Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6971 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE R R I I S E E N O N T A S P U I I L S E : A R A T E M . 1 1 0 T 1 . 9 R 6 8 A - - 3 E L 0 D L 4 . T T O S L A O E L D O R A C E I C A P S E S 0697 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP CORTE SUPREM SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.14725/01 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO 19659 Cron. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 07/02/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BR ED, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Giannone 10, presso l'avv. Carlo Caianiello e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Luigi Paolo Giella del foro di Salemo
- ricorrente -
ke
contro
Prefetto della Provincia di Salemo, in persona del Prefetto in carica
- intimato -
- avverso il decreto 20.3.2001 del Tribunale di Salerno. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.E.Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 8.3.2001 il Prefetto di Salerno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino iracheno SA ED ai sensi degli artt. 5 comma 2 ed 290 2002 11 comma 2 lett. B) della L. 40/98 perché, entrato in Italia, non avrebbe richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giomi lavorativi. Con ricorso 13.3.2001 il SA adiva il Tribunale di Salerno chiedendo l'annullamento della espulsione ed al proposito deduceva che nel decreto difettava la sottoscrizione del Prefetto, che sussistevano ragioni di forza maggiore (il suo arresto del 23.10.2000, solo quattro giomi dopo il suo ingresso in Italia), che, infine, sussistevano ragioni ostative alla espulsione (la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ed il pericolo di persecuzioni in patria). Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato, acquisita la documentazione d'ufficio e la memoria difensiva dell'opposta Autorità, il Tribunale con decreto 20.3.2001 rigettava il ricorso affermando che la sottoscrizione del Prefetto sull'originale comportava la regolarità del decreto, che erano inconsistenti le pretese cause di forza maggiore impeditive della richiesta del permesso, che erano meri espedienti difensivi le pretese ragioni di discriminazione politica. lea Per la cassazione di tale decreto il SA ha proposto ricorso notificando l'atto al Prefetto di Salemo il 22.5.2001. L'intimato non ha espletato attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia il ricorrente, in primo luogo, la violazione dell'art. 13 D.Leg. 286/98 e dell'art. 113 Cost., per avere il Tribunale erroneamente affermato l'essenzialità della sottoscrizione prefettizia del solo originale del decreto di espulsione e non anche della copia notificata all'espellendo. La censura è infondata, posto che, come questa Corte ha assai di recente precisato (Cass. 13871/01), il decreto prefettizio di espulsione ben può essere comunicato all'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale autorizzato ad attestare l'autenticità, atteso che detta autenticazione offre la certezza sino a querela di falso della 2 esistenza dell'originale e dell'autografa sottoscrizione dell'Autorità competente. E -senza che la statuizione sia stata nella specie il Giudice del merito ha accertato qui fatta segno a censure di sorta - che l'originale in atti recava la sottoscrizione prefettizia e che la copia comunicata al SA, proveniente dal responsabile del procedimento, vedeva la attestazione "firmato il Prefetto". Infondata è, in secondo luogo, la censura afferente la mancata verifica del rilascio, da parte dell'A.G. penale procedente, del nulla osta di cui al comma 3 dell'art. 13 del T.U., posto che, come osservato dal Tribunale e ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. 9269/01 - 14854/00 - 8284/00), la norma impositiva del n.o. mira a tutelare esigenze di carattere esclusivamente processuale alla cui osservanza l'espellendo non ha alcun proprio interesse protetto, atteso che il suo diritto di difesa non è tutelato da detta disposizione bensì dall'art. 17 del T.U. (che prevede l'autorizzazione al rientro in Italia dell'espulso per l'esercizio delle sue We attività difensive). Si duole, in terzo luogo, il SA, deducendo violazione dell'art. 5 della Legge 40/98, del fatto che il Tribunale abbia escluso costituisse causa di forza maggiore, esimente dall'osservanza del termine di otto giomi lavorativi per la richiesta del p.d.s., la sua carcerazione preventiva, affermando erroneamente essere adeguato il numero di giorni trascorsi prima della carcerazione stessa. La censura è inammissibile, posto che il SA manca di impugnare la seconda autonoma ratio decidendi con la quale il Giudice del merito sostiene la sua statuizione di inaccoglibilità della esimente, quella per la quale comunque (*...In ogni caso...") il SA avrebbe dovuto provare che ".*…..successivamente al primo arresto egli si sia prodigato per sanare il suo status di illegittimo soggiomate in Italia..". E posto che detta statuizione è affatto autonoma dalla prima - perché implica la valutazione del 3 periodo successivo agli otto giomi lavorativi e posteriore alla cessazione della invocata esimente la sua mancata impugnazione vanifica alcun interesse all'esame della censura afferente la prima ratio decidendi,essendo la statuizione non impugnata affatto idonea - sul piano logico e prescindendo da alcuna valutazione di fondatezza - a sorreggere la decisione reiettiva. Generica e totalmente in fatto è, poi, la censura che il SA, in quarto luogo, muove al decreto, lamentando di non aver avuto modo di far riconoscere i requisiti per l'ottenimento dello status di rifugiato o comunque quelli escludenti l'espulsione ex art. 19 T.U.: se va osservato che nessuna censura di vizio di motivazione portata alle considerazioni del Tribunale sulla inesistenza delle condizioni di cui al cit. art. 19, va pur rilevato che il ricorrente dimentica che per il conseguimento dello status de quo è attivabile una specifica procedura (vd. Cass. 11209/00 e S.U. 907/99) che egli non afferma di aver in alcun modo intrapreso. Respinto il ricorso non è luogo a regolare le spese, in difetto di attività defensionale del Prefetto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 Il Consigliere estensore il Presidente Polly mis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 MAG. 2002 IL CANCELLIERE Maria Di NA Di UZ блоко Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di UZ толого 4