Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27120
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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La questione del concorso di colpa della vittima deve essere esaminata di ufficio nel giudizio di primo grado, mentre in grado di appello o nel giudizio di rinvio rientra nella cognizione del giudice solo se è stata oggetto dell'impugnazione, direttamente o attraverso la deduzione di un motivo riguardante la determinazione della pena, con la conseguenza che, ove tale punto non sia stato attinto dalle censure formulate nel ricorso per cassazione, il relativo esame è precluso in sede di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27120
    Data del deposito : 5 marzo 2015

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