Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Il danno provocato al veicolo di proprietà di persona diversa dal conducente dalla condotta di questi che lo guidi su incarico del predetto proprietario, è risarcibile non ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., bensì ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; tuttavia, trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di un veicolo, l'eventuale domanda risarcitoria deve essere in ogni caso conosciuta dal giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI UC, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'RA SE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 250/98 del Tribunale di SANREMO, emessa il 15/6/98, depositata il 10/08/98; RG.446/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13.3.1997 D'OR RE, premesso che una sua autovettura era rimasta danneggiata per colpa esclusiva di VA LU, che, postosi alla guida del mezzo, ne aveva provocato lo scontro con altro autoveicolo, convenne dinanzi al Giudice di pace di Sanremo l'VA per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
8.501.767 a titolo di risarcimento. Il convenuto eccepì pregiudizialmente la nullità della citazione per "inesistenza della causa petendi", sostenendo che la domanda non poteva ritenersi fondata su alcuna norma di diritto sostanziale. Sempre in via pregiudiziale eccepì in subordine la incompetenza per valore del giudice adito. Nel merito sostenne la responsabilità esclusiva dell'altro conducente. Con sentenza non definitiva del 26.5.197 il Giudice di pace rigettò le eccezioni pregiudiziali, affermando che la domanda doveva sussumersi nell'ambito di previsione dell'art. 2054 cod.civ. Su appello dell'VA il Tribunale di Saneremo, con sentenza del 15.6.1998, ha confermato la sentenza del Giudice di pace, osservando che la domanda andava inquadrata nell'ambito di previsione dell'art. 2043 cod.civ. Ricorre l'VA con unico motivo. La intimata D'OR non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che l'art. 2054 cod.civ., sul quale il Giudice di Pace ha radicato, ai sensi dell'art. 7 cod.proc.civ., l'affermazione della propria competenza "ratione materiae", non sarebbe applicabile nella specie perché comporterebbe ad un tempo il diritto della proprietaria del veicolo al risarcimento del danno subito dallo stesso e la responsabilità solidale della stessa proprietaria in ordine all'evento lesivo. Sostiene, inoltre, che il caso in esame non potrebbe ritenersi regolato neppure dalla disposizione dell'art. 2043 cod.civ., perché questa rivestirebbe carattere sussidiario o (come si esprime il ricorrente) "di chiusura" e non potrebbe quindi, trovare applicazione al sinistro di specie, il quale dovrebbe pur sempre ritenersi "oggettivamente" sussumibile nella sfera di previsione dell'art. 2054 cod.civ. Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2043 cod.civ. La doglianza non ha fondamento.
L'art. 2054, nell'imporre a carico del conducente l'obbligo di risarcire i danni prodotti dalla circolazione del veicolo a persone o a cose e nel prevedere la responsabilità solidale del proprietario col conducente, non comprende evidentemente tra le cose danneggiate anche il veicolo posto in circolazione e condotto dallo stesso danneggiante, ne' tra le persone danneggiate quella del relativo conducente ed è per questa ragione (e non per quella prospettata dal ricorrente) che tale norma non è applicabile alla specie in contestazione, in cui il danno è stato subito dallo stesso veicolo posto in circolazione e guidato dall'VA. Al caso in esame è, di conseguenza, applicabile l'art. 2043 cod.civ. (come ritenuto dal Tribunale), la cui materia non esorbita dalla competenza del Giudice di pace, posto che l'art. 7 cod.proc.civ., ne riferisce in via generale la competenza alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e, quindi, non esclude dalla competenza di quel giudice le cause in cui il danno sia stato subito dallo stesso veicolo posto in circolazione, danno causato dalla condotta di guida del conducente a tanto incaricato dal proprietario del veicolo.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la intimata D'OR RE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002