esistenza di rapporti di lavoro nell'ambito del territorio comunale. In difetto della necessaria autorizzazione normativa, non può attribuirsi la pubblica fede propria degli. atri pubblici a detta attestazione, che deve apprezzarsi alla stregua di una dichiarazione di un terzo;
ne' la stessa può venire altrimenti in rilievo come "prova scritta di data certa", in quanto l'attestazione sindacale, lungi dal costituire un documento redatto al fine di provare il fatto giuridico in esso rappresentato, si sostanzia nella rappresentazione di fatti e circostanze accertati a distanza di tempo mediante assunzione di sommarie informazioni. In definitiva, la certificazione prodotta all'INPS dal lavoratore non è idonea a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ai fini di cui alla citata legge 12 agosto 1962 n. 1338. A questi principi risulta essersi correttamente attenuto il Tribunale di Bergamo nel respingere la domanda del RR, per cui tutte le censure mosse alla sentenza impugnata risultano destituite di fondamento.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Avuto riguardo alla natura della causa, non si deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione a norma dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003