Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/1999, n. 13389
CASS
Sentenza 6 ottobre 1999

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Massime1

In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed incidenza), sicché anche su di lui incombe l'obbligo della osservanza delle "leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo di astenersi dal direttamente operare.

Commentario1

  • 1Medici specializzandi: quale responsabilità per la Cassazione?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 28 aprile 2017

    Il recente processo di allineamento della legislazione italiana relativa alle scuole di specializzazione alla regolamentazione adottata dall'Unione europea ha radicalmente trasformato il ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie ove è tenuto ad operare. Tale mutamento ha suscitato numerosi interrogativi circa il ruolo e la funzione dello specializzando, con riferimento, in modo particolare, alla sua collocazione giuridica delle diverse forme di attività sanitarie. Il primo riferimento normativo è il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 con il quale si è data attuazione alla direttiva 82/76/CE che, disciplinando l'attività del medico non strutturato, è intervenuto con pochi ma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/1999, n. 13389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13389
Data del deposito : 6 ottobre 1999

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