Sentenza 30 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando attengono alla fase esecutiva ed in tale contesto devono essere fatte valere, mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna.
Commentari • 7
- 1. MAE: informazioni supplementari generiche non tutelano salute (Cass. 29600/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2025
In tema di tutela del diritto alla salute in ambito MAE, l'acquisizione dallo Stato emittente delle informazioni complementari è finalizzata a verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto, tra cui quelle relative alla assistenza sanitaria: l'interlocuzione tra lo Stato di esecuzione e lo Stato emittente, al fine di evitare che l'esecuzione del mandato di arresto europeo possa pregiudicare il diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna, deve, infatti, avere riguardo "al fatto che tale patologia sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeo: la consegna si ferma se mancano garanzie sulla salute (Cass. Pen. n. 29600/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2025
1. Con sentenza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Polonia di Pl.Ta., in esecuzione di 3 mandati di arresto europei, di cui due emessi dalla Corte distrettuale di W, ed uno dalla Corte distrettuale di L, a seguito delle condanne riportate per i reati di truffa, falso, appropriazione indebita e furto; fatti commessi nel 2013, nel 2014 e nel 2017. 1.1. Per quanto di interesse, l'arresto del Pl.Ta., eseguito in A il 4 giugno 2025, è stato convalidato dalla Corte di appello di Torino, che ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo che le condizioni di salute del consegnando siano …
Leggi di più… - 3. Pericolo per la salute nel procedimento MAE (Cass. 2492/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2022
In tema di mandato d'arresto Europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna. Con la conseguenza che nel quadro normativo di …
Leggi di più… - 4. Giudice deve conoscere legislazione degli Stati UE (Cass. 3085/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
La realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia. Nell'adempiere a tale obbligo conoscitivo - nella specie al fine di colmare eventuale lacune inoramtive - devono essere richiamati i pertinenti riferimenti normativi dello Stato di emissione belga che ben …
Leggi di più… - 5. MAE non rispetta il diritto alla salute? Questione di legittimità costituzionale (C. Appello Milano, 2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 novembre 2021
La legge MAE non rispetta il diritto fondamentale alla salute? Il testo dell'ordinanza di promovimento di questione di legittimità costituzionale della Corte di appello di Milano. Qui la ordinanza di rinvio alla Corte di gustizia della Corte Costituzipnale (18 novembre 2021) Approfondimenti: EN Paola De Franceschi, European Arrest Warrant: A new referral to the Italian Constitutional Court, Agenfor International, 2021. ITA Nicola Canestrini,IL DIRITTO ALLA SALUTE QUALE DIRITTO FONDAMENTALE PUÒ IMPEDIRE LA CONSEGNA DI UN RICERCATO NEL PROCEDIMENTO PER MANDATO DI ARRESTO EUROPEO?, Diritto di difesa, settembre 2020 Nicola Canestrini, Questione di legittimità costituzione della legge di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2013, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 30/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2037
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 52104/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PE NO N. IL 07/01/1957;
avverso la sentenza n. 17/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Tomassoni Francesco.
RITENUTO IN FATTO
1. Di SE NO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, in data 18-11-13, con cui, in ottemperanza al mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Arad, in relazione all'applicazione di misura cautelare per i reati di associazione a delinquere e truffa, è stata disposta la consegna del ricorrente all'Autorità rumena, subordinandola alla condizione che il Di SE, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente irrogatagli.
2. Il ricorrente deduce, con il primo e il quarto motivo, la sussistenza di condizioni di salute incompatibili perfino con un semplice viaggio all'estero, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta di fronte al giudice di merito, in cui si attestano le gravissime malattie di cui soffre l'imputato, con rischio di decesso, ove non vengano praticate particolari terapie,secondo quanto si evince anche dai certificati medici allegati al ricorso. Dunque la consegna, anche ai soli fini dell'ascolto, porrebbe in pericolo la vita e la salute del ricorrente. La Corte d'appello avrebbe d'altronde potuto disporre l'ascolto dell'imputato presso l'ambasciata rumena in Italia.
2.1. Con il secondo motivo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto rifiutare la consegna, trattandosi di cittadino italiano che ha chiesto di scontare la pena in Italia.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta che nel mandato d'arresto europeo sia stata irritualmente omessa la descrizione delle circostanze del reato e del grado di partecipazione del ricercato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo e il quarto motivo non possono trovare ingresso in questa sede. La L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3 dispone infatti che, in presenza di gravi ragioni che inducano a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dandone immediata comunicazione al Ministro della Giustizia. Da ciò si evince che la rilevanza dei motivi di salute attiene alla fase esecutiva e, nel contesto di quest'ultima, può essere fatta valere mediante apposita istanza alla Corte d'appello. È d'altronde razionale che sia così perché lo stato di salute di una persona è soggetto a modificazioni, nel corso del tempo, e dunque non avrebbe senso devolvere la relativa questione alla cognizione della Corte di appello e della Corte di cassazione nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna perché, in quest'ultimo segmento della procedura, condizioni di salute in precedenza non ostative potrebbero divenire ostative alla consegna o viceversa. E infatti le condizioni di salute del soggetto non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna. È dunque soltanto nella fase terminale dell'iter procedimentale, successivamente alla decisione sulla consegna, che occorre valutare la sussistenza di gravi ragioni di pericolo per la salute del consegnando.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trattasi infatti, nel caso di specie, di mandato d'arresto europeo di natura processuale, preordinato cioè all'esecuzione di una misura cautelare, relativamente al quale opera il disposto della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), secondo cui la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello stato membro di esecuzione per scontarvi la pena, a seguito dell'eventuale condanna intervenuta nello stato membro di emissione. Correttamente pertanto la Corte di appello ha provveduto a inserire tale clausola nel dispositivo della sentenza impugnata.
5. Il terzo motivo è infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che le indicazioni enucleabili dagli atti, comprensive della specificazione delle norme di legge che si assumono violate, sono da ritenersi equipollenti alla relazione sui fatti di cui alla L. n. 69 del 2005, art.
6. Ed effettivamente nel mandato d'arresto europeo vi è un'ampia descrizione dei fatti, da cui si evince che Di SE NO, agendo unitamente ad altri soggetti, nel contesto di un'articolata organizzazione e di un'attività criminale di dimensioni internazionali, ha noleggiato in diverse nazioni (Italia, Germania, Repubblica Ceca) svariate autovetture, portandole in Romania, non restituendole ai proprietari ed alienandole a terzi, previa disattivazione dell'impianto GPS, onde impedire la localizzazione dei veicoli. Trattasi senz'altro di indicazioni sufficienti a comprendere le connotazioni fattuali degli addebiti in contestazione, considerata anche la natura in larga misura documentale del relativo impianto probatorio.
6. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno espletati gli adempimenti di cui alla L. n.69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 30 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014