Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
Il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. "overruling") non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, "Galtelli" del 2017, in tema di inammissibilità dell'appello non sorretto da motivi specifici, che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate.
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di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …
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di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …
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di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2018, n. 13178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13178 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
13 178-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3372/2018 AR VESSICHELLI - Presidente - UP 12/12/2018- UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE-Relatore - SCOTTI R.G.N. 33366/2018 EDUARDO DE GREGORIO BE AR SI LA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 17/10/2017 ha dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi l'appello proposto dall'imputato EG GA nei confronti della sentenza del Tribunale di Vicenza del 10/11/2016, che l'aveva ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia ex art.582,585 e 612 cod.pen. e l'aveva perciò condannato alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva contestata.
2. Ha proposto ricorso l'avv.Enrico Cappato, difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente articola quattro concorrenti profili di doglianza relativamente alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello, attinente al giudizio di responsabilità penale. In primo luogo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per l'errato governo del concetto di specificità estrinseca» che era stato ritenuto che facesse difetto all'atto di appello. In secondo luogo, deduce vizio della motivazione per travisamento dello stesso atto di appello (quale informazione rilevante del processo) ex art.606, comma 1, lett. e). In terzo luogo, lamenta violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per l'erronea confusione tra il requisito di «specificità estrinseca» dei motivi e quello della loro fondatezza. In quarto luogo, deduce vizio della motivazione per travisamento dello stesso atto di appello (quale informazione rilevante del processo) ex art.606, comma 1, lett. e), in considerazione dell'omesso esame del rapporto di proporzionalità tra i motivi e la specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata. La decisione della Corte lagunare si era basata essenzialmente sui principi esposti dalla sentenza 8825/2016 «Galtelli» delle Sezioni Unite, le cui motivazioni erano state depositate dopo l'introduzione dell'atto di appello;
secondo tale pronuncia, i motivi non sono specifici quando non siano stati enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto posti nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. La stessa sentenza aveva però anche puntualizzato che il sindacato del giudice di appello sui motivi ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non si estendeva, a differenza di quanto previsto per il giudizio di cassazione, anche alla loro eventuale manifesta infondatezza;
inoltre il grado di specificità dei motivi doveva essere parametrato alla specificità delle motivazioni addotte a sostegno della decisione impugnata. La motivazione del provvedimento impugnato sembra richiedere al motivo di appello anche il corredo di necessarie esemplificazioni specifiche che esulano invece dal catalogo teorizzato dalle Sezioni Unite. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per la ritenuta necessità per l'appellante di confrontarsi con tutte le affermazioni della decisione, prendendo espressamente posizione, per l'erronea valutazione dell'atto di appello, e per l'adozione di un criterio di orientamento che finiva con l'includere 2 nel giudizio di ammissibilità anche la delibazione della manifesta infondatezza delle censure.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente articola quattro concorrenti profili di doglianza relativamente alla ritenuta inammissibilità del secondo motivo di appello, attinente al trattamento sanzionatorio, secondo lo stesso schema critico costruito con il primo motivo. In primo luogo, lamenta violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per l'errato governo del concetto di «specificità estrinseca», ritenuta difettare all'atto di appello. In secondo luogo, deduce vizio della motivazione per travisamento dello stesso atto di appello (quale informazione rilevante del processo) ex art.606, comma 1, lett. e). In terzo luogo, lamenta violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per l'erronea confusione tra il requisito di «specificità estrinseca» dei motivi e quello della loro fondatezza. In quarto luogo, deduce vizio della motivazione per travisamento dello stesso atto di appello (quale informazione rilevante del processo) ex art.606, comma 1, lett. e), in considerazione dell'omesso esame del rapporto di proporzionalità tra i motivi e la specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata. Il ricorrente conclude segnalando lo squilibrio, fonte di allarme costituzionale, tra i poteri della Corte di appello e quelli della Corte di Cassazione nel giudizio di ammissibilità dell'impugnazione loro sottoposta, perché la decisione da parte delle Corti di appello in punto inammissibilità non é sottoposta alle garanzie del contraddittorio, potendo essere assunta d'ufficio e de plano, evenienza questa tanto più idonea a produrre conseguenze pregiudizievoli ove estesa anche al tema di specificità estrinseca. (Com RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorrente non contesta i principi scanditi dalla sentenza Galtelli del 27/10/2016 n.8825 delle Sezioni Unite, ma piuttosto la loro corretta applicazione al caso concreto da parte della Corte di appello di Venezia, a suo parere contaminata, con riferimento ad entrambi i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato EG GA, da un doppio errore, sia in punto di diritto quanto alla corretta lettura della nozione di «specificità estrinseca>>, per averla sospinta fino all'onere di confutazione di tutte le affermazioni contenute nella decisione impugnata e per aver confuso l'eccessiva genericità riverberante in inammissibilità con l'infondatezza nel merito, sia in punto di corretta 3 valutazione dell'atto di gravame sottoposto alla sua attenzione, le cui deduzioni potevano essere semmai infondate, ma non difettare di «specificità estrinseca».
2. Il ricorrente si limita poi a puntualizzare, per amor di precisione, che le motivazioni della sentenza «Galtelli» erano state depositate dopo la proposizione dell'atto di appello, ma non fa discendere da tale circostanza alcuna conseguenza, né avrebbe potuto. Giova rammentare che nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24413 del 21/11/2011, Rv. 619591 - 01) si è affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il suo significato non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale come interpretazione correttiva che - si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante терій ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Ne consegue che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito deve escludersi l'operatività della preclusione o della - decadenza derivante dall' overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va 4 modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall' overruling. Tuttavia, la sentenza citata, lungi dall'introdurre un overruling processuale e ribaltare una tradizionale interpretazione del tutto consolidata, ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma processuale nell'ambito di varie letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate. In altra prospettiva, questa Corte ha anche riflettuto sul rispetto dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che in tema di successione di leggi penali nel tempo non è consentito l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi e altro, Rv. 273876).
3. Con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822- 268823) le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile alla valutazione della Cedy manifesta infondatezza dei motivi stessi. La sentenza definisce il requisito della specificità estrinseca «come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata>, Nella giurisprudenza successiva di questa Corte si è affermato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23/6/2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). 50 4. Quanto al primo motivo di appello, dedicato alla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto contestato, quantomeno ai sensi del comma dell'art.530, cod. proc.pen., occorre ricordare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il GA fosse responsabile tanto delle lesioni personali provocate ad DR AR e a NN UR, quanto delle minacce rivolte al AR, non solo sulla base delle concordi e lineari versioni dei fatti risultanti dalle deposizione delle due persone offese, giudicate credibili e attendibili. Il Tribunale di Rovigo aveva infatti dato rilievo anche a una serie di precisi sui riscontri a tali versioni offerti: a) dalla deposizione del Carabiniere Rolle, intervenuto sul luogo dell'aggressione, che aveva trovato il AR con il volto insanguinato e aveva sequestrato la mazza rinvenuta nelle immediate vicinanze, per terra e aveva chiamato l'ambulanza sulla quale erano salite le persone offese;
b) ai verbali del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rovigo da cui risultavano le lesioni descritte nel capo di imputazione;
c) dalla deposizione della teste IA IS, che aveva assistito di persona alla seconda fase dell'aggressione, scendendo in strada dopo il fidanzato, attirata dalle urla e aveva registrato su supporto informatico USB tale fase temporale;
d) da tale documentazione audio che conteneva ripetute a preghiere a «EG» di smetterla, urla e una minaccia di morte rivolta da voce maschile al AR. L'appellante aveva posto in dubbio l'attendibilità delle persone offese, addebitando alla loro versione inverosimiglianze non trascurabili, attribuendo loro motivi di astio e considerando poco credibile il movente e la premessa della supposta aggressione (ossia l'accusa mossa al GA, a distanza di tempo dall'interruzione della frequentazione con la sig.ra UR, di un ammanco di y d a denaro). r A parere del Collegio, è evidente la correttezza della valutazione espressa dalla Corte veneziana. Infatti il motivo, svolto molto genericamente, poteva dirsi diretto a contrastare la valutazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del narrato accusatorio delle persone offese, tentando di screditare la loro attendibilità con l'attribuzione, di ragioni personali, per vero del tutto indeterminate, di risentimento, che le avrebbero indotte a mettere in cattiva luce l'imputato, ma neppure considera il valore aggiunto della rilevata concorde linearità e corrispondenza delle dichiarazioni d'accusa provenienti dalle persone offese. Il gravame inoltre ignora, letteralmente, i quattro punti, invero pesantissimi, di riscontro, sopra compendiati, costituiti dalle dichiarazioni del Carabiniere intervenuto nell'immediato sui luoghi, sulle lesioni refertate subite dalle persone offese, dalla deposizione della teste IS, completamente pretermessa, al pari della registrazione audio della lite, dell'aggressione e della minaccia, elementi tutti che avrebbero, anche da soli, ben potuto fondare l'ipotesi d'accusa. Non può passare sotto silenzio, poi, il fatto che il gravame attacca la deposizione delle persone offese sub specie della attendibilità oggettiva del racconto esclusivamente sul tema dei presupposti della lite, senza considerare che l'aggressione resterebbe tale anche se i motivi del diverbio fossero stati differenti. E' pur vero poi che l'atto di impugnazione non deve necessariamente affrontare tutte le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, a patto, però di articolare le critiche, astrattamente demolitive, ossia dotate da una potenziale attitudine confutatoria, contro le ragioni fondanti dell'apparato motivazionale, capaci di costituire una vera e propria ratio decidendi. Ed è ben noto che è inammissibile, per difetto di specificità, l'impugnazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). Nella fattispecie - e questo vizio strutturale dell'appello del GA è innegabile era stato del tutto ignorato il tema fondamentale dei riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie delle persone offese. Le modeste ambiguità lessicali che marginalmente affliggono la sentenza impugnata della Corte di appello di Venezia appaiono irrilevanti;
tanto laddove la Corte territoriale stigmatizza la deduzione di «inverosimiglianze in termini solo assertivi», con ciò presumibilmente intendendo riferirsi alla totale assenza di riferimenti alle fonti di prova delia pretesa inverosimiglianza;
tanto laddove la Corte di appello rimprovera all'appellante la mancanza di alcuna esemplificazione specifica», con ciò addebitando al gravame la mancanza di una prospettazione alternativa del fatto ricostruito e di indicazioni specifiche dei profili di falsità della prospettazione accusatoria, nonché la totale pretermissione di fondamentali pilastri della ricostruzione dei fatti effettuata (ed effettuata molto specificamente) dal primo Giudice.
5. Il secondo motivo di appello, dedicato al trattamento sanzionatorio, e la corrispondente censura non meritano sorte diversa. L'appellante aveva ritenuto eccessiva la pena perché fissata in misura largamente superiore al minimo edittale (all'epoca dei fatti: tre mesi di reclusione), tenuto conto delle modeste lesioni cagionate e dell'uso di un'arma, peraltro impropria, già valorizzato con l'applicazione dell'aggravante. Aveva per la inoltre qualificato come elevato l'aumento per l'aggravante e continuazione. La determinazione della pena, in misura assai prossima al minimo edittale (cinque mesi, a fronte di un arco edittale da tre mesi a tre anni) è stata specificamente giustificata dal Tribunale con le modalità del fatto e l'intensità del dolo, configurato come una spedizione punitiva, non mancando peraltro i evidenziare che l'imputato si era recato appositamente presso l'abitazione del AR, già armato di una grossa mazza, e aveva subito iniziato a colpirlo sul capo, nonché evocando il contesto di precedenti minacce che aveva significativamente intimorito la persona offesa UR. Tali motivazioni sono state del tutto ignorate dal motivo di appello. Quanto ai modestissimi aumenti praticati per l'aggravante e per la continuazione (venti giorni per le lesioni provocate a NN UR e venti giorni per la minaccia), il gravame contiene solo la richiesta e non articola neppure il motivo di censura.
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti Maria Vessichelli can R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 MAR 2019 aun 8