Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 25216
CASS
Sentenza 15 maggio 2014

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Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309 del 1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. Conf. n. 16252 del 2014, non mass.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 25216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25216
Data del deposito : 15 maggio 2014

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