Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Anche il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana, in attesa e non in conseguenza di una domanda di estradizione, è computabile ai soli effetti della durata complessiva della custodia stabilita dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., e non anche ai fini della durata del termine di fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 25/5/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. " DE NARDO GIUSEPPE " N. 3879
3. " IO ER " REGISTRO GENERALE
4. " ER GE " N. 06676/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) D'GE GE n. il 04.05.1960 Avverso ordinanza del 4.12.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE Sentite le conclusioni del P.G. Dott. V. Galgano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
D'LA EL ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 4.12.98 che aveva confermato in sede di appello ex art. 310 c.p.p. l'ordinanza della Corte di Appello di Milano dell'8.10.98, con la quale veniva respinta l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di durata massima della stessa.
Osservava il Tribunale che il D'LA era stato tratto in arresto il 16.7.98 all'aeroporto di Linate, proveniente dalla Danimarca, a seguito di estradizione concessa dalle autorità danesi in relazione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti del D'LA per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per importazione di cocaina dal Brasile, per i quali reati il D'LA risultava essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 3.5.96 alla pena di 22 ani di reclusione ed il relativo processo pendeva in grado di appello.
Rilevava, pertanto, il Tribunale che non era decorso il termine massimo di fase di un anno e sei mesi previsto dall'art. 303 lett. c) n. 3 c.p.p. Nei motivi di gravame il ricorrente deduce che nel termine di fase doveva essere calcolato anche il periodo di custodia cautelare sofferto dal D'LA all'estero giacché questi venne arrestato in Danimarca il 9.2.1997 in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Milano e non già "in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato", come espressamente previsto dall'art. 722 c.p.p. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.
L'art. 722 c.p.p. prevede, infatti, espressamente che "la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4".
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, dunque, nel termine di fase di cui all'art. 303, lett. c) n. 3 c.p.p. non poteva essere calcolata la custodia cautelare all'estero in attesa di estradizione, calcolabile soltanto agli effetti della durata complessiva della custodia cautelare stabilita dall'art. 303, comma 4 c.p.p. Nè è lecito distinguere, come vorrebbe il ricorrente, fra domanda di estradizione presentata dallo Stato, cui fa riferimento l'art. 722 c.p.p., ed esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale adottato dall'Autorità giudiziaria poiché l'una è in funzione dell'altra, come chiaramente si desume dall'art. 720 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999