CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 22719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22719 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR BR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 28/03/2022 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2022, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RU CI, finalizzato ad ottenere la rideterminazione della pena della reclusione inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Bologna in data 8 luglio 1994 in applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. 2. Ricorre CI, per mezzo del difensore di fiducia. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Lamenta che il Giudice di esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, abbia ritenuto decisivo ai fini dell'applicazione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 22719 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dalla pronuncia della Consulta il momento di consumazione del reato. È pacifico, invece, che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità inficiano fin dall'origine le disposizioni interessate. Lamenta altresì violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Osserva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla richiesta senza sentire preventivamente il Pubblico Ministero, come sarebbe stato obbligatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La preliminare censura, di natura processuale, sulla mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero è fondata. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Sezione nella sentenza n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025 - 01, secondo cui l'omessa acquisizione nel procedimento di esecuzione del parere del pubblico ministero, nel caso di dichiarazione di inammissibilità "de plano" della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata. A tale risultato conduce l'interpretazione sistematica delle norme codicistiche che disciplinano il procedimento esecutivo assegnando, specie nella materia delle pene detentive, al pubblico ministero competenze peculiari che impediscono di considerarlo una parte processuale eventuale. Come ricordato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, la fase esecutiva è stata concepita dal legislatore codicistico come lo «strumento per l'attuazione del principio costituzionale dell'umanizzazione della pena da cui deriva poi quello dell'adeguatezza della medesima con riferimento al fine della possibile rieducazione del condannato» (Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 1988 - Serie generale, p. 139). In questa prospettiva, il codice di rito ha assegnato al pubblico ministero il ruolo di «promotore dell'esecuzione penale» e al giudice dell'esecuzione quello di organo «chiamato a risolvere tutti i multiformi problemi che il titolo esecutivo è destinato inevitabilmente a porre» (Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura 31 penale, cit., p. 140), organo al quale spetta il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063; conf. Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, 2 Rv. 203816), attraverso l'adozione di provvedimenti suscettibili di essere portati al vaglio del giudice di legittimità. Il pubblico ministero, a mente dell'art. 655 cod. proc. pen., "cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti ... propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione". È, quindi, l'organo dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità, mentre il giudice dell'esecuzione è qualificato ad intervenire, sindacando la regolarità e validità del titolo esecutivo, solo in sede di incidente di esecuzione ovvero allorché sia insorta controversia sul punto. I provvedimenti del pubblico ministero, di carattere esecutivo e amministrativo e non giurisdizionali anche se direttamente incidenti sulla libertà del condannato, non possono, però, essere adottati in prima battuta dal giudice dell'esecuzione che non ha alcuna competenza surrogatoria, neanche quella di valutare preventivamente l'esecutività della sentenza e la conseguente legittimità dell'ordine di esecuzione ancora non emesso dal pubblico ministero procedente (Sez. 1, n. 3791 del 31/10/2000, dep. 2001, Trotta, Rv. 218044 - 01). D'altra parte, è il pubblico ministero che è tenuto alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei registri e del fascicolo dell'esecuzione in cui sono presenti tutte le informazioni necessarie per la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione di decisioni conformi alla reale posizione giuridica del condannato ad una pena detentiva, tutt'altro che statica ma soggetta a mutamenti che possono incidere in modo sensibile sul suo status libertatis (si pensi, tra gli altri, alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen.). 2. In tale contesto tutti i modelli procedimentali esecutivi non prevedono che il giudice possa decidere inaudita altera parte ma richiedono la partecipazione effettiva del pubblico ministero, che deve essere sempre "sentito", anche qualora venga adottato, in ragione del contenuto della decisione finale che evolve nella declaratoria di inammissibilità, il modello più snello previsto dall'art. 666 comma 2, cod. proc. pen. La specialità di tale rito semplificato rispetto a quello "ordinario" previsto nei commi successi dello stesso art. 666 cod. proc. pen., è rappresentata, quindi, dall'assenza della preventiva fissazione della camera di consiglio e quindi della sua comminazione alla parte istante, non certamente l'assenza di contraddittorio con il Pubblico Ministero, organo titolare della potestà esecutiva e vero proprio motore dell'intero procedimento esecutivo e che, in tale qualità deve essere chiamato in causa, sia pure in forma "cartolare" con l'acquisizione di un parere scritto, che, "oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione 3 della controparte sul tema dedotto "in executivis" attraverso l'incidente proposto" (Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, citata). L'acquisizione del parere del P.M. non è valutabile alla stregua di un adempimento finalizzato a perfezionare il procedimento con un elemento che accede ab extemo;
.al contrario, esso è un atto indispensabile proveniente da un contraddittore necessario perché titolare della potestà esecutiva. Il pubblico ministero, pertanto, deve essere sentito, non solo in funzione dell'interesse che rappresenta, ma per il corretto esercizio della giurisdizione esecutiva. Poiché la sua partecipazione cartolare è prevista anche nell'interesse del condannato, quest'ultimo è titolato a dolersi, attraverso l'impugnazione, della relativa violazione potenzialmente idonea ad incidere sulla correttezza e legittimità del provvedimento decisorio, che risulta adottato senza il necessario previo confronto con le determinazioni, necessariamente più complete, dell'organo dell'accusa. 3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Genova che dovrà riesaminare l'istanza dopo avere sentito il Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2022, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RU CI, finalizzato ad ottenere la rideterminazione della pena della reclusione inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Bologna in data 8 luglio 1994 in applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. 2. Ricorre CI, per mezzo del difensore di fiducia. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Lamenta che il Giudice di esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, abbia ritenuto decisivo ai fini dell'applicazione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 22719 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dalla pronuncia della Consulta il momento di consumazione del reato. È pacifico, invece, che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità inficiano fin dall'origine le disposizioni interessate. Lamenta altresì violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Osserva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla richiesta senza sentire preventivamente il Pubblico Ministero, come sarebbe stato obbligatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La preliminare censura, di natura processuale, sulla mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero è fondata. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Sezione nella sentenza n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025 - 01, secondo cui l'omessa acquisizione nel procedimento di esecuzione del parere del pubblico ministero, nel caso di dichiarazione di inammissibilità "de plano" della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata. A tale risultato conduce l'interpretazione sistematica delle norme codicistiche che disciplinano il procedimento esecutivo assegnando, specie nella materia delle pene detentive, al pubblico ministero competenze peculiari che impediscono di considerarlo una parte processuale eventuale. Come ricordato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, la fase esecutiva è stata concepita dal legislatore codicistico come lo «strumento per l'attuazione del principio costituzionale dell'umanizzazione della pena da cui deriva poi quello dell'adeguatezza della medesima con riferimento al fine della possibile rieducazione del condannato» (Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 1988 - Serie generale, p. 139). In questa prospettiva, il codice di rito ha assegnato al pubblico ministero il ruolo di «promotore dell'esecuzione penale» e al giudice dell'esecuzione quello di organo «chiamato a risolvere tutti i multiformi problemi che il titolo esecutivo è destinato inevitabilmente a porre» (Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura 31 penale, cit., p. 140), organo al quale spetta il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063; conf. Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, 2 Rv. 203816), attraverso l'adozione di provvedimenti suscettibili di essere portati al vaglio del giudice di legittimità. Il pubblico ministero, a mente dell'art. 655 cod. proc. pen., "cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti ... propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione". È, quindi, l'organo dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità, mentre il giudice dell'esecuzione è qualificato ad intervenire, sindacando la regolarità e validità del titolo esecutivo, solo in sede di incidente di esecuzione ovvero allorché sia insorta controversia sul punto. I provvedimenti del pubblico ministero, di carattere esecutivo e amministrativo e non giurisdizionali anche se direttamente incidenti sulla libertà del condannato, non possono, però, essere adottati in prima battuta dal giudice dell'esecuzione che non ha alcuna competenza surrogatoria, neanche quella di valutare preventivamente l'esecutività della sentenza e la conseguente legittimità dell'ordine di esecuzione ancora non emesso dal pubblico ministero procedente (Sez. 1, n. 3791 del 31/10/2000, dep. 2001, Trotta, Rv. 218044 - 01). D'altra parte, è il pubblico ministero che è tenuto alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei registri e del fascicolo dell'esecuzione in cui sono presenti tutte le informazioni necessarie per la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione di decisioni conformi alla reale posizione giuridica del condannato ad una pena detentiva, tutt'altro che statica ma soggetta a mutamenti che possono incidere in modo sensibile sul suo status libertatis (si pensi, tra gli altri, alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen.). 2. In tale contesto tutti i modelli procedimentali esecutivi non prevedono che il giudice possa decidere inaudita altera parte ma richiedono la partecipazione effettiva del pubblico ministero, che deve essere sempre "sentito", anche qualora venga adottato, in ragione del contenuto della decisione finale che evolve nella declaratoria di inammissibilità, il modello più snello previsto dall'art. 666 comma 2, cod. proc. pen. La specialità di tale rito semplificato rispetto a quello "ordinario" previsto nei commi successi dello stesso art. 666 cod. proc. pen., è rappresentata, quindi, dall'assenza della preventiva fissazione della camera di consiglio e quindi della sua comminazione alla parte istante, non certamente l'assenza di contraddittorio con il Pubblico Ministero, organo titolare della potestà esecutiva e vero proprio motore dell'intero procedimento esecutivo e che, in tale qualità deve essere chiamato in causa, sia pure in forma "cartolare" con l'acquisizione di un parere scritto, che, "oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione 3 della controparte sul tema dedotto "in executivis" attraverso l'incidente proposto" (Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, citata). L'acquisizione del parere del P.M. non è valutabile alla stregua di un adempimento finalizzato a perfezionare il procedimento con un elemento che accede ab extemo;
.al contrario, esso è un atto indispensabile proveniente da un contraddittore necessario perché titolare della potestà esecutiva. Il pubblico ministero, pertanto, deve essere sentito, non solo in funzione dell'interesse che rappresenta, ma per il corretto esercizio della giurisdizione esecutiva. Poiché la sua partecipazione cartolare è prevista anche nell'interesse del condannato, quest'ultimo è titolato a dolersi, attraverso l'impugnazione, della relativa violazione potenzialmente idonea ad incidere sulla correttezza e legittimità del provvedimento decisorio, che risulta adottato senza il necessario previo confronto con le determinazioni, necessariamente più complete, dell'organo dell'accusa. 3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Genova che dovrà riesaminare l'istanza dopo avere sentito il Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente