Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309 del 1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. Conf. n. 16252 del 2014, non mass.)
Commentari • 2
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Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 25216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25216 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Асг 16 25 2 16 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.$825/2014 Dott. GAETANINO ZECCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIO D'ISA N. 10371/2014- Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IC N. IL 03/08/1988 DI IO IC N. IL 11/08/1980 avverso la sentenza n. 817/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 30/11/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco lecoviello che ha concluso per lennullemento con rini s delle sentime imponete mi confronti di RE e l'inammini filite del ricorso for Di fisie;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. L Ritenuto in fatto NA IC e DI IO CO ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, solo parzialmente riformando in melius quella di primo grado, nei confronti del primo, resa in esito a giudizio abbreviato [eliminazione del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli con altra sentenza], li ha riconosciuti colpevoli delle violazioni di cui all'articolo 73 del dpr n. 309/90 agli stessi contestate con riferimento alle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish. Per l'effetto, sotto il profilo sanzionatorio, veniva confermata la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del RE: anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 30000 di multa, con la contestata recidiva e la diminuente del rito e la condanna nei confronti del Di IO di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa. Dalla contestazione risultava che il NA era chiamato a rispondere dell'illecito relativamente a grammi 58,1 di marijuana, pari a 206 dosi;
al Di IO era contestato l'illecito con riferimento a grammi 4653 di hashish e a grammi 42, 7 di cocaina [rispettivamente in grado di consentire il confezionamento di 10408 e 106 dosi]. Veniva negata al RE l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, valorizzando il dato della quantità delle sostanze stupefacenti "rinvenute nella disponibilità dei prevenuti" e le allarmanti modalità del fatto [risultava commesso in concorso con una minore]. Il RE con il ricorso lamenta il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità. Il Di IO si duole della carenza di motivazione, anche con riferimento alla congruità della pena, della "sentenza resa alla conclusione del procedimento ex art.444" c.p.p.. Considerato in diritto Il ricorso proposto dal RE merita accoglimento in ragione del fatto che la motivazione, come articolata dal giudicante, non pare pertinente per corrispondere alle specificità del caso, ove si consideri che il parametro della "quantità" della droga, valorizzato come ostativo, è stato illogicamente considerato richiamando anche i [ben più importanti] quantitativi ascritti al correo, benché mancasse la contestazione della fattispecie concorsuale. Si impone una rinnovata e più pertinente valutazione che, a questo punto, non può non tenere conto, in ogni caso, sotto il profilo sanzionatorio, del fatto che, ora, laddove dovesse 2 accogliersi la qualificazione invocata dal ricorrente, il nuovo articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014, configura ora il fatto di lieve entità come reato autonomo, e non più come circostanza attenuante speciale, e riduce il limite edittale massimo della pena della reclusione: si tratta di disciplina più favorevole per l'imputato rispetto alla previgente disciplina e, pertanto, dovrebbe trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, c.p., per il principio del favor rei, anche per i fatti commessi sotto la vigenza della legge n. 49 del 2006 [ex pluribus, Sezione III, 25 febbraio 2014, Kiogwu]. Il ricorso proposto dal Di IO è manifestamente infondato, risolvendosi in una censura che appare rivolta verso altra sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Occorre tuttavia tener conto, quanto al trattamento sanzionatorio, delle modifiche normative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 ed agli interventi normativi recentemente intervenuti prima della decisione . Va premesso, per inquadrare l'attuale situazione normativa, che in caso di condanna per una droga "leggera" [come nel caso di specie, laddove si discute di hashish, oltre che di cocaina], va indubbiamente applicata, quale norma più favorevole, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la pena prevista dall'articolo 73, comma 4, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 49 del 2006, essendo previsti limiti edittali di pena inferiori [pena della reclusione da due a sei anni e multa da euro 5164 a euro 77468,5, anziché quelli più elevati [reclusione da sei a venti anni di reclusione e multa da euro 26000 a euro 260000], previsti dall' articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge Fini-Giovanardi n. 49 del 2006, travolta dalla declaratoria di incostituzionalità nella parte di interesse. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta riguardante il trattamento sanzionatorio e non le norme incriminatrici, impone la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a questa Corte, alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) e di quelli relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dagli articoli 2, comma 4, c.p. e 7, par. 1, Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. Occorre, in particolare, adeguarsi alla interpretazione della Corte EDU del predetto articolo 7, par.1, della citata Convenzione europea, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ( sentenza CEDU Scoppola/ Italia;
Corte Costituzionale n.210/213) 3 Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la manifesta infondatezza del ricorso, in quanto la questione di legalità della pena deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 c.p.p, non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale ( v. Sezioni unite 25 febbraio 2004, n. 24246, Chiasserini), atteso che l'intervento normativo è intervenuto successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e non era, pertanto, possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi proposti. Venendo alla situazione in esame, va rilevato che il giudicante nel determinare la pena è partito dalla pena base di anni dieci di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito a quella di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa. Si impone, pertanto, anche con riferimento al Di IO l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello competente che dovrà tener conto dei diversi limiti edittali oggi previsti con riferimento al trattamento sanzionatorio per le droghe "leggere". Deve precisarsi che il capo concernente la responsabilità penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
P.Q.M
Annulla la impugnata sentenza resa nei confronti di RE CO in ordine al diniego della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90. Annulla la impugnata sentenza nei confronti di Di IO CO limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rinvia alla Corte di Appello di Bari in ordine alle questioni sopra indicate. Così deciso in data 15 maggio 2014 Il Consigliere relatore Il Presidente Pehme Punelli Patrizia Piccially Gaetanino Zecca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ро бой IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GIU. 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Mafia IBERIO EMA DI A M E R P Z A I S N O E U S +