Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Nel caso in cui, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza tempestivi appelli dalle parti private e dalla parte pubblica, siano stati decisi soltanto i primi, essendo l'ultimo pervenuto soltanto dopo la decisione sui precedenti, ed avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto esaurito il proprio potere decisionale, deve ritenersi che l'esame parziale della "res iudicanda" da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizzi non solo e non tanto un "error in procedendo", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto un vero e proprio "error in iudicando", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) stesso codice. (La Suprema Corte ha precisato che la violazione di norme processuali che vengono ad incidere sulla valutazione del merito del giudizio può essere denunciata come violazione sostanziale e non solo come violazione del rito, e che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della "res iudicanda" sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2011, n. 48580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48580 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/12/2011
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2981
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 33739/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De SA PE, nato a [...] in data [...];
De SA ON, nata a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila in data 7.4.2010;
nonché il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila avverso la menzionata sentenza e l'ordinanza 29.6.2010 della stessa Corte d'appello. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PE Volpe, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3.6.2009, il Tribunale di Vasto dichiarò De SA PE e De SA ON responsabile del reato di estorsione e De SA PE altresì del reato di lesioni, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti genetiche a De SA ON - condannò De SA PE alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa e De SA ON alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
pena accessorie.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza in data 7.4.2010, confermò la decisione di primo grado.
Con successiva ordinanza del 29.6.2010 la Corte d'appello dichiarò non luogo a provvedere sull'impugnazione tempestivamente proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte stessa, ma pervenuta solo dopo la pronunzia, ritenendo esaurito il proprio potere decisionale.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale ed il difensore degli imputati. Il Procuratore generale della Repubblica lamenta violazione di legge in relazione al mancato esame della propria impugnazione. Il difensore degli imputati deduce vizio di motivazione in quanto il decesso della persona offesa non avrebbe consentito il pieno accertamento dei fatti e non vi sarebbe apporto causale della condotta di De SA ON a quello del coniuge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila è fondato.
Questa Corte, in vicenda per certi versi simile, ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che, nel caso in cui essendo stati proposti avverso la stessa sentenza appello da una delle parti e ricorso per cassazione dall'altra e non essendosi fatto luogo a conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., si sia giudicato del solo appello proposto, deve ritenersi che l'esame parziale della "res iudicanda" da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizzi non solo e non tanto un "error in procedendo", deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), quanto un vero e proprio "error in iudicando", deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
Infatti la violazione di norme processuali che vengono ad incidere sulla valutazione del merito del giudizio, sia quanto alla qualificazione giuridica del reato, sia quanto alla ricostruzione del fatto, possono essere denunciate come violazioni sostanziali e non solo come violazioni del rito e non v'è dubbio che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della "res iudicanda" sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9373 del 16.6.1992 dep.
4.9.1992 rv 191706, citata anche nel ricorso. Nella specie mentre l'imputato aveva proposto appello il P.M. aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dal G.I.P. a seguito di giudizio abbreviato ed il giudice di appello aveva celebrato il relativo giudizio avendo riguardo alla sola impugnazione dell'imputato; la cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha annullato la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello e dichiarando convertito in appello il ricorso per cassazione a suo tempo proposto dal P.M., ed ha rilevato altresì che la mancata conversione, considerata sotto il profilo dell'error in procedendo" verrebbe comunque ad incidere sull'iniziativa del P.M. nell'azione penale;
iniziativa che va tutelata anche in sede di impugnazione ed è rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p.p.). La sentenza di appello e l'ordinanza successiva devono pertanto essere annullate con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio su tutte le impugnazioni.
La decisione assunta rende superfluo l'esame del ricorso proposto dal difensore degli imputati, dal momento che la Corte d'appello di Perugia dovrà esaminare unitariamente tutte le impugnazioni proposte contro la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza di secondo grado e l'ordinanza 29.6.2010 della Corte d'appello dell'Aquila, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per il giudizio di appello.
Resta assorbito il ricorso degli imputati.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011