Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4779
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

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Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, legge n. 1338 del 1962 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita prevista dallo stesso articolo, in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di omissione contributiva deve essere dimostrata mediante prova scritta, avente data certa ex art. 2704, cod. civ., essendo invece consentito provare anche con altri mezzi, la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione. L'esistenza del rapporto di lavoro può inoltre essere provata anche con atto pubblico proveniente dall'autorità amministrativa o da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, che attesti detto elemento in quanto a sua diretta conoscenza o perché risultante da atti di ufficio, ma non può essere provata mediante una certificazione rilasciata dal sindaco, attestante che il richiedente ha svolto una attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, dato che nessuna norma attribuisce al sindaco il potere di certificazione in ordine all'esistenza di rapporti di lavoro nell'ambito del territorio comunale (nella specie, la certificazione rilasciata dal sindaco conteneva una mera rappresentazione di fatti e circostanze accertati a distanza di tempo mediante assunzione di sommarie informazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4779
    Data del deposito : 28 marzo 2003

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