Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14973 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE gistrati:1 4 9 7 3 0 2 Composta dagli Ill i Sig Dott. Angelo R.G.N. 4758/00 35090 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 3881 NAPPIDott. Aniello Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere Ud. 05/06/02 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. Sole per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: -- •CII 2002 elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARDI MATILDE, CANCELLIERE G. SEVERANO 35, presso l'avvocato GIORGIO CIANFONI, FRANCESCOrappresentata e difesa dagli avvocati CANCELLE AVALLONE, RICCARDO SGOBBO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LE ARCATE SRL, CU AN, IZ IO;
- intimati -
- avverso la sentenza n. 113/99 della Corte d'Appello di 2002 NAPOLI, depositata il 19/01/99; 1311 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SGOBBO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo DI Matilde, a seguito di accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio innanzi al Tri- bunale di Napoli IZ IO e la società Le Arcate s.r.l. per sentirli condannare in solido al risar- cimento dei danni arrecati all'appartamento di sua proprietà in conseguenza dei lavori di ristruttura- zione effettuati nel soprastante immobile dalla società convenuta. A seguito di una prima notifica dell'atto introduttivo presso la sede della società Le Arcate, non an- data a buon fine, l'istante provvedeva a rinotificare, in data 22-4-1991, tale atto a CU NN, quale amministratrice di detta società, presso il suo domicilio, con esito positivo, citando la stessa innanzi al giudice Ghionni, della undicesima sezione civile del Tribunale di Napoli. L'adito Tribunale, contumace la società, con sentenza n. 241/95, accoglieva la domanda. La società Le Arcate proponeva appello, deducendo, tra l'altro, la nullità della citazione e, di conse- guenza, della sentenza di primo grado, non essendo venuta a conoscenza del processo poiché “incardinato” presso il giudice Ghionni dell'ottava (e non undicesima) sezione civile del Tribunale di Napoli. La Corte d'Appello di Napoli, costituitasi la DI, con la sentenza in esame, accoglieva l'appello, dichiarando la nullità della sentenza impugnata "per nullità della citazione" e "per nullità della noti- ficazione" della stessa;
affermava, in particolare, la Corte territoriale che il vizio della citazione in questione andava individuato "nell'assoluta incertezza della indicazione del giudice istruttore a cui era stata assegnata la causa e che lo stesso, relativo alla vocatio in jus rendeva illegittimi sia la de- claratoria di contumacia della s.r.l. Le Arcate, sia lo svolgimento del processo di primo grado in sua assenza". Ricorre per cassazione, con tre motivi, la DI, che ha, altresì, depositato memoria;
non ha svolto attività difensiva la società Le Arcate. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 145, 327, 160 e 156 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine all'asserita nullità della notificazione della citazione in modo “inopinato ed apodittico, atteso che il procedimento notificatorio era stato eseguito in piena aderenza al dispo- sto normativo, ed aveva comunque raggiunto il suo scopo". Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., e relativo difetto di moti- vazione, in relazione all'asserita “incertezza assoluta” in ordine alla identificazione del giudice adito in quanto l'atto di citazione conteneva l'invito a comparire innanzi a una sezione diversa ri- spetto a quella presso la quale il processo era stato iscritto. Con il terzo motivo, in via subordinata, si sostiene la violazione dell'art. 354 c.p.c. per non avere i giudici dell'appello, nel pronunciare la nullità della citazione, omesso di ulteriormente decidere la causa nel merito "previa ammissione della parte pregiudicata dalla nullità all'esercizio di tutte le at- tività che le erano state precluse". Il ricorso è fondato per quanto dedotto nelle prime due doglianze, essendo stata la censura di cui al terzo motivo formulata in via subordinata. In relazione al secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, deve osservarsi che, sulla base di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, riguardo al contenuto della citazione di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., è configurabile la nullità di detto atto introduttivo se, tra l'altro e con specifico riferimento al punto 1 dell'art. 163 c.p.c., vi è assoluta incertezza (in virtù di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 164 c.p.c.) sulla “indicazione del Tribunale davanti al quale la do- manda è proposta". Nel caso in esame la citazione indica correttamente, ai fini della vocatio in jus, sia il Tribunale di Napoli che il nome del giudice istruttore, errando unicamente nell'individuazione della sezione de- legata alla trattazione della causa. A parte, pertanto, che non vi è uno specifico onere previsto dal legislatore in ordine alla menzione della singola sezione, essendo sufficiente che l'atto di citazione contenga l'esatta individuazione dell'ufficio giudiziario adito, per cui il “difetto" di contenuto in questione non appare di per sé rile- vante per configurare la nullità della stessa citazione, vi è da considerare che nella sentenza impu- gnata tale assoluta incertezza è affermata apoditticamente. Avrebbero dovuto, infatti, i giudici di se- condo grado più compiutamente argomentare in ordine alla stessa, anche valutando in concreto la sussistenza o meno, nel comportamento della parte convenuta, di un minimo di diligenza e di buon senso (ad esempio, consultazione del c.d. ruolo generale), sulla base di quanto già indicato in cita- zione, per venire a conoscenza dell'ufficio giudiziario designato. Anche la suesposta prima censura merita accoglimento: fortemente censurabile è, infatti, la decisio- ne impugnata laddove, dopo aver, come sopra posto in rilievo, ritenuto, senza fornire le ragioni a fondamento della propria pronuncia, la sussistenza di un'assoluta incertezza dell'indicazione del giudice istruttore, non motiva assolutamente la successiva asserzione della nullità della notificazio- ne del rinnovato atto di citazione, al di fuori di un generico ed insufficiente riferimento alla "violazione dell'art. 145 c.p.c.". Non è dato, quindi, sapere perché mai dalla (erroneamente) asserita nullità del contenuto dell'atto di citazione, la Corte territoriale fa discendere la nullità della relativa notifica, avendo la stessa "raggiunto lo scopo".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 d'Appello di Napoli. 6 NOV 2007 Registrato in data Serie an 51057 C 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77 In Roma, il 5-6-2002 NOV (euro 002 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO;
11 Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) Presidente L'estensore मलर жво Лод т=129,11 456т 20,66 149,74 Pame o ne Civile ☐ CANCELLIERE Deposits Cancelleria jusa Passinetti *..2.4. OTT.2002 IL CANCELLIERE