Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL ITA IANO0 32 9 1/ 03 LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE liquidazin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: violaric. c. u. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1400/00 7612 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep. 923 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 09/10/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: VI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SALARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI MI, PP IG, VI AR т и в AGOSTINA;
и ч intimati - avverso il provvedimento n. 999999/99 della Sezione 2002 distaccata di Pretura di FOLIGNO, depositato il 1301 08/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. us id G -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso proposto, con atto notificato il 16 marzo 1999, da LU PO e MA AG IE il Pretore di Perugia presso la Sezione Distaccata di Foligno dispose accertamento tecnico preventivo, designando C.T.U. il Geom. CO Radicioni. IO IE, cui il ricorso era stato notificato, non si costituì nel procedimento di istruzione preventiva, conclusosi il quale, l'adito pretore, con decreto reso in data 8 maggio 1999 pose a carico dell'IE IO l'onere di somma di £.1.192.636, oltreanticipare la all'i.v.a. ed al contributo alla Cassa Geometri, liquidata a favore del C.T.U.. Per la cassazione di tale provvedimento propone. ricorso l'IE IO ella base di un unico motivo. Gli intimati LU PO, MA AG ит IE e CO Radicioni non hanno svolto ив attività difensiva. ч V'è memoria difensiva per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo formulato il ricorrente Con censura il provvedimento impugnato per violazione o 3 falsa applicazione degli artt. 91 e 669 septies cod. proc. civ., adducendo che, poiché in relazione ad un atto di istruzione preventiva non è dato ravvisare una soccombenza, poiché della fondatezza nel merito delle rispettive posizioni delle parti si disputerà nella fase di merito, il Pretore non avrebbe potuto porre a suo carico le spese dell'accertamento tecnico preventivo, che, PP e MAanticipate dai ricorrenti AG IE, sarebbero potute essere poste a carico della parte soccombente solo nella fase di merito. Il ricorso è inammissibile, non potendo esser proposto, ai sensi dell'art. 111 Cos., contro un suscettibile di essere impugnato per altraatto via. Giova ricordare che il ricorso viene proposto a seguito di notifica al ricorrente di atto di precetto, col quale, 李ella base del titolo ит esecutivO costituito dal provvedimento di ив liquidazione a favore del C.T.U., gli si intimava ч il pagamento della somma liquidata. E' evidente che avversO l'atto di precetto e -- che, per opporre quel che deduce in questa sede cioè, il PP e la MA AG IE non 4 avevano il diritto di chiedergli il pagamento delle spese dell'accertamento tecnico preventivo, non potendosi ancora configurare una sua soccombenza l'IE IO avrebbe potuto proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 du 1°, cod.proc.civ., adducendo V l'esecuzione co. minacciata dagli intimanti era fondata su di un titolo inidoneo a far valere la pretesa di pagamento. Sicchè, potendosi proporre uno specifico mezzo d'impugnazione, non era dato il mezzo straordinario del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Poiché le altre parti non si sono costituite, alcuna statuizione sulle spese non va adottata processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2002, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. Ye Presidente _ не Kelatou _ Grafoliner IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico lole ZCA DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Roma. 6 MAR 2003 TL CANCELLIERE C1 ez 5 5