Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2011, n. 48580
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Sentenza 14 dicembre 2011

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Nel caso in cui, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza tempestivi appelli dalle parti private e dalla parte pubblica, siano stati decisi soltanto i primi, essendo l'ultimo pervenuto soltanto dopo la decisione sui precedenti, ed avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto esaurito il proprio potere decisionale, deve ritenersi che l'esame parziale della "res iudicanda" da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizzi non solo e non tanto un "error in procedendo", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto un vero e proprio "error in iudicando", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) stesso codice. (La Suprema Corte ha precisato che la violazione di norme processuali che vengono ad incidere sulla valutazione del merito del giudizio può essere denunciata come violazione sostanziale e non solo come violazione del rito, e che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della "res iudicanda" sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2011, n. 48580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48580
    Data del deposito : 14 dicembre 2011

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