Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 2
Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del preesistente sottotetto trasformandolo in casa di civile abitazione con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 cod. civ., la trasformazione dell'affaccio occasionale dal preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre, in quanto non determina l'incremento della "inspectio" e della "prospectio" già esercitato sul fondo vicino, essendo la veduta meno ampia e panoramica di quella originaria.
Tenuto conto che,in virtù del principio tantum praescriptum quantum possessum, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge,la realizzazione di opere che abbiano ridotto l'estensione di una veduta,non incidendo sulla sua identità,non determina l'interruzione dell'usucapione e la decorrenza di un nuovo termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO HE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che la difende unitamente all'avvocato GIANCARLO BROVELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI PI, elettivamente domiciliata in ROMA, ple CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che la difende unitamente all'avvocato LAURA BORGNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 531/99 del Tribunale di VERBANIA, depositata il 06/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato SINIRALDI Michele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17/18.6.96 AR OR conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Verbania, sezione distaccata di Arona, PI ET chiedendone la condanna alla chiusura di alcune finestre poste sul fabbricato prospiciente la sua proprietà, in quanto costituenti vedute illegittime.
Costituitasi, la convenuta asseriva che dette vedute erano in realtà preesistenti alla ristrutturazione del proprio fabbricato e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda avversaria nonché, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di veduta a carico della proprietà di controparte. Espletate alcune prove testimoniali il Pretore, con sentenza del 21 agosto 1998, rigettava la domanda attorea ed accoglieva la riconvenzionale della convenuta. Proposto gravame dalla OR che deduceva la diversità della veduta in contestazione rispetto a quella preesistente nonché l'erroneità della qualificazione in termini di veduta data dal primo giudice al manufatto preesistente, e costituitasi l'appellata la quale chiedeva la conferma della impugnata pronunzia, con sentenza del 6 novembre 1999 il Tribunale di Verbania rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione AR OR sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso PI ET.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1065 c.c., nonché carenza di motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che il giudice del merito non abbia rispettato il principio "tantum praescriptum quantum possessum" secondo il quale, per un verso, doveva ritenersi legittima l'esistenza di tante servitù quante erano le finestre e nella forma in cui erano state mantenute per il tempo necessario ad usucapirle e per altro verso affermarsi che ognuna di esse, se modificata quantitativamente nel tempo, faceva cadere nel nulla il possesso sino ad allora gestito per far luogo ad un possesso nuovo idoneo a divenir legittimo soltanto dopo il decorso del tempo necessario per trasformarlo in diritto. Nel rispetto di tali regole il Tribunale avrebbe dovuto conclamare che le attuali finestre erano diverse dalle precedenti e dare conseguentemente atto che l'immutazione era stata attuata in totale contrasto con il disposto di cui all'art. 1065 c.c., mentre si era in presenza di un possesso ancora lontano dalla estensione temporale di cui all'art. 1158 c.c.. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1158 c.c. nonché carente e/o errata motivazione su punto decisivo della controversia. Dovendo considerarsi il principio "tantum praescriptum quantum possessum" norma ad applicazione rigorosa, nelle servitù acquisite per usucapione doveva tenersi conto non della maggiore o minor quantità della "utilitas" tipica di esse, ma della identità delle stesse donde l'impossibilità della sommatoria di due possessi "diversi" e di una autoriduzione quantitativa delle servitù medesime. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1067 c.c. nonché "carenza di motivazione su fatto sottoposto al giudice". Osserva la ricorrente che i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare l'aggravamento della servitù derivante dalla modificazione delle precedenti vedute risultanti dal mutamento di destinazione del fondo dominante essendo stato il preesistente sottotetto trasformato in piano abitativo con conseguente maggiore intensità del "prospicere", essendo questa caratterizzata dalla presenza continuativa di persone rispetto a quella saltuaria correlata alla situazione pregressa. Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Nel confermare la decisione di prime cure che aveva dichiarato acquisito per usucapione il diritto di veduta a favore della proprietà di ET PI costituito dalle finestre esistenti al secondo piano dello stabile di cui al mapp. 94 fg. 17 del Comune di Paruzzaro, prospicienti sulla proprietà di OR AR di cui ai mapp. 46-50 del fg. 17 dello stesso Comune, ha rilevato il giudice d'appello che le fotografie in atti illustravano chiaramente ed incontestatamente lo stato del fabbricato prima e dopo l'intervento di ristrutturazione.
Anteriormente al 1987 detto fabbricato presentava, al piano posto immediatamente al di sotto del tetto, un parapetto alto circa 80 cm e alcuni pilastri posti lungo il perimetro esterno. Non vi erano mura perimetrali vere e proprie, tal che era possibile l'affaccio e la veduta sulla sottostante proprietà della OR, in ogni punto del parapetto, semplicemente avvicinandosi allo stesso. Le caratteristiche obiettive del fabbricato, la sua collocazione, proprio a ridosso della proprietà attorea, l'ampiezza delle aperture esistenti, erano dunque tali da consentire l'affaccio e la veduta sulla proprietà dell'attuale ricorrente, come richiesto dalla previsione di cui all'art. 900 c.c. e del resto la concreta utilizzazione dell'affaccio in discorso era emersa dall'esame dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado. L'intervento eseguito nel 1987 dalla ET era consistito nella muratura del perimetro esterno del secondo piano del fabbricato con la conseguente realizzazione di alcune finestre e con ogni evidenza tale intervento aveva ridotto le possibilità originarie di veduta e di affaccio determinando un alleviamento della corrispondente servitù. Da tale situazione di fatto emergeva chiaramente, ad avviso del Tribunale, la correttezza della statuizione del primo giudice dovendo affermarsi l'identità della veduta attuale con quella preesistente, pur in presenza di alcune modifiche del fabbricato, in quanto la visuale offerta dal nuovo manufatto sulla proprietà vicina era la stessa, salva la richiamata "restrizione".
Ebbene proprio tali conclamate "identità" ed esclusione di un "possesso" diverso da quello "precorso" - emergenti dalle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede - comportano, ad avviso del Collegio, che, contrariamente all'assunto della ricorrente, quei giudici non si siano affatto discostati dal principio "tantum praescriptum, quantum possessum" in forza del quale una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, che si sia protratta continuativamente per il tempo previsto dalla legge, senza che l'accertata riduzione della sua estensione, ferma restando l'identità della "veduta", abbia interrotto il corso dell'usucapione, dando luogo ad una nuova decorrenza del relativo termine (v. Cass. n. 3405/96, n. 10481/98). E quanto poi al dedotto aggravamento della servitù, per maggiore intensità del "prospicere" da una casa di abitazione rispetto al preesistente sottotetto, è sufficiente il richiamo alla recentissima Cass. n. 11938/2002 secondo cui non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., l'apertura di finestre in corrispondenza di vani d'abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della "inspectio" e della "prospectio" sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto medesimo. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di PI ET, delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 91,00 oltre ad euro 1.200,00 per onorari ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2003