Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9319 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
REP UB09 31 9 /0 2 Aula A : In n n der Popolo Italiano - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.1283/00 Dott. Vincenzo Trezza Rel. Putaturo Donati V. Consigliere " Mario " Pietro Cuoco " Rep. " Cron.25194 " Francesco A. Maiorano " Ud. 19/4/2002 " Alessandro De Renzis ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da in Roma, via Ferdinando D'AULERIO,elett.dom. NICOLINO n.32,presso lo studio dell'avv.Mario Innocenti e difeso dagli avv. Giuseppina Mariano, rappresentato Cennamo e ricorso;
Rolando Casimiro, per procura speciale a margine del RICORRENTE 1715
CONTRO
- I.N.P.S., in NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ISTITUTO del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in persona Roma, via della Frezza 1.17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv.Fabio Fonzo, Clementina 1 Pulli e Antonietta Coretti,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Campobasso in data 18 giugno 1999, n. 16 (R.G.N.23/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Clementina Pulli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 giugno 1999 il Tribunale di Campobasso, respingendo l'appello di CO D'LE,confermava la pronuncia del 21 ottobre 1997 del locale Pretore del lavoro, che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso il 20 giugno 1992 dal medesimo Pretore con cui gli era stato ingiunto, sulla base del verbale ispettivo e dei prospetti analitici del debito sottoscritti dal direttore della competente sede dell'INPS, il pagamento per inadempienze contributive della somma di lire 160.811.461 oltre importi particolare,il Tribunaleaggiuntivi ed interessi. Osservava, in che la proposizione da parte del debitore della opposizione aveva sanato i dedotti vizi formali della copia notificata del decreto 2 ingiuntivo;
a fronte della pretesa dell'INPS sussisteva la legittimazione passiva del D'LE, titolare dell'omonima impresa individuale a carico della quale erano state accertate situazioni debitorie previdenziali dagli ispettori di vigilanza;
la pretesa creditoria era rimasta riferita a quella azionata in via monitoria, per cui gli elementi contabili del credito erano già ampiamente comprovati in atti. Il D'LE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art.643 c.p.c.,falsa applicazione degli artt. 131 e SS. c.p.c. nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, (ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.), si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto la della validità @ notifica della copia del decreto ingiuntivo, nonostante la stessa non si fosse potuta definire autentica per la mancanza del numero di ruolo generale, del registro, del cronologico e della data di deposito in cancelleria (con relativa firma del cancelliere).Eppure non era stata eccepita la nullità del decreto per mancanza degli elementi essenziali,ma si era dedotto che 1'c'omissione di quegli elementi nella copia notificata era tale da inficiare il requisito dell'autenticità della copia richiesto dall'art. 643, secondo comma, c.p.c. Il primo motivo va rigettato perché infondato. 3 Il secondo comma dell'art.643 c.p.c., nel prevedere che "Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti", impone che non solo la copia originale rilasciata al creditore, ma anche la copia rilasciatagli per la notificazione al debitore siano autentiche e cioè certificate dal cancelliere conformi all'originale. Se pertanto difetta nella copia notificata al debitore siano state omesse le indicate annotazioni e la stessa firma del cancelliere,la notificazione invalida. Tuttavia, se si tiene conto della duplice finalità perseguita mediante la notificazione quella cioè di impedire la inefficacia del decreto e di fare decorrere a carico del debitore il termine per proporre l'opposizione -, è evidente l'effetto sanante di tali vizi formali che discende dalla costituzione in giudizio dell'opponente, così come nella specie è avvenuto. Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza, che ha opportunamente richiamato un precedente giurisprudenziale di questa Corte Suprema, secondo cui anche la mancata indicazione nella copia del decreto ingiuntivo notificata al debitore della sottoscrizione del giudice che ha emesso il provvedimento integra un vizio formale sanabile per effetto dell'opposizione del debitore medesimo (Cass., 16 ottobre 1978, n.4637). secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.633 Con il c.p.c., (ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.), si deduce che il Tribunale ha ignorato, ai fini della liquidità del credito di cui l'INPS aveva richiesto l'attivazione, la richiesta di termine, effettuata dal debitore nei verbali d'udienza del 27 settembre 1995 e precedenti perché si era in attesa del ricalcolo contributivo in base alla nuova normativa.Tale situazione di - incertezza, in relazione al comportamento dell'Istituto, che non aveva provveduto a ridepositare né i ricalcoli contributivi né elementi tali da dimostrare la correttezza dei conteggi precedenti, avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto opposto o,quanto meno,la rimessione in istruttoria della causa per la precisa determinazione del quantum debeatur. Il motivo va rigettato perché infondato. Il Tribunale ha confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa l'entità della obbligazione a carico dell'impresa di cui il D'LE era titolare, richiamando le situazioni debitorie previdenziali relative al trattamento documentazioneeconomico-giuridico dei dipendenti emerse dalla rinvenuta in sede di verifica degli ispettori di vigilanza, oltre che dai prospetti analitici sottoscritti dal direttore dell'INPS.Così come ha accertato che la pretesa creditoria era rimasta riferita a quella azionata in via monitoria in base agli acquisiti elementi contabili del credito. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori sul piano logico e giuridico, come tale incensurabile in proposte, attinenti questa sede, rispetto al quale le censure all'omesso deposito da parte dell'Istituto di un richiesto ricalcolo retributivo, finiscono col tradursi in una generic generica contestazione del debito previdenziale. Il ricorso deve perciò essere rigettato. 5 Q Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in EURO 9,50 , oltre EURO 2.000,00 (duemila/o) per onorari. Roma, 19 aprile 2002 Мишо Кийт Амилод Киби Il PresidenteV erd unne Il Consigliere est. uco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria26 2002 oggi, IL CANCELLIERECANGEALI T R O C 6