Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O B E 4 E 7 N .3 IO N Z Ę , A 1 C R 9 A T 9 IS 1 P - I EPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POL01 509 / 02 1 G 1 D - 1 E 2 A IC D 1 D T R A LA CORT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Assicurazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 2453/99 Dott. Vittorio Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere VITTORIA Consigliere Cron. 3860 Dott. Paolo TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 20/09/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: SAPIS POTENTINA INCREMENTO SPETTACOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ciuffreda Vito, con sede in Potenza, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CATTOLICA ASSIC SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, 2001 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la 1608 difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BENINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
SO PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 669/98 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 10/03/98 e depositata il 31/03/98 (R.G. 180/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27.9.96 la SOC. Catto- lica di Ass.ni conveniva dinanzi al giudice di pace di Verona la soc. AP per sentirla condannare al paga- mento della somma di lire 1.541.000, quale rata di pre- mio assicurativo. Radicatosi il contraddittorio, si co- stituiva la soc. AP assumendo di avere dato legitti- ma disdetta del contratto. Veniva chiamato in causa il SO, agente di zona della Cattolica di Potenza, che non si costituiva. All'esito della istruttoria, il giudice di pace con sentenza del 31.3.98 condannava la soc. AP al paga- 2 mento della somma di lire 1.541.000, oltre interessi. Spese compensate. Motivava, tra l'altro, il decidente che la AP non aveva disconosciuto la esistenza del contratto di durata decennale concluso con la Cattolica, affermando di avere, però, concordato che l'Agenzia di zona la possibilità in apposita appendice di rescindere annual- mente il contratto con raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza e di avere dato regolare disdetta il 14.2.96 per il 31.3.96. Riteneva, tuttavia, il decidente che la mancanza di data sulla clausola di rescindibilità impediva di veri- ficare se fosse stata sottoscritta о meno contestual- mente al contratto con la conseguenza che non poteva ritenersi parte integrante della polizza. Mancando, altresì, la lettera di disdetta consegui- va per la parte convenuta l'obbligo di pagamento della somma richiesta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la SOC. AP Potentina Incremento Spettacoli affidandolo a tre motivi. Ha resistito con controricorso la soc. Cattolica di Ass.ne. Non ha svolto difese il SO. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo di annullamento la soc. AP, denunziata la violazione degli artt. 1393 e 1398 cc in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, lamenta che il giudi- ce di pace abbia erroneamente ritenuto la invalidità della clausola di rescindibilità del contratto argomen- tando dalla mancanza del potere dell'agente della Cat- tolica, non essendo munito di rappresentanza, e dalla mancanza di data sulla clausola stessa per cui questa non poteva ritenersi parte integrante della polizza. Con il secondo mezzo di impugnazione la soc. AP, denunziata la violazione degli artt. 1398, 1399 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e5 dell'art. 360 cpc lamenta che il giudice di pace abbia erronea- mente ritenuto efficace il contratto ed inefficace la clausola, ancorchè sottoscritti entrambi dallo stesso agente, senza offrire alcuna motivazione ed in viola- zione di norme interpretative dei contratti. Con il terzo mezzo di impugnazione la SOC. AP, denunziata la violazione degli artt. 1372, 2702 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che il giudice di pace di Verona abbia tralasciato di considerare che era l'agente SO che avrebbe dovuto disconoscere la clausola, onde in assen- 4 za di disconoscimento da parte dell'autore di essa si aveva quale effetto che tale scrittura veniva ad avere valore probatorio con le conseguenze di cui ai motivi che precedono. Le predette censure sono da respingersi. Va preliminarmente rilevato che non eccedendosi i due milioni il giudice di pace ha deciso equitativamen- te ex art. 113 cpc. Trattasi di equità sostituiva di una regola di diritto in linea con una valutazione più libera trattandosi di controversia di lieve valore. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (2105/00) le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità nelle cause di valore non superiore a lire due milioni sono impugnabili per cassazione con riferimento agli "errores in iudicando" limitatamente alla violazione di norme costituzionali e di quelle co- munitarie, nonché quanto agli "errores in procedendo" per violazione delle norme processuali e di quelle so- stanziali cui le norme processuali facciano rinvio. I suddetti limiti non escludono, tuttavia, la con- figurabilità di censure ex art. 360 nn 4 e 5 nei casi di inesistenza della motivazione o di vizi che facendo riferimento ad un punto decisivo della controversia si risolvono in ipotesi di mera apparenza 0 di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione stessa. 5 In concreto, la ricorrente prospetta una inammissi- bile violazione di norme sostanziali. Il giudice di pa- ce ha solo valutato le prove con apprezzamento dei fat- ti ed il giudizio è sindacabile solo per la mancanza di motivazione il che va escluso avendo la sentenza ampia- mente illustrato le ragioni della decisione equitativa. non rilevano in In definitiva, i vizi denunziati relazione alla sentenza di equità emessa dal giudice di pace onde il ricorso deve essere disatteso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma il 20.9.01 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ninois Duva lavalg Depositata in Cancelleria 0994, it 5.1.02 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 LLO Gina Casoli 4 BO 7 Gina Gasoli .3 E N E , N ) 1 IO 9 E -19 Z C A A R 1 P -1 IST I 1 2 G D E . E R L IC 39 A D D E E IU T 6 SEN 4 G . T E E T T.N R A (IS 6