Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I50 8 3202 LA CO TE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : - Presidente R.G.N. 15514/99 Dott. Salvatore SENESE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere 16468/99 - Rel. Consigliere Cron. 15600 Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Rep. BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. DEL COCO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo rappresenta e difende ALBERTO SANSONETTI, unitamente all'avvocato giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
S.IC.E.T. ARL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16468/99 proposto da: in persona del legale rappresentante2002 S.IC.E.T. SRL, 97 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA -1- PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CESARE MARZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VAGLIO MASSA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMADEL COCO ROSARIO, VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SANSONETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1279/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 R.G.N. 1042/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MANCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il principale rigetto del primo motivo del ricorso ricorso, inammissibile il secondo, accoglimento del terzo ed assorbito il quarto motivo;
per il ricorso incidentale rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 27 luglio 1993 OS DE CO espose che aveva lavorato alle dipendenze della S.I.C.E.T. S.r.l. dal 10 febbraio 1962 al 4 settembre 1992, con la qualifica di impiegato di settimo livello prevista dal c.c.n.l. dipendenti degli esercizi cinematografici, svolgendo attività di contabilità aziendale, amministrazione del personale ed organizzazione dei cinema Ariston e Fiamma;
ciò premesso, chiese che il Pretore di Lecce in funzione di giudice del Lavoro condannasse la predetta società al pagamento della somma di lire 719.883.378 per differenze retributive (dovutegli per indennità di cassa, ferie non godute, lavoro straordinario, superiori funzioni dirigenziali svolte dopo il 1974, mensilità di agosto 1992, tredicesima e quattordicesima mensilità del 1992, e TFR in eccedenza sull'acconto ricevuto); in subordine (ove non fosse riconosciuto il suo diritto alla qualifica di dirigente) chiese la condanna della società al pagamento della somma di lire 186.093.843 per l'attività di consulente del lavoro prestata per l'azienda. Il Pretore condannò la società al pagamento della somma di lire 90.136.147, così rivalutata o maggiorata degli interessi legali, oltre a rivalutazione od interessi per il periodo successivo, fino al soddisfo. Parzialmente accogliendo l'appello del DE CO, il Tribunale di Lecce dichiarò che sulle somme riconosciute erano dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31 dicembre 1994, e confermò nel resto la sentenza pretorile. Afferma in primo luogo il Tribunale che, poiché mancava la prova dell'ampiezza dei poteri decisionali e delle mansioni idonee ad impegnare 3 economicamente l'azienda e sostituire l'imprenditore anche con poteri di rappresentanza, il diritto alla qualifica dirigenziale non sussisteva. In assenza della relativa prova, era legittima anche la reiezione della domanda di compenso per il lavoro pomeridiano. Aggiunge il Tribunale che, poiché nel periodo estivo le sale Luon cinematografiche restano chiuse, anche la domanda attinente alle ferie non godute era infondata. Alcuna differenza retributiva era poi dovuta per l'attività di consulente, poiché il lavoro rientrava nelle mansioni attribuite al DE CO. Per effetto dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994, tuttavia, fino all'ingresso di questa normativa doveva essere riconosciuto sulla somma attribuita il cumulo di rivalutazione ed interessi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre OS DE CO, percorrendo le linee di 4 motivi, coltivati con memoria;
la S.I.C.E.T. S.r.l. resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, coltivato con memoria, al quale resiste a sua volta OS DE CO con controricorso. Motivi della decisione E' necessario disporre preliminarmente la riunione dei giudizi, in quanto soggettivamente e soggettivamente connessi. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 112 e 164 quarto comma cod. proc. civ. e dell'art. 36 Cost. nonché omessa motivazione, OS DE CO sostiene che con la domanda introduttiva e con l'appello egli aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione proporzionata alle mansioni effettivamente svolte;
e per i “compiti di coordinamento e di organizzazione del personale e per altre mansioni, certamente non riconducibili, per qualità, nello stretto ambito delle mansioni tipiche del settimo livello", egli aveva diritto ad un quid pluris nei confronti della retribuzione normativamente prevista. Il motivo è infondato. "Nella domanda con cui il lavoratore abbia duiw dedotto l'insufficienza della retribuzione ed abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base d'un determinato contratto collettivo deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; pertanto il giudice del merito, ove ritenga inoperante il contratto collettivo, deve esaminare il fondamento della domanda sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato" (Cass. 3 agosto 2001 n. 10767, Cass. 23 gennaio 1995 n. 770). Questo principio è applicabile non solo nell'ipotesi (da queste decisioni esaminata) di assoluta inoperatività del contratto collettivo invocato, bensì nell'ipotesi in cui il lavoratore sostenga di avere svolto, oltre alle mansioni contrattualmente previste per la sua qualifica, anche mansioni ulteriori, qualitativamente eccedenti il livello riconosciutogli (e che, non rientrando nel livello superiore, sfuggirebbero alla stessa griglia della norma collettiva). Anche in questa ipotesi ove il lavoratore chieda il pagamento di differenze retributive in base al parametro dell'art. 36 Cost., il giudice ha l'obbligo di valutare, nell'ambito dell'adeguatezza della retribuzione percepita, l'eventuale esistenza del diritto ad una maggior somma. 5 Il controllo di legittimità del giudizio effettuato in sede di merito esige tuttavia che, attraverso lo stesso ricorso (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), siano forniti, con adeguata specificazione, tutti gli elementi (materiali, come le mansioni svolte;
e normativi, come le mansioni previste dalla norma collettiva), necessari all'indagine. Nel caso in esame, il ricorrente non ha tuttavia specificato il fatto dedotto ed i relativi elementi probatori, in misura adeguata a consentire di Luoco dedurre la rilevanza della censura stessa. Manca infatti nel ricorso l'saustiva rappresentazione delle mansioni inerenti al settimo livello secondo la normativa contrattuale ed il riferimento puntuale dei compiti che si assumono svolti in eccedenza rispetto a quella previsione. Non vi sono pertanto elementi per apprezzare non già il vizio di omessa pronuncia, insussistente, ma il difetto di motivazione in ordine al rigetto della - domanda. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il diritto alle ferie era stato escluso con una motivazione carente (chiusura delle sale cinematografiche nel periodo estivo), che non aveva tenuto conto dei compiti particolari assegnatigli, i quali esigevano la sua presenza anche nei periodi di chiusura estiva. Ed il diritto al compenso per lavoro straordinario (pomeridiano, serale e notturno) era stato escluso senza tener conto delle prestazioni "necessitate da vari eventi, es. spettacoli, lavori di manutenzione ....", che esigevano la sua presenza. Anche le mansioni di consulente del lavoro, esulando dai compiti specifici del settimo livello e 6 presupponendo materiale competenza e formale abilitazione, esigevano adeguata retribuzione. Anche questo motivo è infondato. Anche in relazione a questa censura il ricorrente non ha specificato il fatto dedotto, né i relativi elementi probatori, in modo adeguato a censurare il giudizio del Tribunale (chiusura delle sale nel periodo estivo;
mancanza d'una prova rigorosa del lavoro pomeridiano). Ciò è a dirsi egualmente in ordine alla prestazione di “consulente del Аного lavoro". L'affermazione del Tribunale, per cui questa prestazione rientrava nelle mansioni assegnategli, è censurata in modo generico, senza l'indicazione degli elementi materiali e normativi da cui il ricorrente deduce muy la non corrispondenza della prestazione al livello riconosciutogli. Con il terzo motivo, il ricorrente chiede che la motivazione della sentenza impugnata sia integrata, specificando che gli interessi devono essere calcolati sulle frazioni di capitale man mano rivalutato. In relazione a questo motivo, con successiva memoria del 2 gennaio 2002 il ricorrente, rilevando che nel corso del giudizio la sentenza della Corte costituzionale 4 novembre 2000 n. 459 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994 aveva esteso il cumulo di rivalutazione ed interessi agli importi maturati dopo il 1° gennaio 1995, e sostenendo che per l'art. 113 cod. proc. civ. questa decisione ha efficacia anche nei giudizi in corso, chiede che si riconosca il diritto all'indicata estensione del cumulo. Connesso a questo motivo è il ricorso incidentale, con cui, denunciando violazione di norme di diritto, la S.I.C.E.T. S.r.l. sostiene che 7 per l'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412, l'importo dovuto per interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione. Il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono infondati. Ed invero, come il Tribunale ha precisato, con l'art. 22 comma 36 Lusso della legge n. 724 del 1994 è stato soppresso, anche per i dipendenti da privati datori, il cumulo di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro. E pertanto, prima dell'ingresso di questa legge il diritto conservava questa più Mery ampia dimensione. La retroattiva efficacia della sentenza, con cui la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità d'una norma vigente, inficiando sin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria al dettato costituzionale, investe anche i giudizi in corso. Questa estensione presuppone tuttavia che la questione (relativa all'applicazione della norma soppressa) sia pendente: è pertanto "salvo il limite delle situazioni c.d. consolidate, quali quelle derivanti da giudicato, da atto amministrativo non impugnabile, da prescrizione o decadenza" (Cass. 7 giugno 2000, n. 7704). Ciò è a dirsi nel caso in esame. Poiché la questione relativa all'estensione temporale del cumulo (di interessi e rivalutazione) oltre limite del 31 dicembre 1994 era stata decisa dal Tribunale e la decisione, non coinvolta nel ricorso per cassazione, era irreversibile, l'incostituzionalità di questo limite (per Corte cost. 4 novembre 2000 n. 459), resta esterna allo spazio del giudizio di legittimità. 8 Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente chiede che, con l'accoglimento del ricorso, anche la disciplina delle spese sia soggetta a revisione. La reiezione dei primi tre motivi del ricorso principale esclude la necessità dell'esame del quarto motivo. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere pertanto respinti. Questa simmetrica reiezione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Sickoo Creaso IL PRESIDENTE falutur key Shilli IL CANCELLIERE' Depositato in Cancelleria ogai,70 APR. 2002 3 0 3 1 A I 5 S . D IL CANCELLIERE S . T , A R N O T A , ' L 3 L L A 7 L O S - E E B 8 P I D - S 1 D I I S 1 N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L I E O , T A O T A I D R L R T E L I S T E I D G N D E E O R S E 9