Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
18457/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO www LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto rapolauunto SEZIONE SECONDA CIVILE ahh competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 10896/00 Cron.23075 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. 3532 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Rel. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: FT2 i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFFICIO COPIE MONDOVI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. BIZZARRI, difeso dall'avvocato ANDREA OLIVER, giusta per diritti L. 3000 01 060 2001ՈՐՈ ildelega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO CASERTA, in persona del Suo Presidente p.t. Sac. RUSSO SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IA LAURITANO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE uf. RG 1242/0024. AGRARIA Richiesta copia legale del Tribunale di as enviesideavverso l'ordinanza MOM. dal Sig. per diritti L. 6.20 +3 SANTA IA CAPUA VETERE, depositata il 03/04/00; MAR. 2002 11- AL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/01/01 dal Consigliere Dott. Francesca DIRITTI TROMBETTA;
! lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI con le quali si chiede DH740972 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, AY750496 rigetti il ricorso, con le pronunce di legge. AY750497 AY750498 #72 R ! -2- -11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 20.12.1999 FA ER conveniva davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, 1'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, - I.D.S.C. deducendo di possedere da oltre venti anni in maniera ininterrotta pacifica e pubblica, l'appezzamento di terreno sito in agro di Marcianise località Casale, censito al Foglio 21, parte della particella 233 di mq. 3870. Chiedeva, pertanto, che fosse accertato e 772 dichiarato il suo acquisto della proprietà del terreno per intervenuta usucapione. Il convenuto, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise) per essere competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione specializzata agraria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale che fosse dichiarato proprietario del fondo 10 stesso Istituto Diocesano, essendo l'attore detentore senza titolo del terreno dalla morte del proprio padre IG ER avvenuta nel 1984, anno in cui il contratto 3 verbale di affitto agrario con il medesimo esistente, si risolse. Chiedeva, quindi, il rilascio del fondo. Il Giudice Unico adito, con ordinanza fuori udienza in data 3.4.2000 dichiarando implicitamente la propria incompetenza funzionale disponeva la trasmissione del procedimento al Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e questi a sua volta assegnava la trattazione della causa alla sezione specializzata agraria dello stesso 772 Tribunale. Afferma il Giudice Unico che avendo il convenuto svolto domanda riconvenzionale per far dichiarare il fondo di sua proprietà, non avendo l'attore alcun diritto sullo stesso, né potendo acquistare alcun diritto a titolo originario per effetto della successione nel contratto di affitto agrario stipulato dall'Istituto Diocesano con il padre dell'attore IG ER, contratto risoltosi con la morte di quest'ultimo, la competenza a decidere sulla controversia era della sezione specializzata agraria, trattandosi di affermare anche l'inesistenza del diritto dell'attore a succedere nel rapporto di affittanza agraria di cui 4 era titolare il padre. Avverso tale provvedimento FA ER propone istanza di regolamento di competenza sostenendo la competenza a decidere del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, e ciò in quanto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto agrario non rientra nel thema decidendum, escludendo entrambe le parti l'esistenza di un tale rapporto fra di esse e rivendicando il ER l'acquisto del fondo per usucapione. di regolamento di all'istanza Resiste Diocesano per il l'Istituto competenza sostentamento del Clero eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, dovendo costituire, eventualmente, oggetto d'impugnazione il decreto del Presidente del Tribunale di S. Maria C. V. con il quale, ritentane la competenza, il giudizio veniva assegnato alla sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale. Nel merito deduce 1'infondatezza del ricorso detenendo il ER l'immobile senza alcun titolo dalla morte del padre avvenuta nel 1984. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal 5 resistente sul rilievo che 1'impugnazione si sarebbe dovuta proporre avversO il decreto del Presidente del Tribunale che ha assegnato la causa alla sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale. Tale decreto, infatti, non contiene alcuna pronuncia sulla competenza e si configura come di carattere meramente ordinatorio provvedimento attinente all'ulteriore trattazione della causa. Nel consegue che essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il regolamento 772 di competenza, ma è solo revocabile come tutti i provvedimenti a carattere ordinatorio. Il ricorso, pertanto, correttamente stato proposto avversO il provvedimento 3.4.2000 del Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, il quale ha ritenuto sussistere, nella specie, la competenza della sezione specializzata agraria, sull'assunto che, con la domanda riconvenzionale proposta, l'Istituto resistente avesse chiesto l'accertamento della inesistenza del diritto del ER а subentrare nel rapporto agrario già facente capo al padre., in realtà, viceversa, come emerge dall'esame 6 .1 degli atti, nessuna delle parti ha mai chiesto una pronuncia, né affermativa né che negativa, riguardasse il rapporto agrario, entrambe avendo soltanto chiesto di essere dichiarare proprietarie dell'immobile, il ER, per usucapione maturatasi a suo favore а decorrere dal 1977; e 1'Istituto resistente per essere succeduto in qualità di erede nel possesso dell'oggi estinto Beneficio Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Trentola che già lo possedeva uti dominus. 772 Il ER, quindi non solo non deduce l'esistenza di un rapporto agrario che a lui faccia capo;
ma addirittura lo esclude in quanto deduce un suo possesso animo domini a decorrere dal 1977, possesso non compatibile con la successione nel è solo rapporto agrario, in ordine al quale configurabile una detenzione qualificata del bene e non un possesso ad usucapione. Pertanto, poiché l'accertamento dell'esistenza di un rapporto agrario non fa parte del thema decidendum, l'esame della controversia esula dalla competenza del giudice specializzato agrario e ordinaries! Il ricres va acatto e l'itiful! rientra nella competenza del Tribunale diocesano per il sostentamento del clero, soccombente, Va condannato al pagamento, in favore del ER delle 7 spese del presente giudizio nella misura che si R liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale FB ordinario di S.M. Capua Vetere;
condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 125.800 oltre L.
2.000.000 di onorari. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2001. Francesca Trombella est. LM " IL CANCEL ERE C1 Francesco Catania 45HT hood T 290000 DEPOSITATO IN AGO. 2001IN CANCELLERIA 10ST 1 2 9, M Roma IL CANCELLIBAL CT 4561 20,25 Frances 8067 1280 NA 161,72 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23 3. 201 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 42103 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/de/30/5/2002) 8