Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO057 17/0 2 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 986/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 16955 Rep. 1293 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 30/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: 11 20. APR. 2002 IL CANCELL AU IA, AU RO, AU SE, AU IA, AU ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso CANCELLERIA l'avvocato BRUNO RIITANO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti -
contro
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA LE SPA LA, FIMTEC, EDILIMPIANTI, FRATELLI DIOGUARDI;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 2269/98 della Corte d'Appello 235 di NAPOLI, depositata il 16/11/98; -1- " udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Riitano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 986/2000 Svolgimento del processo Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi condannò la LA s.p.a. al pagamento, in favo- re dei germani RI, di una somma di danaro per l'occupazione acquisitiva di un suolo di questi ultimi in agro di AL. La decisione, impugnata dai RI in ordine al valore attribuito al fondo, fu confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la sen- tenza del 16 novembre 1998, che ora gli stessi RI impugnano per cassazione, formulando un unico motivo. L'intimata LA non s'è difesa nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione La sentenza della Corte napoletana, chiarito che il suolo ricade in zona di insedia- mento industriale, ha confermato il giudizio del primo giudice circa l'attendibilità della seconda delle consulenze disposte dal Tribunale e l'inattendibilità della prima, per l'er- rata applicazione del prescritto metodo sintetico comparativo. I ricorrenti, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., nonché l'omessa motivazione circa punti decisivi della controversia e la violazione del principio della decisione iuxta alligata et probata, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito al suolo il valore di £ 10.000 al mq., aderendo alla secon- da delle consulenze d'ufficio disposte e disattendendo le conclusioni sia del primo con- sulente d'ufficio, sia di quello di parte (i quali avevano attribuito al fondo rispettiva- mente il valore di £ 50.000 e £ 51.500 al mq.). In particolare, sostengono che queste ultime relazioni avevano fatto riferimento ad una serie di atti pubblici di vendita omo- genei sia per l'ubicazione, sia per le caratteristiche degli immobili trasferiti;
citano, inoltre, gli atti menzionati da uno dei loro consulenti (recanti un valore al mq. tra le £ Cons. Spirit est.ལས་རྒྱུ་ R.G. 986/2000 30.000 e le £ 80.000). Passano, poi, alla contestazione della seconda consulenza d'uffi- cio (i cui risultati sono stati fatti propri da entrambi i giudici di merito), sostenendo che questa (in violazione del principio secondo cui "i terreni ad utilizzazione edilizia, indu- striale o turistica, vanno considerati come utilizzazione urbana, in contrapposizione a quella agricola" - Cass. 2 febbraio 1996, n. 893) ha usato il metodo consistente nella comparazione del prezzo dei terreni agricoli come limite inferiore con il prezzo delle aree urbanizzate come limite superiore, così affidandosi ad un criterio illogico ed ille- gittimo. Aggiungono che questa consulenza prende a parametro atti niente affatto omo- genei, in quanto riguardanti suoli ubicati in zone del tutto diverse rispetto a quella nella quale è ubicato il fondo in questione (un caso riguarderebbe un'area sita in agro di altro Comune) ed alcuni di essi sarebbero costituiti da cessioni volontarie "che - come risa- puto - non possono spiegare nessuna rilevanza sul piano esplicativo". Il ricorso, così come formulato, è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' sicuramente inammissibile nella parte in cui intende sottoporre a questo giudice di legittimità la nuova valutazione degli elementi di causa ed, in particolare, di due consu- lenze d'ufficio e di due consulenze di parte. Essendo, piuttosto, limitata l'indagine della S.C. all'esistenza, alla congruità ed alla logicità della motivazione adottata nella senten- za impugnata. E' infondato, poi, laddove censura la violazione di legge. A tal proposito, va rilevato che il riferimento giurisprudenziale evidenziato dai ricorrenti del tutto impertinente rispetto alla fattispecie dibattuta. Infatti, Cass. 2 febbraio 1996, n. 893 (citata nel ricor- so), tratta dell'esclusione della prelazione agraria (art. 8, secondo comma, della legge n. 590 del 1965) per i terreni offerti in vendita che siano destinati, in base a piani regolato- Cons.toSpikug esest. 2 R.G. 986/2000 ri anche non ancora approvati, ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica ed afferma che la menzionata disposizione va interpretata in modo estensivo, ricomprendendo nella sua previsione qualsiasi terreno per quale sia prevista un'utilizzazione urbana, in contrapposizione all'utilizzazione agricola. Come si vede, dunque, si tratta di un'affer- mazione che in questa occasione non può essere di alcuna utilità. Piuttosto, visto che il giudice afferma (ed i ricorrenti concordano sul punto) che, se- condo le indicazioni del Piano di Fabbricazione del Comune di AL, il suolo in que- stione ricadeva, all'epoca, in zona di insediamento industriale, va qui applicato il princi- pio secondo cui, nel sistema introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, caratte- rizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non clas- sificabili come edificabili (rispetto alla quale non è consentita la prospettazione di un tertium genus), l'edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma comprende tutte quelle trasformazioni del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione;
sicché, devono essere considerati edificabili anche i suoli destinati ad insediamenti industriali, i quali ultimi (nei limiti degli specifici indici di fabbricabilità) ben possono essere attuati ad opera dei privati, ove i suoli stessi non siano fatti oggetto di iniziative ablatorie (tra le varie, cfr. Cass. 13 giugno 2000, n. 8028, e, per ultima, Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 172). E non v'è dubbio che questo criterio sia stato rispettato, visto che sicuramente l'area non è stata valutata come agricola (a pag. 5 della sentenza impugnata si trova la specifica afferma- zione della "destinazione edificatoria del suolo occupato"). Peraltro, sono gli stessi ricorrenti ad estrapolare dalla C.T.U. la frase con la quale il consulente afferma di aver utilizzato il prezzo dei terreni agricoli come limite inferiore e quello delle aree urbaniz- Cons. Spirito est. R.G. 986/2000 zate come limite superiore;
volendosi con ciò intendere che il prezzo da applicare non è sicuramente quello dei terreni agricoli, ma non è neppure quello (maggiormente remu- nerativo: cfr. pag. 6 della sentenza) dell'edilizia abitativa urbana. Altrettanto infondato il ricorso per quanto riguarda la censura dell'omessa motivazione e della violazione del principio della decisione iuxta alligata et probata, se si tien conto che il giudice ha logicamente e puntualmente motivato in ordine alla propria decisione. Giova sul punto ricordare che, qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti. aderisca al parere del secondo consulente, respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili aliunde (tra le varie, cfr. Cass. 13 luglio 2001, n. 9567). Nella specie, la Corte partenopea non s'è fermata alla generica adesione alla seconda consulenza, ma ha spiegato di aver respinto le conclusioni del primo consulente, in quanto questi aveva assunto quali elementi di comparazione suoli non ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche non omogenee con quello dei RI, sia per minore estensione, sia per destinazione urbanistica diversa, ha, altresì, rilevato che il primo consulente aveva preso in considerazione anche suoli ubicati nel centro di AL (a tal proposito va di nuovo ricordato che quello in oggetto ha destinazione industriale) o destinati alla realizzazione di abitazioni. Cons. Spirito est. 4 R.G. 986/2000 Criticata la prima consulenza, il giudice ha, poi, illustrato le ragioni per le quali ha inteso aderire alla seconda consulenza. Ha spiegato che questa ha fatto corretta applica- zione del metodo sintetico comparativo, mediante la disamina di numerosi atti pubblici di vendita omogenei, in relazione all'ubicazione ed alle caratteristiche degli immobili trasferiti, tenendo conto soprattutto della destinazione industriale dell'area in oggetto. Ha, ancora, spiegato che giustamente il primo giudice aveva apportato lievi correttivi alla seconda consulenza, in considerazione dell'ulteriore valutazione subita dalla zona per l'intervenuta realizzazione di importanti opere di infrastrutturazione. Ma il giudice non s'è fermato qui. Ha pure contestato la validità delle considerazioni della consulenza di parte esibita in appello, chiarendo che essa indica a comparazione offerte di vendita o deliberazioni di enti relative ad immobili dei quali neppure risulta con certezza l'omogeneità con quello in questione ed offre, comunque, elementi inidonei a costituire un valido riscontro alla valutazione di mercato indicata dal secondo consu- lente. Il ricorso va, pertanto, rigettato. La mancata difesa dell'intimata esime la Corte dal disporre sulle spese del giudizio di cassazione. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Per questi motivi
Registrato in 926610.2003Serie 4 d24072 10,77 La Corte rigetta il ricorso. NO (euroCENTO VE/77 PPO) zian Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.. 109T 129,11 Il Presidente Phell/mis 456T 20, 66 L'Estensore TOT. 14877 Cons. Spirito est. 5 Prima Sezione Civite Depostato in Cancelleris R 1.9. APR. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLI Luisa Passinetti