CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che conclude per il rigetto del ricorso, udito il difensore Avv. Margareth Amitrano che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, applicava ricorrente la massima misura custodiale per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 9056 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/01/2023 APOSITATO IN CANCELLEP:.> 2.1. violazione di legge e vizio e di motivazione: non sarebbe stata considerata la memoria difensiva con la quale si allegavano elementi idonei a sostenere l'insussistenza del pericolo cautelare;
2.1.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale valutava gli argomenti contenuti nella memoria difensiva: in primo luogo riteneva irrilevante la sentenza di assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, tenuto conto che il delitto di estorsione aggravata per cui si procede è assistito in modo autonomo dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura;
che il fatto che il Mulè avesse svolto attività lavorativa non era idoneo ad escludere il pericolo di reiterazione tenuto conto che il ricorrente lavorava anche in epoca alla consumazione del reato in contestazione;
nè avevano rilievo circostanze accessorie come quella relativa al fatto che il ricorrente aveva provveduto a preparare un pranzo per conto di una parrocchia. Infine veniva ritenuto irrilevante il decorso del tempo, dato non significativo se letto alla luce del complessivo quadro cautelare. La motivazione contestata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Con due ulteriori motivi il ricorrente censurava la legittimità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare (fuga e reiterazione), alla sua attualità, nonché la proporzionalità della misura imposta. 2.2.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale rilevava che le emergenze procedimentali erano tali da escludere che potesse essere superata la presunzione relativa di sussistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura correlate alla emersione della gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Tutte le emergenze allegate dalla difesa venivano ritenute, come già rilevato, inidonee a vincere la presunzione 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno L'estensore 18 gennaio 2023 Il Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che conclude per il rigetto del ricorso, udito il difensore Avv. Margareth Amitrano che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, applicava ricorrente la massima misura custodiale per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 9056 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/01/2023 APOSITATO IN CANCELLEP:.> 2.1. violazione di legge e vizio e di motivazione: non sarebbe stata considerata la memoria difensiva con la quale si allegavano elementi idonei a sostenere l'insussistenza del pericolo cautelare;
2.1.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale valutava gli argomenti contenuti nella memoria difensiva: in primo luogo riteneva irrilevante la sentenza di assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, tenuto conto che il delitto di estorsione aggravata per cui si procede è assistito in modo autonomo dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura;
che il fatto che il Mulè avesse svolto attività lavorativa non era idoneo ad escludere il pericolo di reiterazione tenuto conto che il ricorrente lavorava anche in epoca alla consumazione del reato in contestazione;
nè avevano rilievo circostanze accessorie come quella relativa al fatto che il ricorrente aveva provveduto a preparare un pranzo per conto di una parrocchia. Infine veniva ritenuto irrilevante il decorso del tempo, dato non significativo se letto alla luce del complessivo quadro cautelare. La motivazione contestata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Con due ulteriori motivi il ricorrente censurava la legittimità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare (fuga e reiterazione), alla sua attualità, nonché la proporzionalità della misura imposta. 2.2.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale rilevava che le emergenze procedimentali erano tali da escludere che potesse essere superata la presunzione relativa di sussistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura correlate alla emersione della gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Tutte le emergenze allegate dalla difesa venivano ritenute, come già rilevato, inidonee a vincere la presunzione 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno L'estensore 18 gennaio 2023 Il Presidente