Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10460
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del preesistente sottotetto trasformandolo in casa di civile abitazione con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 cod. civ., la trasformazione dell'affaccio occasionale dal preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre, in quanto non determina l'incremento della "inspectio" e della "prospectio" già esercitato sul fondo vicino, essendo la veduta meno ampia e panoramica di quella originaria.

Tenuto conto che,in virtù del principio tantum praescriptum quantum possessum, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge,la realizzazione di opere che abbiano ridotto l'estensione di una veduta,non incidendo sulla sua identità,non determina l'interruzione dell'usucapione e la decorrenza di un nuovo termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10460
    Data del deposito : 2 luglio 2003

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