Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOL ITAL NO0 4 / 0,1 LA CORTE UTREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 334/99 Consigliere Cron 9902 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud.13/ 02/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PALUMBO SAS, in persona del legale rappresentante pro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
3.000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL tempore, 112.9. MAR. 2001 38, presso lo studio dell'avvocato SINADI, VIMINALE IL CANCELLIENE rappresentato e difeso dall'avvocato CRISCI NICOLA, giusta procura speciale atto notar PASQUALE CAMMARANO di Salerno del 5.02.2001, rep. N. 64747; ->>> ricorrente contro elettivamente CAPUTO MARIO, domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell'avvocato 2001 CAPOANO EMILIO, rappresentato e difeso dagli avvocati 733 BOREA LEO, BOREA ETTORE, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 308/98 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 24/09/98 R.G.N. 150/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CRISCI;
udito l'Avvocato BOREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14 febbraio 1997 la Palumbo S.a.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 6/97 del Pretore del lavoro di Vallo della Lucania 1 sez. dist. di Pisciotta- esponendo che il ricorso proposto in primo grado da PU MA era nullo in quanto sottoscritto da procuratori sforniti di procura per essere stato il mandato alle liti ad essi rilasciato con atto autonomo e staccato dall'atto introduttivo del giudizio;
che la decisione impugnata aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la contrattazione collettiva di diritto privato operante nel settore di riferimento, per contro inapplicabile alla controversia in oggetto;
che da ciò erano scaturiti errori di calcolo nella espletata C.T.U., che doveva essere rinnovata anche in ragione degli altri numerosi errori nella stessa rinvenibili;
che la prescrizione quinquennale, ritenuta operante dal Giudice di prime cure, doveva essere fatta decorrere non dalla cessazione del rapporto (30 luglio 1993) ma dalla notificazione ad essa appellante del ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente erroneità dei calcoli eseguiti;
che il lavoro straordinario riconosciuto non spettava per intero al PU per la sospensione quotidiana dell'attività lavorativa dalle ore 8,30 alle ore 9,00; che non era giustificabile la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo grado, in ragione del parziale accoglimento della domanda avversa. Tanto premesso concludeva per la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda. Instauratosi il contraddittorio, il PU deduceva che il ricorso in appello era insanabilmente nullo per essere privo della sottoscrizione del procuratore sia in calce all'atto sia nell'autentica della procura rilasciata a margine dell'atto stesso, e la dichiarazione di conformità all'originale escludeva che la firma potesse essere stata apposta anche su quest'ultimo; nel merito contestava la fondatezza del gravamedi cui chiedeva il rigetto. 1 Con sentenza del 23-24 settembre 1998, l'adito Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava la nullità del ricorso in appello perché privo di sottoscrizione del difensore sia nell'originale sia nella copia notificata;
analoga carenza di sottoscrizione era rilevabile in relazione all'autentica della procura a margine dell'atto di appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Palumbo s.a.s. con cinque motivi. Resiste MA PU con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 125 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nonché, “per quanto possa occorrere,” contraddittoria motivazione, deducendo l'avvenuta sottoscrizione, da parte del difensore della società, dell'originale del ricorso sia in calce che in relazione all'autentica della firma del legale rappresentante della società; e ciò, contrariamente all'assunto del Tribunale di Vallo della Lucania che, sul presupposto della mancanza “di qualsivoglia sottoscrizione da parte del difensore", anche dell' “originale del ricorso in appello", ne aveva sancito la nullità. In particolare, si evidenzia che dal “fascicolo di ufficio" del Tribunale emerge che il "Ricorso per la s.a.s. Palumbo" risulta sottoscritto dal rappresentante legale ed autenticato dal difensore, oltre che regolarmente sottoscritto in calce da quest'ultimo. Inoltre, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua il precetto di cui all'art. 125 c.p.c. ("Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte. oppure dal difensore...") deve ritenersi soddisfatto qualora dalla copia dell'atto notificato, sebbene priva della sottoscrizione del difensore, sia possibile desumere - sulla scorța degli elementi in essa contenuti, la provenienza da un procuratore abilitato 2 munito di mandato. A tal fine, pur non essendo sufficiente la mera menzione, nel contesto dell'atto, del conferimento della procura, puo' bastare la riproduzione della procura stessa, l'indicazione della sottoscrizione dell'originale, oppure anche l'indicazione della relata da cui risulti che la notifica e' stata effettuata ad istanza di quel difensore (Cass. 28.11.1987, n. 802, Cass.1 giugno 1995, n. 6131). Sennonché, nella prospettazione della stessa ricorrente, nel caso in esame, l'errore del Giudice a quo consisterebbe nell'avere ritenuto, contrariamente alla realtà processuale, che l'originale del ricorso fosse privo di sottoscrizione del difensore, facendone derivare conseguenze incongrue rispetto a detta realtà. Ma in tal modo viene a denunciarsi un errore di fatto, rispetto al quale il nostro ordinamento appresta, come unico rimedio, l'impugnazione per revocazione. Ed invero come ripetutamente affermato da questa Corte- l'errore di fatto deducile ai fine della revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre la esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato. Pertanto, l'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 c.p.c. n. 4 è l'errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attivita' valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettivita' (ex plurimis, Cass.24 novembre 1994 n.9979). Orbene ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, essendo stato denunciato un tale tipo di errore, occorreva impugnare la sentenza con il rimedio previsto dall'art. 395 c.p.c. e non con il presente ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile. 3 Tale declaratoria preclude l'esame degli ulteriori mezzi d'impugnazione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Roma, 13 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. M. Давны IL CAN LIERE Depositato in Concelleria 29 MAR. 2001 I D A , gui, 0 S 1 3 S O IL CANCELLIERE咒 3 L . A L 5 T T , R O . A B A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S 8 I - G S O 1 O P N 1 E M A S I E D I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A I S G L E E D L R E O D