CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24020 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
24020 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. 860/2023 CC 24/05/2023- UC GN R.G.N. 3337/2023 UG RR IO MA OR MANA ES ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
contro
IC GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere IO MA;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da GI FI in relazione alla sofferta misura della custodia cautelare in carcere applicata dal 23/2/2006 al 27/2/2006 e a quella degli arresti domiciliari applicata dal 28/2/2006 sino al 31/3/2006, in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto con sentenza del 5/2/2019 del Tribunale di Terni, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - esclusa ogni possibilità di riesaminare la questione relativa alla consapevolezza in capo al ricorrente dell'attività illecita svolta dal coimputato era peraltro emerso che il FI aveva effettivamente più volte prestato l'auto a quest'ultimo e custodito per suo conto somme di una certa rilevanza, che sussisteva anche una serie di intercettazioni idonee a evincere una presumibile concorso del FI nella condotta illecita e che la spiegazione in chiave lecita di tali condotte non era stata fornita neanche in sede di interrogatorio di garanzia. Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ravvisato una situazione di colpa lieve in capo al ricorrente;
in punto di liquidazione dell'indennizzo ha ritenuto non sussistente il dedotto nesso causale tra le patologie sofferte dal ricorrente e lo stato di detenzione così come tra questo e il prospettato pregiudizio in campo lavorativo;
ha quindi ritenuto riconoscibile il solo indennizzo commisurato al calcolo aritmetico parametrato sui giorni di detenzione sofferti, pari a € 4.952,22, dimezzato in virtù del suddetto concorso di colpa lieve;
ha contestualmente compensato per metà le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; ha dedotto che, in sede di costituzione in giudizio, l'amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell'avversa richiesta in punto di liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che non poteva quindi ravvisarsi una situazione di soccombenza idonea a giustificare la condanna, sia pure nella sola misura della metà, al pagamento delle spese di lite. 2 Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto l'erronea o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; ha rilevato come, stante la mancata opposizione alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo parametro aritmetico, non vi fosse stata alcuna situazione di reciproca soccombenza, anche in considerazione del dimezzamento della misura dell'indennizzo medesimo operata per effetto del ravvisato concorso di colpa in capo al ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed eliminazione della condanna del Ministero al pagamento della metà delle spese di lite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto.
2. I due motivi di ricorso sono strettamente connessi sul piano logico e possono quindi essere unitariamente esaminati, attenendo i medesimi alla corretta regolazione delle spese di lite operata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto di compensare le stesse nella misura della metà atteso il solo parziale accoglimento dell'istanza spiegata da parte del ricorrente. I motivi stessi sono fondati. In proposito, occorre preliminarmente verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l'art. 92 cod.proc.civ., principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario che si - instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico 3 dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). Difatti, l'art. 92 cod.proc.civ., nella attuale versione, introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e convertito in I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Va, tuttavia, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod.proc.civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02).
3. Applicando i predetti principi al caso di specie ne consegue che atteso che l'amministrazione non si era opposta alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest'ultimo è stato applicato dalla Corte territoriale, tra l'altro in misura ridotta atteso il ravvisato concorso di colpa e con rigetto delle domande ulteriori l'Amministrazione già resistente non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata. 4 Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese, statuizione che elimina. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente rizia PI IO AR oggi, = 5 GILL 2023 C DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL DIRETTORE EP TA n u
contro
IC GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere IO MA;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da GI FI in relazione alla sofferta misura della custodia cautelare in carcere applicata dal 23/2/2006 al 27/2/2006 e a quella degli arresti domiciliari applicata dal 28/2/2006 sino al 31/3/2006, in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto con sentenza del 5/2/2019 del Tribunale di Terni, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - esclusa ogni possibilità di riesaminare la questione relativa alla consapevolezza in capo al ricorrente dell'attività illecita svolta dal coimputato era peraltro emerso che il FI aveva effettivamente più volte prestato l'auto a quest'ultimo e custodito per suo conto somme di una certa rilevanza, che sussisteva anche una serie di intercettazioni idonee a evincere una presumibile concorso del FI nella condotta illecita e che la spiegazione in chiave lecita di tali condotte non era stata fornita neanche in sede di interrogatorio di garanzia. Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ravvisato una situazione di colpa lieve in capo al ricorrente;
in punto di liquidazione dell'indennizzo ha ritenuto non sussistente il dedotto nesso causale tra le patologie sofferte dal ricorrente e lo stato di detenzione così come tra questo e il prospettato pregiudizio in campo lavorativo;
ha quindi ritenuto riconoscibile il solo indennizzo commisurato al calcolo aritmetico parametrato sui giorni di detenzione sofferti, pari a € 4.952,22, dimezzato in virtù del suddetto concorso di colpa lieve;
ha contestualmente compensato per metà le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; ha dedotto che, in sede di costituzione in giudizio, l'amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell'avversa richiesta in punto di liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che non poteva quindi ravvisarsi una situazione di soccombenza idonea a giustificare la condanna, sia pure nella sola misura della metà, al pagamento delle spese di lite. 2 Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto l'erronea o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; ha rilevato come, stante la mancata opposizione alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo parametro aritmetico, non vi fosse stata alcuna situazione di reciproca soccombenza, anche in considerazione del dimezzamento della misura dell'indennizzo medesimo operata per effetto del ravvisato concorso di colpa in capo al ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed eliminazione della condanna del Ministero al pagamento della metà delle spese di lite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto.
2. I due motivi di ricorso sono strettamente connessi sul piano logico e possono quindi essere unitariamente esaminati, attenendo i medesimi alla corretta regolazione delle spese di lite operata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto di compensare le stesse nella misura della metà atteso il solo parziale accoglimento dell'istanza spiegata da parte del ricorrente. I motivi stessi sono fondati. In proposito, occorre preliminarmente verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l'art. 92 cod.proc.civ., principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario che si - instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico 3 dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). Difatti, l'art. 92 cod.proc.civ., nella attuale versione, introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e convertito in I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Va, tuttavia, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod.proc.civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02).
3. Applicando i predetti principi al caso di specie ne consegue che atteso che l'amministrazione non si era opposta alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest'ultimo è stato applicato dalla Corte territoriale, tra l'altro in misura ridotta atteso il ravvisato concorso di colpa e con rigetto delle domande ulteriori l'Amministrazione già resistente non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata. 4 Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese, statuizione che elimina. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente rizia PI IO AR oggi, = 5 GILL 2023 C DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL DIRETTORE EP TA n u